IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice
dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo IV  del  Libro
V, concernente il personale della  Croce  Rossa  Italiana  ausiliario
delle Forze armate; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive
modifiche e integrazioni, recante Riorganizzazione  dell'Associazione
italiana della Croce  Rossa  italiana  (C.R.I.)  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 4, lettera  g)  che  autorizza  l'Associazione  della
Croce Rossa  italiana  a  svolgere,  tra  le  funzioni  di  interesse
pubblico, quella di  attivita'  ausiliaria  delle  Forze  armate,  in
Italia  ed  all'estero,  in  tempo  di  pace   o   di   grave   crisi
internazionale, attraverso il Corpo militare volontario  e  il  Corpo
delle  infermiere  volontarie,  secondo  le  regole  determinate  dal
Movimento; 
  Visto il citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, in
particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che   le   risorse
finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  sono  attribuite
all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro  della  salute,
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del  Ministro  della
difesa, ciascuno in relazione alle proprie  competenze,  ripartendole
tra Ente ed Associazione in  relazione  alle  funzioni  di  interesse
pubblico ad essi affidati e che i decreti del Ministro  della  difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232  recante  disposizioni  sul
Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed il relativo decreto
n.  102065  del  27  dicembre  2016  concernente  la  concernente  la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto  parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2017  e
per il triennio 2017 - 2019 che al capitolo  1356  della  tabella  11
stabilisce per l'E.F. 2017 in e 4.118.369 il contributo del Ministero
della difesa alla Croce Rossa italiana; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  di  attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Preso atto della  nota  del  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure n. 0043207
in data 28 dicembre 2015 con cui viene reso noto che le  funzioni  di
interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto
legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  sono   state   attribuite
esclusivamente all'Associazione; 
  Tenuto conto che a seguito della collocazione delle funzioni di cui
all'art. 1, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 28  settembre
2012, n. 178, esclusivamente in capo all'Associazione, ai fini  della
ripartizione di cui al citato art. 2, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo il contributo del Ministero della difesa deve  intendersi
destinato, nelle more della  costituzione  della  fondazione  di  cui
all'art. 8, comma 2, all'Associazione della Croce  Rossa  italiana  e
non all'Ente; 
  Considerato che le funzioni di cui  al  citato  art.  1,  comma  4,
lettera g) del decreto legislativo 28 settembre  2015,  n.  178  sono
esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana attraverso il
Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie; 
  Considerato che a decorrere  dal  1°  gennaio  2017  l'Associazione
della   Croce   Rossa   Italiana   e'   inclusa   nell'elenco   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre  2009,  n.  196  e  successive  modificazioni  (legge  di
contabilita' e finanza pubblica) e che, pertanto, sara' sottoposta al
regime di cui all'art. 16 della predetta legge; 
  Ravvisata dunque, la necessita' di dover procedere alla  erogazione
del citato contributo; 
  Ritenuto di dover provvedere in ordine alla verifica della corretta
e tempestiva erogazione in favore dei  predetti  Corpi  ausiliari  da
parte dell'Associazione del contributo di cui al citato art. 2, comma
5, del decreto legislativo n. 178 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle more della costituzione della Fondazione di  cui  all'art.
8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di  cui
in premessa, il contributo di cui all'art. 2, comma 5,  del  medesimo
decreto legislativo e' destinato integralmente all'Associazione della
Croce Rossa italiana, per  l'esclusivo  assolvimento,  da  parte  del
Corpo militare volontario e del Corpo  delle  infermiere  volontarie,
delle funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera  g)  del  medesimo
decreto e, in particolare, per la preparazione del  personale  e  dei
materiali   necessari   per   assicurare   l'organizzazione   ed   il
funzionamento del Corpo militare della Croce  Rossa  italiana  e  del
Corpo delle Infermiere volontarie, ausiliari delle Forze Armate.