IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)»; Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, il quale ha sostituito la tabella di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, aumentando, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Visto l'art. 1, comma 322, della medesima legge n. 296 del 2006, il quale demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo; Considerato che per l'anno 2013, non risultano sussistere a favore delle regioni minori entrate derivanti dalle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche di cui ai commi da 224 a 234 della legge n. 296 del 2006 e che, pertanto, non occorre effettuare le regolazioni finanziarie e stabilire i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni ed alle Province autonome prescritti dal comma 235 della stessa legge n. 296 del 2006; Considerato che, per l'anno 2013, in ragione dei rispettivi Statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, il gettito della tassa automobilistica e' di totale spettanza erariale nella Regione Friuli - Venezia Giulia, e' di spettanza regionale, per una quota di 7/10 nella Regione Sardegna e per l'intera quota nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Siciliana e Valle d'Aosta; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 30 marzo 2017; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decretano: Art. 1 1. E' approvata l'allegata tabella A indicante il maggior gettito riservato allo Stato in applicazione dell'art. 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2013. Gli importi indicati sono quelli derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale o provinciale.