Estratto determina AAM/PPA n. 476/2017 del 4 maggio 2017 
 
    E'  autorizzato  il  seguente  grouping  di  variazioni:   N.   3
B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione  del  prodotto
finito,  compreso  un   prodotto   intermedio   utilizzato   per   la
fabbricazione del prodotto  finito  -  altra  variazione,  B.II.b.4.f
Modifica  della  dimensione  del  lotto  (comprese  le  categorie  di
dimensione  del  lotto)  del  prodotto  finito  -  La  scala  per  un
medicinale biologico  o  immunologico  e'  aumentata/diminuita  senza
modifica del procedimento (ad esempio  duplicazione  di  una  linea),
B.II.b.5.z) Modifica delle prove in  corso  di  fabbricazione  o  dei
limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - altra
variazione, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di  specifica  e/o  dei
limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei  limiti  di
specifica  approvati,  B.II.b.3.a)  Modifica  nel   procedimento   di
fabbricazione del prodotto finito, compreso  un  prodotto  intermedio
utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore
nel procedimento di fabbricazione, B.II.f.1.d Modifica  della  durata
di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito
- Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o  del
prodotto   diluito/ricostituito,    relativamente    al    medicinale
FRAXIPARINA, nelle forme e confezioni: 
      AIC  n.  026736064  -  «2850   ui   antixa/0,3   ml   soluzione
iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml; 
      AIC  n.  026736076  -  «3800   ui   antixa/0,4   ml   soluzione
iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml; 
      AIC  n.  026736088  -  «5700   ui   antixa/0,6   ml   soluzione
iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml; 
      AIC  n.  026736090  -  «7600   ui   antixa/0,8   ml   soluzione
iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml; 
      AIC n. 026736102 - «9500 ui antixa/1 ml soluzione  iniettabile»
10 siringhe preriempite 1 ml. 
    Modifica della dimensione del lotto, modifiche  nel  procedimento
di fabbricazione del prodotto finito, modifiche delle prove in  corso
di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione  del
prodotto finito, modifica dei parametri di specifica e/o  dei  limiti
del prodotto finito al di fuori dei limiti  di  specifica  approvati,
modifica delle condizioni di conservazione del prodotto  finito:  non
conservare a temperatura superiore a 25 °C. 
    Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited,  con  sede  legale  e
domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus  -  Dublin  24
(Irlanda). 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo  di  cui  al
comma  1  del  precedente  paragrafo,  non   recanti   le   modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.