IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il proprio decreto in data 3 novembre 2016 con il  quale,  ai
sensi  dell'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  3,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  il  consiglio  comunale  di  San
Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nel corso delle  consultazioni
elettorali del 26 e 27 maggio 2013, e' stato sciolto  a  causa  delle
dimissioni rassegnate da dieci consiglieri  su  sedici  assegnati  al
comune; 
  Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono  emerse
forme di ingerenza della criminalita' organizzata che  hanno  esposto
l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon
andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; 
  Rilevato,   altresi',   che   la   permeabilita'    dell'ente    ai
condizionamenti esterni della criminalita'  organizzata  ha  arrecato
grave  pregiudizio  per  gli  interessi  della  collettivita'  e   ha
determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; 
  Ritenuto che, al fine di porre rimedio  alla  situazione  di  grave
inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende
necessario l'intervento dello Stato mediante un  commissariamento  di
adeguata  durata  per  rimuovere  gli  effetti  pregiudizievoli   per
l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente; 
  Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Vista la proposta del Ministro dell'interno, la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La gestione del Comune  di  San  Felice  a  Cancello  (Caserta)  e'
affidata,  per  la  durata  di  diciotto  mesi,  ad  una  commissione
straordinaria composta da: 
    dott. Roberto Esposito - viceprefetto; 
    dott.ssa Teresa Cappiello - viceprefetto aggiunto; 
    dott. Vincenzo Monaco - funzionario economico finanziario.