IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto, in particolare, l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  30  ottobre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito  il  territorio
della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di  Vara,  Ricco'
del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di
La Spezia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24  dicembre  2014
con la  quale  e'  stata  estesa  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza del 30 ottobre 2014 al territorio dei Comuni  di  Maissana,
Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 203 del 14 novembre 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il
territorio della Provincia di Genova e dei  Comuni  di  Borghetto  di
Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in
Provincia di La Spezia.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 224 del 10 febbraio 2015; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  21  aprile  2015
concernente  la  proroga,  fino  al  30  ottobre  2015,  dello  stato
d'emergenza; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 252 del 14 maggio 2015 recante: «Attuazione dell'art. 1, comma 53,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Eventi  atmosferici  del  9-13
ottobre 2014.»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 304
del 14 dicembre 2015 recante: «Ordinanza  di  protezione  civile  per
favorire  e  regolare  il  subentro  della  Regione   Liguria   nelle
iniziative finalizzate a consentire il superamento  della  situazione
di  criticita'  determinatasi  a  seguito  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 9 al 13  ottobre  2014  nel
territorio della Provincia di Genova e dei  Comuni  di  Borghetto  di
Vara, Ricco' del Golfo di Spezia, Varese Ligure di Maissana,  Pignone
e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia.»; 
  Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione  n.
349 del 3 giugno 2016 e n. 398 del 3 ottobre 2016; 
  Vista la nota del 20 aprile 2017 con cui il Soggetto  responsabile,
di cui all'ordinanza n. 304/2015,  nel  relazionare  sulle  attivita'
poste in essere per il superamento della situazione di criticita'  di
che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle  iniziative  gia'
avviate, la proroga della contabilita' speciale n. 5863; 
  Considerata,  quindi,  la  necessita'  di  prorogare  la   predetta
contabilita'  speciale,  onde  consentire  il  completamento,   senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della criticita' in atto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire  il  completamento  delle  attivita'  gia'
programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014, il direttore  generale
del  Dipartimento  ambiente  della   Regione   Liguria   -   Soggetto
responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 304  del  14  dicembre  2015,
titolare della  contabilita'  speciale  n.  5863,  e'  autorizzato  a
mantenere aperta la predetta contabilita' fino al 21 dicembre 2018. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 maggio 2017 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio