IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che colloca il direttore generale tra gli organi dell'universita'; Visto il decreto interministeriale del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita' ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il decreto interministeriale del 21 luglio 2011 n. 315 che ha fissato per il triennio 2011-2013, i criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori generali delle Universita', in conformita' ai criteri e parametri stabiliti con il decreto interministeriale del 23 maggio 2001; Considerato che la retribuzione annua lorda della posizione di vertice di un dirigente di II fascia del comparto universita', gerarchicamente subordinata a quella del direttore generale, comprensiva dell'indennita' di posizione, cosi' come previsto dal CCNL della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, e' quantificabile in circa € 95.500. Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali mediante il conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile cui attribuire un trattamento economico determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Tenuto conto che l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati; Tenuto conto che l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto tra l'altro che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare; Considerato che l'art. 2 del decreto interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, ha stabilito che con successivo decreto, al termine del triennio 2011 - 2013, verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle universita'; Tenuto conto che le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state prorogate fino al 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2013 n. 122; Considerato che ai sensi del decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, il limite massimo del trattamento economico del personale pubblico e' fissato nella misura di € 240.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, riferito al livello retributivo del primo presidente della Corte di cassazione; Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; Ritenuta la necessita' di definire a decorrere dall'anno 2017 nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico della figura di direttore generale delle universita' e delle istituzioni ad ordinamento speciale statali; Decreta: Art. 1 1. Il trattamento economico dei direttori generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale e' fissato nelle sei fasce di cui all'art. 2, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi: importo del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno precedente; ================================= | FFO (milioni | | | euro) | Punti | +=================+=============+ |fino a 15 milioni| 10 | +-----------------+-------------+ |da 15,001 milioni| | | a 30 milioni | 20 | +-----------------+-------------+ |da 30,001 milioni| | | a 60 milioni | 30 | +-----------------+-------------+ |da 60,001 milioni| | | a 120 milioni | 40 | +-----------------+-------------+ | da 120,001 | | | milioni a 180 | | | milioni | 50 | +-----------------+-------------+ | da 180,001 | | | milioni a 280 | | | milioni | 65 | +-----------------+-------------+ |oltre 280 milioni| 75 | +-----------------+-------------+ unita' di personale di ruolo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato) in servizio al 31.12 dell'anno precedente; ===================================== | Personale | Punti | +=====================+=============+ | fino a 200 | 10 | +---------------------+-------------+ | da 201 a 400 | 20 | +---------------------+-------------+ | da 401 a 700 | 30 | +---------------------+-------------+ | da 701 a 1000 | 40 | +---------------------+-------------+ | da 1001 a 1500 | 50 | +---------------------+-------------+ | da 1501 a 2000 | 60 | +---------------------+-------------+ | oltre 2000 | 70 | +---------------------+-------------+ numero di studenti in corso, inclusi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e i dottorandi di ricerca. A tal fine sono presi in considerazione i dati utilizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il calcolo del costo standard per studente in corso del FFO dell'anno precedente e il numero di specializzandi e di dottorandi di ricerca al 31/12 dell'anno precedente. ================================= | Studenti | Punti | +=================+=============+ | fino a 4.000 | 10 | +-----------------+-------------+ |da 4.001 a 8.000 | 20 | +-----------------+-------------+ |da 8.001 a 14.000| 30 | +-----------------+-------------+ | da 14.001 a | | | 20.000 | 40 | +-----------------+-------------+ | da 20.001 a | | | 30.000 | 50 | +-----------------+-------------+ | da 30.001 a | | | 40.000 | 60 | +-----------------+-------------+ | oltre 40.000 | 70 | +-----------------+-------------+ presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia. =================================== | Medicina | Punti | +===================+=============+ | SI | 20 | +-------------------+-------------+ | NO | 0 | +-------------------+-------------+