IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione con la quale la societa' Roche Registration
Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale «NeoRecormon»; 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni  con  A.I.C.
n. 034430304/E, A.I.C. n. 034430328/E, A.I.C. n. 034430342/E,  A.I.C.
n. 0344303367/E, A.I.C. n. 034430429/E, A.I.C. n. 034430443/E; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 settembre 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
gennaio 2017; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  NEORECORMON  nelle  confezioni  sotto  indicate  e'
riclassificato come segue: 
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  «NeoRecormon» e' indicato per: 
  trattamento  dell'anemia  sintomatica  associata  ad  insufficienza
renale cronica in pazienti adulti e pediatrici; 
  prevenzione dell'anemia dei neonati  prematuri  con  un  peso  alla
nascita compreso tra 750 e 1500 g e  con  un  periodo  di  gestazione
inferiore a 34 settimane; 
  trattamento dell'anemia sintomatica in pazienti adulti  con  tumore
non mieloide sottoposti a chemioterapia; 
  incrementare la quantita' di sangue autologo  in  pazienti  facenti
parte  di  un  programma  di  predonazione.  Il  suo  uso  in  questa
indicazione deve essere valutato in rapporto all'aumentato rischio di
eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere  riservato  solo  a
pazienti con anemia di grado moderato (emoglobina 10 - 13 g/dl  [6,21
- 8,07 mmol/l], in assenza di carenza di ferro) se  le  procedure  di
conservazione  non  sono  disponibili  o  sono  insufficienti  quando
l'intervento elettivo di  chirurgia  maggiore  richiede  un  notevole
volume di sangue (4 o piu' unita' di sangue per le donne o 5  o  piu'
unita' per gli uomini). 
  Confezione:  2000  IU/soluzione  iniettabile-uso   sottocutaneo   o
endovenoso-siringa  preriempita  (vetro)  0,3  ml  (6667UI/ML)  -   6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430304/E (in base 10) 10URC0  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 114,74. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 189,37. 
  Confezione: 3000 IU/soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  o
endovenoso - siringa preriempita (vetro)  0,3  ml  (10000UI/ML)  -  6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430328/E (in base 10) 10URCS  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 171,99. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 283,85. 
  Confezione: 5000 IU/soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  o
endovenoso - siringa preriempita (vetro)  0,3  ml  (16667UI/ML)  -  6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430342/E (in base 10) 10URD6  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 286,51. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 472,86. 
  Confezione: 10000 IU/soluzione iniettabile  -  uso  sottocutaneo  o
endovenoso - siringa preriempita (vetro)  0,6  ml  (16667UI/ML)  -  6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430367/E (in base 10) 10URDZ  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 573,21. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 946,03. 
  Confezione: 4000 UI/soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  o
endovenoso - siringa preriempita (vetro) 0,3 ml  (13333  UI/ML)  -  6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430429/E (in base 10) 10URGX  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 229,25. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 378,35. 
  Confezione: 6000 UI/soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  o
endovenoso - siringa preriempita (vetro)  0,3  ml  (20000UI/ML)  -  6
siringhe preriempite - A.I.C. n. 034430443/E (in base 10) 10URHC  (in
base 32). 
  Classe di rimborsabilita': «A» 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 343,95. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 567,66. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Ulteriore  sconto  obbligatorio  alle  strutture   pubbliche,   ivi
comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il SSN, sul
prezzo ex factory, alle confezioni attualmente rimborsate. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.