IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV del Libro V, concernente il personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa italiana (C.R.I.) e, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera g) che autorizza l'Associazione della Croce Rossa italiana a svolgere, tra le funzioni di interesse pubblico, quella di attivita' ausiliaria delle Forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente ed Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed il relativo decreto n. 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019 che al capitolo 1356 della tabella 11 stabilisce per l'E.F. 2017 in e 4.118.369 il contributo del Ministero della difesa alla Croce Rossa italiana; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Preso atto della nota del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207 in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono state attribuite esclusivamente all'Associazione; Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini della ripartizione di cui al citato art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo il contributo del Ministero della difesa deve intendersi destinato, nelle more della costituzione della fondazione di cui all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce Rossa italiana e non all'Ente; Considerato che le funzioni di cui al citato art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28 settembre 2015, n. 178 sono esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie; Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'Associazione della Croce Rossa Italiana e' inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (legge di contabilita' e finanza pubblica) e che, pertanto, sara' sottoposta al regime di cui all'art. 16 della predetta legge; Ravvisata dunque, la necessita' di dover procedere alla erogazione del citato contributo; Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta e tempestiva erogazione in favore dei predetti Corpi ausiliari da parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 178 del 2012; Decreta: Art. 1 1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di cui in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e' destinato integralmente all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esclusivo assolvimento, da parte del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie, delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del medesimo decreto e, in particolare, per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.