IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  227  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista  la  determinazione  n.  1575/2016  del  21  dicembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  4
del 5 gennaio 2017, relativa alla classificazione del  medicinale  ai
sensi dell'art. 12, comma  5,  legge  8  novembre  2012,  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con  la  quale  la  societa'  Samsung  Bioepis  UK
Limited ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C.  n.
044892014/E; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 settembre 2016; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
gennaio 2017; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  FLIXABI  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
Artrite reumatoide. 
  Flixabi, in  associazione  con  metotrexato,  e'  indicato  per  la
riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento  della  funzione
fisica in: 
  pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la  risposta  ai
medicinali  anti-reumatici  che   modificano   la   malattia   (DMARD
disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato,  sia
stata inadeguata. 
  pazienti adulti con malattia grave, in fase  attiva  e  progressiva
non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARD. 
  In questa popolazione di pazienti  e'  stata  dimostrata,  mediante
valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del
danno articolare. 
Malattia di Crohn negli adulti. 
  Flixabi e' indicato per: 
  il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva, di grado  da
moderato a  grave,  in  pazienti  adulti  che  non  abbiano  risposto
nonostante un trattamento completo ed  adeguato  con  corticosteroidi
e/o  immunosoppressori;  o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che
presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie; 
  il trattamento  della  malattia  di  Crohn  fistolizzante  in  fase
attiva, in pazienti adulti che non  abbiano  risposto  nonostante  un
ciclo di terapia completo ed adeguato con  trattamento  convenzionale
(inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva). 
Malattia di Crohn nei bambini. 
  Flixabi e' indicato per il trattamento della malattia di  Crohn  in
fase attiva grave nei bambini e negli adolescenti  di  eta'  compresa
tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con
un  corticosteroide,  un  immunomodulatore  e  una  primaria  terapia
nutrizionale o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che  presentano
controindicazioni  per  le  suddette  terapie.  Infliximab  e'  stato
studiato  solo  in  associazione  con  la  terapia  immunosoppressiva
convenzionale. 
Colite ulcerosa. 
  Flixabi e' indicato per il trattamento  della  colite  ulcerosa  in
fase attiva, di grado da moderato a grave, in pazienti adulti che non
hanno risposto in modo adeguato alla  terapia  convenzionale  inclusi
corticosteroidi e 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o  che
risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione  medica
a queste terapie. 
Colite ulcerosa pediatrica. 
  Flixabi e' indicato per il trattamento  della  colite  ulcerosa  in
fase attiva di grado grave nei bambini e negli  adolescenti  di  eta'
compresa tra 6 e 17 anni che non hanno risposto in modo adeguato alla
terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP  o  AZA,  o  che
risultano intolleranti o per cui esista una controindicazione  medica
a queste terapie. 
Spondilite anchilosante. 
  Flixabi  e'  indicato   per   il   trattamento   della   spondilite
anchilosante grave in fase attiva in pazienti adulti  che  non  hanno
risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali. 
Artrite psoriasica. 
  Flixabi e' indicato  per  il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata  inadeguata
la risposta a precedenti trattamenti con DMARD. 
  Flixabi deve essere somministrato: 
  in associazione con metotrexato; 
  o  singolarmente  in  pazienti  che   risultano   intolleranti   al
metotrexato o per i quali esso sia controindicato. 
  Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti
con artrite psoriasica e di ridurre  il  tasso  di  progressione  del
danno alle articolazioni periferiche,  misurato  con  i  raggi  X  in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia. 
Psoriasi. 
  Flixabi e' indicato per il trattamento della psoriasi a placche  di
grado da moderato a grave nei pazienti adulti che non hanno  risposto
o per i quali siano controindicati o che sono risultati  intolleranti
ad  altri  trattamenti  sistemici   inclusi   la   ciclosporina,   il
metotrexato o psoralene piu' raggi ultravioletti A (PUVA). 
  Confezione: 100 mg - polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1 flaconcino - A.I.C.
n. 044892014/E (in base 10) 1BTZVG (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Scheda di  prescrizione  cartacea  per  l'indicazione  «Psoriasi  a
placche» come da allegato  alla  determinazione  n.  413/2017  dell'8
marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  20  marzo
2017. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.