Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario Straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 e 50-bis; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  in
forza del quale:  a)  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'art.  4,  comma  3,  possono  essere
destinate ulteriori risorse, fino ad un  massimo  di  complessivi  16
milioni di euro per gli  anni  2017  e  2018,  per  i  comandi  ed  i
distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai  comuni  ovvero
da altre pubbliche amministrazioni regionali  o  locali  interessate,
per  assicurare  la  funzionalita'  degli  uffici  speciali  per   la
ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle  regioni,  delle
province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a
tempo determinato della durata  massima  di  due  anni,  con  profilo
professionale   di    tipo    tecnico-ingegneristico    a    supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  regioni,  delle
province e dei comuni interessati; b) gli enti  parco  nazionali,  il
cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei  Comuni  di  cui
agli allegati al medesimo decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono
procedere all'effettuazione di comandi o distacchi per assicurare  la
funzionalita' degli uffici speciali per la  ricostruzione  ovvero  ad
assunzione di personale con contratti di lavoro a  tempo  determinato
della durata massima di due anni; 
  Visto l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  che
prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi dell'art.  2,
comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione  del
personale destinato ad operare presso  gli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione e presso la strutturale commissariale centrale; 
  Visto l'art. 50-bis, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge  n.  189
del 2016, in base al quale: a) i Comuni  di  cui  agli  allegati  del
medesimo decreto-legge possono assumere con  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento  della  spesa
di personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di  spesa
di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,5 milioni di  euro  per
l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita'
di   personale   con   professionalita'    di    tipo    tecnico    o
amministrativo-contabile,  fino   a   complessive   trecentocinquanta
unita', per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unita',  per
l'anno 2018; b) nei limiti delle  risorse  finanziarie  previste  dal
comma 1 e delle unita' di  personale  assegnate,  i  medesimi  comuni
possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e  2018,  incrementare
la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in  essere  con  professionalita'  di  tipo  tecnico  o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa  di
personale di cui all'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296;  c)  con  provvedimento   del   Commissario
straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile e previa deliberazione della  cabina  di  coordinamento  della
ricostruzione,  istituita  dall'art.  1,  comma  5,   devono   essere
determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita'
di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere; 
  Visto l'art. 50-bis, commi 3-bis, 3-ter,  3-quater  e  3-quinquies,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale: a) nelle  more
dell'espletamento delle procedure di reclutamento  del  personale  da
assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui
agli allegati al decreto-legge n. 189 del  2016,  limitatamente  allo
svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa  strettamente
connessi  ai  servizi  sociali,   all'attivita'   di   progettazione,
all'attivita'  di  affidamento  dei  lavori,  dei  servizi  e   delle
forniture, all'attivita' di  direzione  dei  lavori  e  di  controllo
sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a  tal  fine
previste, in  deroga  ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
personale di cui all'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562,  della  legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  possono  sottoscrivere,  entro  il  limite
complessivo di trecentocinquanta, contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli  effetti
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili; b)  i
contratti  di  lavoro  autonomo  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa devono essere stipulati, previa valutazione  dei  titoli
ed  apprezzamento  della  sussistenza   di   un'adeguata   esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile
e con esperti iscritti agli ordini  e  collegi  professionali  ovvero
abilitati all'esercizio della professione relativamente a  competenze
di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche; c)
le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,  necessarie   per   la
sottoscrizione  dei  contratti  previsti  dal   comma   3-ter,   sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti delle regioni  -  Vice  commissari,  assicurando  la
possibilita' per ciascun comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata; 
  Visto l'art. 50-bis, commi 3-sexies, del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale a) le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies del  medesimo  art.  50-bis  si  applicano
anche alle Province interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016; b) nel limite del dieci per cento  delle
risorse finanziarie e  delle  unita'  di  personale  complessivamente
previste  dai  sopra  citati  commi  e'  consentito   alle   Province
interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, procedere alle assunzioni di  nuovo  personale  a  tempo
determinato, alle rimodulazioni  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale gia' in essere  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro  autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa; c) con provvedimento del
Commissario straordinario, sentito il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione  civile   e   previa   deliberazione   della   cabina   di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art.  1,  comma  5,
sono determinati i profili professionali ed il numero  massimo  delle
unita'  di  personale  che  ciascuna  Provincia  e'  autorizzata   ad
assumere,  nonche'  assegnate   le   risorse   finanziarie   per   la
sottoscrizione dei contratti di  lavoro  autonomo  di  collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter; 
  Vista  l'ordinanza  n.  2  del  10  novembre   2016,   recante   la
«Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna  S.p.a  e  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione  del  personale  da
adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e  di  tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2016; 
  Vista l'ordinanza  n.  6  del  28  novembre  2016,  recante  «Linee
direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale  tecnico
e amministrativo da assumere nelle regioni e nei  comuni  danneggiati
