IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30, comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70 per cento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a 1.847,63 milioni di euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012; Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, adottato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che disciplina la facolta', per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a societa' a capitale interamente pubblico; Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto; Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 24 giugno 2016, prot. 9907; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) «decreto 3 luglio 2015»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al rafforzamento dell'economia sociale; c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto 3 luglio 2015; g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione, finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015 che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del medesimo decreto; h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015; i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3 luglio 2015; l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario; m) «Convenzione»: la convenzione stipulata tra il Ministero, l'ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto 3 luglio 2015; n) «delibera di finanziamento»: documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonche' la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione.