IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del precedente comma 219 del medesimo art. 1, e' assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacita' assunzionali; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, secondo cui per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016; Visto l'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia italiana del farmaco puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica come determinata dal comma 1 del medesimo art. 9-duodecies; Viste le deliberazioni del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 6 del 3 febbraio 2016 e n. 12 dell'8 aprile 2016, recanti la nuova dotazione organica dell'Agenzia, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 20 settembre 2004 dal Ministro della salute, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonche' la deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia italiana del farmaco n. 36 del 7 luglio 2016, recante la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, approvata ai sensi dell'art. 22, comma 3, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2004; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'art. 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui, per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla medesima legge; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare l'art. 1, comma 368, che ha apportato modifiche all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, secondo cui l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 192 del 2014, secondo cui le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quello non amministrativo degli enti di ricerca; Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente; Visto l'art. 1, comma 216, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 1, comma 219 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, prevedendo conseguentemente che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, prevedendo conseguentemente che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014 e 2015, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2017; Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento; Considerato lo stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, nonche' tenuto conto della necessita' delle professionalita' richieste per le esigenze delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi e le priorita' di Governo; Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Presidenza del Consiglio dei ministri 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, dell'anno 2013 - budget 2014, dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Nella medesima Tabella 1 si da' conto, altresi', dell'utilizzazione del budget con riferimento alla mobilita' del personale degli enti di area vasta e dell'ente strumentale alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - ruolo Protezione civile e' autorizzata ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015 e dell'anno 2015 - budget 2016, unita' di personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 1-bis allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.