IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante il regolamento di  riordino  degli  organi  collegiali  e
degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e  il
D.M. 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico  per
la nutrizione  e  la  sanita'  animale,  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  l'articolazione  del  Comitato   tecnico   per   la
nutrizione e la sanita'  animale  e  la  composizione  della  Sezione
consultiva dei fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione 7  ottobre
2016 che modifica gli  allegati  II,  III  del  regolamento  (CE)  n.
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di residuo dalla sostanza attiva cymoxanil; 
  Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura  delle  prestazioni  sostenute  e  rese  a  richiesta,   in
attuazione del  regolamento  (CE)  1107/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/125/CE  della  Commissione  del  19  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva cymoxanil; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva mancozeb; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
cymoxanil decade il 31 agosto 2019, come  indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla  base
del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento CURZATE
M, presentato dall'impresa E. I. du  Pont  de  Nemours  and  Company,
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per le  sostanze
attive cymoxanil e mancozeb; 
  Vista la domanda presentata in data 4  novembre  2016  dall'Impresa
medesima, e successive integrazioni, diretta ad ottenere le modifiche
delle condizioni di impiego del prodotto fitosanitario  in  questione
nel rispetto  dei  nuovi  limiti  massimi  di  residui  previsti  dal
regolamento (UE) n. 2016/1785 della Commissione del 7 ottobre 2016; 
  Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al D.M.  30
marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del
sopracitato  fascicolo  DPX-KJ150  44WP,   svolta   dal   Universita'
Cattolica del Sacro  Cuore,  al  fine  di  ri-registrare  i  prodotti
fitosanitari di cui trattasi fino  al  31  agosto  2019,  alle  nuove
condizioni di impiego; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 14855 in  data  11  aprile
2017 con la quale e' stata richiesta all'Impresa Du Pont  de  Nemours
Italiana S.r.l titolare del  dossier  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da
presentarsi entro diciotto mesi dalla data della medesima; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  della  registrazione
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto  alla  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari  sotto
indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i. 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 agosto 2019, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  cymoxanil,   i   prodotti
fitosanitari  indicati  in  allegato  al   presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di  riferimento
CURZATE M; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta». 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  agosto  2019,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  cymoxanil,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana  S.r.l  e'  tenuta
alla  presentazione  dei  dati  tecnico  -   scientifici   aggiuntivi
richiesti dall'istituto  valutatore,  entro  il  termine  di  cui  in
premessa; 
  A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi
limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 2016/1785,
sono  autorizzate  le  modifiche  delle  condizioni  di  impiego  dei
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  munite  di
classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario, anche in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del  Ministero  della  salute  www.salute.gov.it  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 27 aprile 2017 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco