Estratto determina n. 951/2017 del 16 maggio 2017 
 
    Medicinale: IDARUBICINA ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited, 
    Sage House 319, Pinner Road 
    North Harrow, Middlesex 
    HA1 4HF, 
    Regno Unito 
    Confezioni: 
      «5mg/5ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro -  A.I.C.
n. 45135011 (in base 10) 1C1F53 (in base 32); 
      «10mg/10ml soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in  vetro  -
A.I.C. n. 045135023 (in base 10) 1C1F5H (in base 32); 
      «20mg/20ml soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in  vetro  -
A.I.C. n. 045135035 (in base 10) 1C1F5V (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Composizione: 
    Principio attivo: 
      ogni  flaconcino  da  5  ml  contiene  5  mg   di   idarubicina
cloridrato; 
      ogni  flaconcino  da  10  ml  contiene  10  mg  di  idarubicina
cloridrato; 
      ogni  flaconcino  da  20  ml  contiene  20  mg  di  idarubicina
cloridrato; 
      ogni ml di soluzione contiene 1 mg di idarubicina cloridrato. 
    Eccipienti: 
      glicerolo; 
      acido cloridrico concentrato; 
      sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH) ; 
      acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni  delle
fasi di produzione): Idarubicina cloridrato 
    Synbias Pharma Limited 
    Krepilshchikov Street 181, Donetsk, Ukraine 
    83085 
    Ucraina 
    Produttore/i del prodotto  finito  (con  indicazione  fasi  della
produzione): 
    Rilascio lotti 
      Accord Healthcare Limited 
      Sage house, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex 
      HA1 4HF 
      Regno Unito 
    Controllo lotti 
      1) Astron Research Limited 
      Sage House, 319 Pinner Road, Harrow 
      HA1 4HF 
      Regno Unito 
      2) Pharmavalid Ltd 
      Tatra u. 27/b, 1136, Budapest, 
      1136 
      Ungheria 
    Produttore del prodotto finito 
      Intas Pharmaceuticals Limited 
      Plot No. 5, 6 and 7, Pharmez, 
      Near Village Matoda, Ahmedabad, Gujarat 
      382210 
      India 
      Produzione, confezionamento primario e secondario. 
    Indicazioni terapeutiche: Agente citotossico e antimicotico. 
    Adulti: 
      per il trattamento della leucemia  mieloide  acuta  (LMA),  per
l'induzione  della  remissione  nei  pazienti  non  trattati  o   per
l'induzione della remissione in pazienti recidivanti o refrattari; 
      per  il   trattamento   di   seconda   linea   della   leucemia
linfoblastica acuta (LLA) recidivante. 
    Bambini: 
      per il trattamento di prima linea della leucemia mieloide acuta
(LMA),  in  associazione  con  citarabina,  per   l'induzione   della
remissione; 
      per  il   trattamento   di   seconda   linea   della   leucemia
linfoblastica acuta (LLA) recidivante. 
    Idarubicina Accord puo' essere usata in associazione a regimi  di
chemioterapia  che  includono  altri   agenti   citotossici   (vedere
paragrafo 4.2). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «5mg/5ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro
- A.I.C. n. 45135011 (in base 10) 1C1F53 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 57,28. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 94,53. 
    Confezione: «10mg/10ml soluzione  iniettabile»  1  flaconcino  in
vetro - A.I.C. n. 045135023 (in base 10) 1C1F5H (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': H. 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,64. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,45. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale Idarubicina Accord e' classificato, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
Idarubicina Accord e' la seguente: Medicinali soggetti a prescrizione
medica   limitativa,   utilizzabili   esclusivamente   in    ambiente
ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.