IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute»  e  il  decreto  ministeriale  30  marzo  2016,  recante   la
costituzione del comitato tecnico per  la  nutrizione  e  la  sanita'
animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e  l'articolazione
del comitato tecnico per la nutrizione e  la  sanita'  animale  e  la
composizione della sezione consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  13  maggio  2014  dall'impresa
Cheminova Agro Italia Srl, con sede  legale  in  Bergamo,  via  F.lli
Bronzetti n. 32/28, finalizzata al rilascio  dell'autorizzazione  del
prodotto fitosanitario «Nomate CM Spirale» ai sensi dell'art. 33, del
regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva feromoni
E,E-8,10-Dodecadien-1-ol, indicando  la  Spagna  quale  Paese  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   540/2011   della
Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate tra  cui
feromoni, fino al 31 agosto 2019; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   918/2014   della
Commissione del 22  agosto  2014,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per  quanto  riguarda  le  condizioni  di
approvazione della sostanza attiva feromoni di lepidotteri  a  catena
lineare fino al 31 agosto 2019; 
  Visto il  rapporto  di  registrazione  preliminare  (dRR)  messo  a
disposizione dallo Stato membro relatore in data 1° ottobre 2015; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli Stati membri interessati ai sensi dell'art. 36, comma
1, del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Spagna con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto  di  registrazione   conclusivo   (registration   report-RR)
rilasciato in data 6 settembre 2016; 
  Visti  i  commenti  sul  rapporto  di   registrazione   conclusivo,
effettuati dall'istituto valutatore incaricato  Scuola  superiore  di
studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna; 
  Vista la valutazione favorevole degli addenda nazionali, effettuata
dal  medesimo  istituto  incaricato   Scuola   superiore   di   studi
universitari e di perfezionamento Sant'Anna, per i  quali  sussistono
le  condizioni  per  cui  possa  essere   concessa   l'autorizzazione
nazionale; 
  Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari, di cui al decreto
ministeriale 30  marzo  2016,  relativamente  all'autorizzazione  del
prodotto di cui trattasi fino al 31 agosto 2019; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 22 febbraio 2017 con la quale e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta in data 28  febbraio  2017,  con  la  quale
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato   decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'impresa  Cheminova  Agro  Italia  Srl,  con  sede  legale  in
Bergamo, via F.lli  Bronzetti  n.  32/28,  e'  autorizzata  ai  sensi
dell'art. 33 del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato NOMATE CM SPIRALE, con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di  autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  in
conformita' al citato regolamento comunitario di esecuzione  (UE)  n.
918/2014 ed eventuali ulteriori disposizioni riguardanti la  sostanza
attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato  in  sacchetti/bustine  contenenti  500
spirali. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  dell'impresa  estera  Scentry  Biologicals  Inc  -  610
Central Avenue - Billings, Montana 59102 (USA). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16502. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «banca
dati». 
 
    Roma, 29 marzo 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco