Estratto determina n. 887/2017 dell'11 maggio 2017 
 
    Medicinale: RONBIDE. 
    Titolare  A.I.C.:  Pharmabide  Ltd,  31  Pentelis  Avenue   15235
Vrilissia, Atene - Grecia. 
    Confezioni: 
      «0,5 mg sospensione per nebulizzatore» 20 fiale in Ldpe da 2 ml
- A.I.C. n. 044734010 (in base 10) 1BP5KU (in base 32); 
      «1 mg sospensione per nebulizzatore» 20 fiale in Ldpe da 2 ml -
A.I.C. n. 044734022 (in base 10) 1BP5L6 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: sospensione per nebulizzatore. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Composizione: 
      Ronbide 0.5 mg sospensione per nebulizzatore: ogni fiala  da  2
ml contiene 0,5 mg di budesonide; 
      Ronbide 1 mg sospensione per nebulizzatore: ogni fiala da 2  ml
contiene 1 mg di budesonide; 
    principio attivo: budesonide; 
    eccipienti: 
      disodio edetato; 
      sodio cloruro; 
      polisorbato 80; 
      acido citrico anidro; 
      sodio citrato; 
      acqua per soluzioni iniettabili. 
    Produzione del principio attivo: Industriale Chimica S.r.l. - via
E. H. Grieg, 13, 20147, Saronno (VA), Italia. 
    Produzione del prodotto finito: 
      produzione, confezionamento, controllo e rilascio del  prodotto
finito: Genetic  SpA  Nucleo  Industriale,  Contrada  Canfora,  84084
Fisciano (SA) Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Ronbide viene usato per il trattamento  di  malattie  polmonari
che richiedono l'applicazione di corticosteroidi, per esempio: 
        asma, quando l'uso di inalatori  pressurizzati  o  a  polvere
secca non sono appropriati; 
        laringite ipoglottica (pseudo-croup) molto grave  durante  il
ricovero ospedaliero; 
        riacutizzazione della  broncopneumopatia  cronica  ostruttiva
(BPCO) come alternativa ai corticosteroidi orali; 
      Ronbide non e' indicato per il sollievo  dell'attacco  di  asma
acuto o stato asmatico e apnea. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «0,5 mg sospensione per nebulizzatore»  20  fiale  in
Ldpe da 2 ml - A.I.C. n. 044734010 (in base 10) 1BP5KU (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8.94. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16.77. 
    Confezione: «1 mg sospensione per nebulizzatore» 20 fiale in Ldpe
da 2 ml - A.I.C. n. 044734022 (in base 10) 1BP5L6 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13.39. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25.12. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Ronbide» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ronbide» e' la seguente: medicinali soggetti a  prescrizione  medica
(RR) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.