dagli eventi sismici che hanno colpito  le  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria a far data dal  24  agosto  2016»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dicembre 2016, n.  284,  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 3; 
  Visto  l'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio   2017,   recante   la
«Organizzazione   della   struttura    centrale    del    Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione  nei  territori  delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017, n. 30; 
  Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017,  recante  la  «Modifiche
all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n.  8  del  14
dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016  ed  all'ordinanza
n. 15 del 27 gennaio 2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 15 aprile 2017; 
  Visto l'avviso del 7 dicembre 2016, con cui e'  stata  indetta  una
procedura per la selezione di n. 40 unita' di personale  appartenente
alle amministrazioni pubbliche, di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  da  impiegare  per  lo
svolgimento   delle   attivita'   di   competenza   della   struttura
commissariale mediante comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto
previsto  dagli  ordinamenti  delle  rispettive  amministrazioni   di
appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come definite  dal
CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle Aree Seconda e Terza  come
definite dal CCNL Comparto Ministeri ovvero equivalenti  in  caso  di
appartenenza ad altro comparto, con profilo  tecnico  o  con  profilo
amministrativo e/o contabile; 
  Vista la determinazione  n.  1  del  16  marzo  2017,  con  cui  il
Commissario straordinario del Governo, nell'approvare le  graduatorie
elaborate dalla Commissione di valutazione all'esito della  procedura
di selezione delle manifestazioni di interesse e di disponibilita' di
cui all'avviso del 7 dicembre 2016 ha provveduto  ad  individuare  le
unita'  di  personale  da  assegnare  alla  struttura   commissariale
centrale,  nonche'  a  ciascuno  degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Visto l'art. 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge  n.  8  del
2017 con cui e' stato elevato a cento il numero del  personale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  assegnato   alla   struttura
commissariale; 
  Visto  quanto  deliberato  dalla  cabina  di  coordinamento   della
ricostruzione  post-sisma  2016  nel  corso  della  riunione  dell'11
novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale  del  personale
della struttura commissariale, come individuato dall'art.  50,  comma
2, del decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli uffici speciali per  la
ricostruzione; 
  Ritenuta la necessita' di  procedere,  alla  luce  delle  modifiche
apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal decreto-legge n. 8
del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, con riguardo al  numero  dei
comuni  inseriti  nell'area  del  c.d.  cratere  ed   alle   facolta'
assunzionali esercitabili dalle regioni, delle province o dei  comuni
interessati, nonche' dagli enti parco nazionali il cui territorio  e'
compreso, in tutto o in parte, nei comuni di  cui  agli  allegati  al
medesimo  decreto-legge,  ad  un   aggiornamento   dei   criteri   di
ripartizione contenuti nell'ordinanza n. 6 del 2016 relativamente  al
personale di cui agli articoli 3 e 50-bis del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il  quale,
chiamato a partecipare alla riunione della  cabina  di  coordinamento
della ricostruzione post-sisma 2016 del 20 aprile 2017  ha  condiviso
la  ripartizione  del  personale  previsto   dall'art.   50-bis   del
decreto-legge n. 189 del  2016  secondo  i  criteri  contenuti  nella
presenta ordinanza; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  20
aprile 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti  e  possono  essere
dichiarati  provvisoriamente  efficaci   con   motivazione   espressa
dell'organo emanante; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n.  340  del  2000,  in  considerazione  dell'urgente   indifferibile
necessita' di  rendere  immediatamente  operativo  il  meccanismo  di
raccolta delle richieste di nuove assunzione da parte delle  regioni,
delle province,  dei  comuni  e  degli  enti  parco  nazionale  e  di
assicurare,  atteso  il   rilevantissimo   numero   di   procedimenti
amministrativi connessi  all'attivita'  di  ricostruzione,  la  piena
funzionalita'  di  dette  amministrazioni,  nonche'  della  struttura
commissariale centrale e degli uffici speciali per la ricostruzione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ripartizione del personale assegnato 
                    alla struttura commissariale 
 
  1. In considerazione dell'entita' dei danni subiti  dal  territorio
di ciascuna Regione, della varieta' e della complessita' dei  compiti
e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del  governo
ed  agli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione,   nonche'   della
composizione dei medesimi uffici: 
    a) le cento unita' di personale di  cui  all'art.  50,  comma  3,
lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  sono  ripartite
tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per  la
ricostruzione nella misura di seguito indicata: 
      trenta  unita'  di  personale  alla   struttura   commissariale
centrale; 
      otto  unita'  di  personale   all'ufficio   speciale   per   la
ricostruzione dell'Abruzzo; 
      undici  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale   per   la
ricostruzione del Lazio; 
      quaranta  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale  per  la
ricostruzione delle Marche; 
      undici  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale   per   la
ricostruzione dell'Umbria; 
    b) le ottanta unita' di personale di cui all'art.  50,  comma  3,
lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189  sono  ripartite
tra la struttura commissariale centrale e gli uffici speciali per  la
ricostruzione nella misura di seguito indicata: 
      dieci  unita'  di  personale   alla   struttura   commissariale
centrale; 
      quattro  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale  per   la
ricostruzione dell'Abruzzo; 
      undici  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale   per   la
ricostruzione del Lazio; 
      quarantaquattro unita' di personale all'ufficio speciale per la
ricostruzione delle Marche; 
      undici  unita'  di  personale  all'ufficio  speciale   per   la
ricostruzione dell'Umbria; 
    c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario  sono
distribuite le quarantacinque unita' di personale di cui all'art. 50,
comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso  gli
uffici speciali per la ricostruzione le seguenti percentuali: 
      il 6% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo; 
      il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; 
      il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche; 
      il 16% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria.