Estratto determina n. 948/2017 del 16 maggio 2017 
 
    Medicinale: BISOPROLOLO PENSA PHARMA. 
    Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., via Ippolito  Rosellini  n.
12 - 20124 Milano. 
    Confezioni: 
      «1,25 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 044644019 (in base 10), 1BLFPM (in base 32); 
      «1,25 mg compresse» 28  compresse  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 044644021 (in base 10), 1BLFPP (in base 32); 
      «3,75 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 044644033 (in base 10), 1BLFQ1 (in base 32); 
      «3,75 mg compresse» 28  compresse  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 044644045 (in base 10), 1BLFQF (in base 32); 
      «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n. 044644058 (in base 10), 1BLFQU (in base 32); 
      «7,5 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 044644060 (in base 10), 1BLFQW (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Validita' prodotto integro: 
      «Bisoprololo Pensa Pharma» 1,25 mg compresse: due anni 
      «Bisoprololo Pensa Pharma» 3,75  mg  compresse  e  «Bisoprololo
Pensa Pharma» 7,5 mg compresse: tre anni. 
    Composizione: «Bisoprololo Pensa Pharma» 1,25 mg: ogni  compressa
contiene 1,25 mg di bisoprololo fumarato; «Bisoprololo Pensa  Pharma»
3,75 mg: ogni compressa contiene 3,75  mg  di  bisoprololo  fumarato;
«Bisoprololo Pensa Pharma» 7,5 mg: ogni compressa contiene 7,5 mg  di
bisoprololo fumarato; 
      principio attivo: bisoprololo fumarato; 
      eccipienti:  cellulosa  microcristallina,   silice   colloidale
anidra, croscarmellosa sodica, sodio amido glicolato (tipo A), fecola
di patate), magnesio stearato. 
    Produzione del principio attivo: Cesar Martinell i Brunet n.  12A
- Poligono Industrial Rubi' Sur - 08191 Rubi, Barcellona - Spagna. 
    Produzione del prodotto finito: 
      produttore: Chanelle  Medical  -  Dublin  Road,  Loughrea,  Co.
Galway - Irlanda; 
      rilascio lotti: Chanelle Medical - Dublin Road,  Loughrea,  Co.
Galway - Irlanda; 
      controllo lotti: Chanelle Medical - Dublin Road, Loughrea,  Co.
Galway - Irlanda; 
      confezionamento  primario:  Chanelle  Medical  -  Dublin  Road,
Loughrea, Co. Galway - Irlanda; 
      confezionamento secondario: 
        Chanelle Medical  -  Dublin  Road,  Loughrea,  Co.  Galway  -
Irlanda; 
        S.C.F.  S.n.c.  di  Giovenzana  Roberto  e  Pelizzola   Mirko
Claudio, via F. Barbarossa  n.  7  -  26824  Cavenago  d'Adda  (Lodi)
Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento dell'ipertensione essenziale; 
      trattamento dell'angina pectoris cronica stabile; 
      trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica,  stabile,  con
ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in associazione con
ACE-inibitori, diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «1,25 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 044644019 (in base 10), 1BLFPM  (in  base  32);  classe  di
rimborsabilita' «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,58;  prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 2,97. 
      «3,75 mg compresse»  28  compresse  in  blister  PVC/PVDC/AL  -
A.I.C. n. 044644033 (in base 10), 1BLFQ1  (in  base  32);  classe  di
rimborsabilita' «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,86;  prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 3,49. 
      «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C.
n.  044644058  (in  base  10),  1BLFQU  (in  base  32);   classe   di
rimborsabilita' «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,21;  prezzo
al pubblico (IVA inclusa): € 4,15. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Bisoprololo  Pensa  Pharma»  e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive
modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge  24  dicembre  1993,  n.
537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Bisoprololo Pensa Pharma» e'  la  seguente:  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.