IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria per il 2007)»; 
  Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha
sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,  aumentando,  dai  pagamenti
successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle  tariffe  delle  tasse
automobilistiche in base al principio  di  sostenibilita'  ambientale
dei veicoli disponendo, al contempo, una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal
predetto tributo; 
  Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il
quale demanda ad un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie  delle
maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle
tariffe delle tasse automobilistiche  per  i  motocicli  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale  dei  veicoli  disponendo,  al
contempo,  una  riduzione  percentuale  dei   trasferimenti   statali
destinati alle regioni e alle province autonome di Trento  e  Bolzano
in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; 
  Considerato che per l'anno 2013, non risultano sussistere a  favore
delle regioni minori entrate derivanti dalle agevolazioni in  materia
di tasse automobilistiche di cui ai commi da 224 a 234 della legge n.
296 del 2006 e che, pertanto, non occorre effettuare  le  regolazioni
finanziarie  e  stabilire  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni
ed alle Province autonome prescritti dal comma 235 della stessa legge
n. 296 del 2006; 
  Considerato che, per l'anno 2013, in ragione dei rispettivi Statuti
di autonomia e delle relative norme di attuazione, il  gettito  della
tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale  nella  Regione
Friuli - Venezia Giulia, e' di spettanza regionale, per una quota  di
7/10 nella Regione Sardegna  e  per  l'intera  quota  nelle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e nella  Regione  Siciliana  e  Valle
d'Aosta; 
  D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 30 marzo 2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata l'allegata tabella A indicante il  maggior  gettito
riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1,  comma  321,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  relativamente  all'anno  2013.  Gli
importi indicati sono quelli  derivanti  dall'aumento  della  tariffa
erariale delle tasse automobilistiche, con  esclusione  di  eventuali
modifiche su base regionale o provinciale.