IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto  l'art.  40,  comma  2,  lettera  p),  della  predetta  legge
196/2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 3, della  predetta  legge  196/2009,  in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  «  ...  sono
... definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle
contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle  quali  non
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue.»; 
  Visto l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,  della  legge  24  febbraio
1992,   n.   225,    concernenti    rispettivamente    il    subentro
dell'amministrazione  pubblica  competente   in   via   ordinaria   a
coordinare gli interventi che si  rendono  necessari  successivamente
alla scadenza del termine  di  durata  dello  stato  di  emergenza  e
l'individuazione del soggetto cui  viene  intestata  la  contabilita'
speciale appositamente aperta per l'emergenza,  per  la  prosecuzione
della gestione operativa della stessa per un  periodo  di  tempo  non
superiore a 36 mesi; 
  Visto l'art. 3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in  base  al  quale  si
prevede che: 
    le contabilita' speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista A,  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano  le
disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 225/1992, sono soppresse in via definitiva  alla  data  del  30
giugno 2017 (comma 1); 
    le   disponibilita'   eventualmente   giacenti   sulle   medesime
contabilita' speciali sono versate  all'entrata  del  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  essere  riassegnate,  con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo emergenze
nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge  225/1992
(comma 2); 
    la soppressione  delle  contabilita'  speciali  in  questione  e'
effettuata con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
(comma 3); 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Tenuto  conto  che  la  soppressione  delle  contabilita'  speciali
afferenti ad eventi calamitosi e' disposta con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi 
 
  1. Le gestioni  operanti  su  contabilita'  speciali  afferenti  ad
eventi calamitosi, di cui all'allegato 1, alle quali non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 5,  commi  4-ter  e  4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225,  sono  soppresse  alla  data  del  30
giugno 2017. A decorrere dal 1° luglio 2017 viene inibita ai titolari
l'operativita' sulle  predette  contabilita'  speciali.  La  chiusura
delle contabilita' speciali interessate  e'  disposta  d'ufficio  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Le somme  eventualmente  giacenti  sulle  contabilita'  speciali
soppresse sono versate sul conto corrente di  tesoreria  centrale  n.
22330 intestato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per
essere utilizzate secondo le disposizioni dell'art. 3, comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  febbraio
2017. 
  3. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppresse  in  via
definitiva rendono il conto amministrativo della loro gestione al  30
giugno 2017, secondo le disposizioni di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 maggio 2017 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco