IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
marzo 2017, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo
l'incarico di  funzione  dirigenziale  generale  di  direttore  della
Direzione generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  a
decorrere dal 24 gennaio 2017, per la durata di tre anni,  registrato
alla Corte dei conti il 29 marzo 2017, registro n. 212; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  relativo
all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 31 rubricato «Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161  recante  le
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis»; 
  Visto il reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) 1626/94»; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e  abroga  i  regolamenti
(CE) n. 2371/2002 e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la
decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se  indicate
in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando  il  tipo
di pesca o le zone di pesca in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Considerate  le  reiterate  richieste  dell'UNCI  Agroalimentare  -
Unione Nazionale Cooperative Italiane che ha  trasmesso  la  proposta
per  la  successiva  presentazione   ai   competenti   Uffici   della
Commissione europea,  del  Piano  di  gestione  per  la  deroga  alla
dimensione minima della maglia della  rete  e  della  distanza  dalla
costa articoli 9 e 13 del reg.  (CE)  n.  1967/2006,  per  l'utilizzo
della sciabica da natante  e  della  circuizione  per  la  pesca  del
rossetto (Aphia minuta) e  del  cicerello  (Gymnammodites  cicerelus)
nelle acque dei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio, Campania
e Sicilia; 
  Considerate altresi' le richieste della Regione  Sicilia  formulate
con le note prot. nn. 1091 e 3304 rispettivamente in data 29  gennaio
e 16 marzo  2016  intese  ad  ottenere  l'autorizzazione  alla  pesca
sperimentale  recependo  le  istanze  dei  CO.GE.PA.  -  Consorzi  di
indirizzo,  coordinamento  e  gestione  tra  imprese   -   localmente
riconosciuti; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato che l'art. 14 del reg. (CE) n.  1967/2006  ha  fissato,
alla data del 31 maggio 2010, la scadenza della deroga all'uso  degli
attrezzi per la pesca speciale del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus), e che pertanto da tale data  non
e' stato piu' possibile pescare tali specie ittiche; 
  Considerato, inoltre, che al punto 8 delle  premesse  del  suddetto
reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto  della  necessita'  di  creare  un
contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle
responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; 
  Considerato, altresi', che l'art. 13  del  predetto  reg.  (CE)  n.
1967/2006, pur vietando l'attivita' di pesca entro una distanza di  3
miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la  facolta'  per
la  Commissione  europea,  su  istanza  di  uno  Stato   membro,   di
autorizzare una deroga  al  predetto  divieto,  alle  condizioni  ivi
espressamente indicate; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea  per  fattispecie  analoghe,  di  definire,  per
l'attivita' di pesca in questione, precise e dettagliate informazioni
scientifiche, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici
che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre  il  limite
delle 3 miglia nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente  svolta  a  una  distanza  ridotta  dalla  costa   e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Considerato  che  la  pesca  del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus), in quanto  altamente  selettiva,
non puo' essere praticata con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla
rete a circuizione senza chiusura i quali non comportano  un  impatto
significativo sugli habitat protetti poiche' non entrano in  contatto
col fondo marino; 
  Considerata la necessita' di individuare i  livelli  delle  catture
minime di specie sottoposte a taglia minima, nonche' quella  di  dare
prova di un'elevata selettivita' della flotta, fornendo  informazioni
quantitative sulla composizione delle catture accessorie; 
  Considerato che l'attivita' di  pesca  sperimentale  connessa  alla
richiesta  di  deroga  non  dovra'  manifestare  carenze  di   natura
scientifica; 
  Considerata la tradizione storica legata a tale tipo  di  attivita'
di pesca nelle aree interessate; 
  Ritenuto opportuno autorizzare,  ai  sensi  del  suddetto  art.  7,
paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n.  1224/2009,  i  pescherecci
operanti nei Compartimenti marittimi delle Regioni Lazio  Campania  e
Sicilia ricadenti nelle GSA 10, 16 e 19, al fine di rilevare  i  dati
scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione
da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006; 
  Ritenuto opportuno  individuare  le  navi  aventi  cinque  anni  di
attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga,  da  inserire
ufficialmente nel Piano di gestione; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha svolto l'attivita' di pesca in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di  carattere
scientifico e di individuare le imbarcazioni da inserire nel Piano di
gestione di cui alle  premesse,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009,  gli
interessati (armatori o proprietari) le cui navi  sono  iscritte  nei
pertinenti RR.NN.MM.GG. degli uffici facenti  capo  ai  Compartimenti
marittimi delle Regioni Lazio, Campania  e  della  Sicilia  ricadenti
nelle GSA 10, 16 e 19, possono presentare apposita istanza per essere
autorizzati alla pesca del rossetto (Aphia minuta)  e  del  cicerello
(Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da  natante  e  la  rete  a
circuizione senza chiusura  anche  entro  la  distanza  di  3  miglia
nautiche dalla costa. 
  2. L'istanza  dovra'  essere  presentata,  in  bollo  e  con  firma
autenticata (vale per autentica anche la fotocopia di un documento di
riconoscimento in  corso  di  validita'),  tramite  raccomandata  con
avviso      di       ricevimento       ovvero       tramite       PEC
(pemac3@pec.politicheagricole.gov.it), presso la sede  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX Settembre  n.  20,
00187 Roma - entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
allegando copia del relativo documento abilitativo  all'attivita'  di
pesca (licenza/attestazione provvisoria) in corso di validita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 13, comma 9 del regolamento (CE) n. 1967/006,
saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze  presentate
dalle imprese titolari di  imbarcazioni  che  possano  dimostrare  il
requisito di una attivita' comprovata nella pesca del rossetto (Aphia
minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), per piu' di cinque
anni. 
  4. Per le navi iscritte negli uffici  dei  Compartimenti  marittimi
ricadenti nella Regione Sicilia, che abbiano presentato  istanza,  la
sussistenza del requisito sara' soddisfatta dalla loro individuazione
all'interno di  apposito  elenco  che  dovra'  essere  fornito  dalla
medesima Regione entro venti giorni dalla pubblicazione del  presente
decreto atto ad accertare la presenza del requisito. 
  5. I requisiti si intendono utilmente posseduti anche  in  caso  di
trasferimento della licenza di pesca, successivamente alla  data  del
31 maggio 2010, ad una nuova  imbarcazione  in  sostituzione  di  una
precedente unita' che abbia effettuato la pesca del  rossetto  (Aphia
minuta)  e  del  cicerello   (Gymnammodites   cicerelus).   Di   tale
circostanza l'istante dovra' farne menzione nella propria domanda.