IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.
96, che attribuisce al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato la competenza in  materia  di  adempimenti  tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione  delle  agevolazioni
alle attivita' produttive; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, recante  le
modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  che
estende le agevolazioni della legge n.  488  del  1992  alle  imprese
operanti nel settore turistico - alberghiero; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che
estende le agevolazioni della legge n. 488 del 1992 ai  programmi  di
investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 22 luglio 1999, registrato alla Corte dei conti il 9
dicembre 1999, registro n. 1, foglio 202, in  materia  di  criteri  e
composizione delle commissioni di accertamento di spesa, compensi  da
corrispondere  ai  membri  di  dette  commissioni  e   modalita'   di
espletamento degli incarichi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 14 luglio 2000, n. 163,  recante  il  testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse  ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; 
  Visto l'art. 52, comma 77, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
concernente l'estensione delle agevolazioni della legge  n.  488  del
1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
alle imprese di somministrazione di  alimenti  e  bevande  aperte  al
pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in  materia  di
riforma degli incentivi; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  1°  febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
21 marzo 2006, n. 67, con il quale, in attuazione delle  disposizioni
di cui all'art. 8 del  decreto-legge  n.  35  del  2005,  sono  stati
stabiliti nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni previste della legge n. 488 del 1992; 
  Visto l'art. 8-bis, comma 1, del decreto-legge 2  luglio  2007,  n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
e, in particolare, la disposizione ivi contenuta, che stabilisce, per
i programmi agevolati ai sensi della legge n.  488  del  1992  per  i
quali alla data del 18 agosto 2007 non sia stato emanato  il  decreto
di  concessione  definitiva,  a  contenuto  non   discrezionale,   la
sostituzione dello stesso  con  l'atto  di  liquidazione  a  saldo  e
conguaglio emesso dalle banche concessionarie,  redatto  secondo  gli
schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Considerato che la predetta norma ha attribuito al Ministero  dello
sviluppo economico il potere di delegare la  funzione  amministrativa
spettante  alla  pubblica  amministrazione  ad  un   soggetto   terzo
convenzionato; 
  Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
il quale, in considerazione della particolare  gravita'  della  crisi
economica che ha colpito il sistema produttivo, si dispone che, fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati, le  imprese  beneficiarie  delle
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione
delle graduatorie; 
  Considerato che l'art. 23, comma 7,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83 abroga le disposizioni di legge indicate dall'Allegato  1
al citato decreto-legge n. 83 del 2012 tra le quali l'art.  1,  comma
2, del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,  l'art.  9della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 54, comma 2,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, l'art. 52, comma 77, della legge  28  dicembre
2001, n. 448, fatto salvo quanto previsto dal comma 11  del  medesimo
art. 23 secondo il quale «i procedimenti avviati in data anteriore  a
quella  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge   sono
disciplinati, ai  fini  della  concessione  e  dell'erogazione  delle
agevolazioni  e  comunque   fino   alla   loro   definizione,   dalle
disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato  1  e  dalle  norme  di
semplificazione recate dal presente decreto-legge.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 19 febbraio 2009, n. 41, con il quale, ai sensi del  citato  art.
8-bis, comma 1, del decreto-legge 2 luglio  2007,  n.  81,  e'  stato
approvato lo schema di atto di liquidazione a saldo e conguaglio  per
le iniziative agevolate dalla legge n. 488 del  1992  e  sono  state,
altresi',  emanate   le   disposizioni   sugli   accertamenti   delle
commissioni ministeriali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  25  luglio
2012, con il quale sono state adeguate le disposizioni  del  suddetto
decreto 3 dicembre  2008  alle  nuove  norme  introdotte  dal  citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato  decreto  25  luglio
2012,  che  prevede  le  nuove  procedure   da   adottare   ai   fini
dell'emissione dell'atto di liquidazione a  saldo  e  conguaglio,  da
emettere in nome e per conto del Ministero, nonche'  gli  adempimenti
da adottare per la chiusura dei procedimenti agevolativi pendenti; 
  Visto, altresi', l'art. 4, comma 2, del medesimo decreto 25  luglio
2012, laddove dispone che «Le convenzioni stipulate tra il  Ministero
e le banche concessionarie sono integrate  con  atto  aggiuntivo  che
stabilisce le modalita' di  espletamento  delle  ulteriori  attivita'
previste dal  presente  decreto,  nonche'  l'ammontare  dei  relativi
oneri, che sono  posti  a  carico  delle  risorse  stanziate  per  le
agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992»; 
  Tenuto conto che una banca concessionaria,  posta  in  liquidazione
volontaria e che ha presentato in data 14 settembre 2016 al Tribunale
di Milano domanda di ammissione  al  concordato  preventivo,  non  ha
provveduto alla sottoscrizione del suddetto atto  aggiuntivo  e,  per
l'effetto, non ha dato luogo all'emissione degli atti di liquidazione
a saldo e  conguaglio  riferiti  ai  programmi  gia'  istruiti  dalla
stessa; 
  Considerato dunque che, in  questo  caso,  vi  e'  l'impossibilita'
operativa di delegare l'atto  amministrativo  ad  un  soggetto  terzo
all'Amministrazione  e  che  pertanto  il   Ministero   conserva   la
competenza all'adozione  dell'atto  conclusivo  del  procedimento  ai
sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Considerato che i suddetti programmi agevolati risultano ultimati; 
  Considerata  prioritaria  l'esigenza  di   garantire   una   celere
definizione dei procedimenti agevolativi attraverso l'adozione di  un
provvedimento  di  chiusura  amministrativo-contabile  da  parte  del
Ministero, in conformita' ai criteri di  economicita',  efficacia  ed
efficienza  che  ispirano   l'azione   amministrativa,   nonche'   di
salvaguardare l'interesse pubblico alla definizione dei  procedimenti
amministrativi di competenza; 
  Considerata la  necessita'  di  una  disciplina  generale  di  tale
fattispecie; 
  Considerato che la predetta attivita' non comporta  alcun  onere  a
carico dello Stato, in quanto sara' svolta utilizzando  il  personale
gia' in forza all'interno dell'Amministrazione; 
  Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni di  cui  al
citato decreto ministeriale 25 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nel decreto ministeriale 25 luglio 2012 di  cui  alle  premesse,
all'art. 4, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora, le  banche  concessionarie,  anche  costituite  in
raggruppamenti  temporanei  di  impresa,  a  causa  dello  stato   in
liquidazione in cui versano o in conseguenza di procedure concorsuali
cui sono assoggettate, non procedono  alla  sottoscrizione  dell'atto
aggiuntivo di cui al comma 2, il Ministero adotta un provvedimento di
chiusura  amministrativo-contabile  dei  programmi  agevolati  per  i
quali, alla data di entrata in vigore della disposizione  di  cui  al
presente comma, non risulti emesso l'atto di liquidazione a  saldo  e
conguaglio da parte delle predette banche, allo  scopo  acquisendo  i
dati e gli elementi di valutazione dalla relazione  finale  trasmessa
dalla banca concessionaria». 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 febbraio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2017 
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