IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013   che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunziato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che  e'  stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente  legge  21
dicembre  2001,  n.  443,  ha  approvato  il   1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include,  nell'ambito
del «corridoio plurimodale dorsale centrale», l'infrastruttura  «asse
ferroviario Bologna-Verona-Brennero» e vista la  delibera  1°  agosto
2014, n. 26, (G.U. n. 3/2015 S.O.), con la quale questo  Comitato  ha
espresso parere sull'11°  Allegato  infrastrutture  al  Documento  di
economia e finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella  tabella  0  -
avanzamento Programma infrastrutture strategiche  -  nell'ambito  del
«sistema infrastrutturale «Valichi»  nella  infrastruttura  «Brennero
traforo   ferroviario   ed   interventi    d'accesso»    l'intervento
«quadruplicamento Fortezza - Verona L1»; 
  Considerato che in data 8 agosto  2014  e'  stato  sottoscritto  il
contratto  di  programma  2012-2016  -  parte  investimenti  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  ferroviaria
italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.); 
  Considerato che in data 10 agosto 2016 questo Comitato ha  espresso
parere sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma
2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e RFI S.p.A. che, nella «tabella A04 -  potenziamento
e  sviluppo  infrastrutturale  Rete  convenzionale/Alta   capacita'»,
nell'ambito del «Core network  corridor  -  Corridoio  Scandinavia  -
Mediterraneo tratta Brennero -  Napoli  (inclusi  i  collegamenti  ai
porti core di Ancona, La Spezia  e  Livorno)»,  include  l'intervento
«potenziamento  linea   di   accesso   al   Brennero   -   lotto   1:
quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena», con  un  costo  di  1.618
milioni di euro e copertura finanziaria complessiva di 1.522  milioni
di euro; 
  Considerato che l'intervento  di  cui  sopra  e'  ricompreso  nella
Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma  di  Bolzano,
sottoscritta il 13 febbraio 2004; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    - l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  Pluriennale  di
Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo n.  228/2011,  che
sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    - l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  «fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice o in relazione ai quali sussiste un  impegno  assunto
con i competenti organi dell'Unione europea»; 
    - l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in  base  alle  quali  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatoci e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alle deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    - l'art. 214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano, comunque, validi gli atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006. 
    - l'art. 216, comma 1 e comma 27, che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato  e  ad
essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del   previgente   decreto
legislativo n. 163/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive  modifiche  e  integrazioni  e  i
compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati  trasferiti
alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle  quali  e'
demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra   i
contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    -  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    -  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    - le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n.  87/2003,  errata
corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24
(G.U. n. 276/2004), con le  quali  questo  Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. n.  36  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  che  regolamenta  il
monitoraggio finanziario  dei  lavori  relativi  alle  infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma
6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto  legislativo  n.
163/2006, e visto in particolare il comma 3  dello  stesso  articolo,
cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28  gennaio  2015,
n. 15 (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui  alla  delibera  5  maggio
2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta  Ufficiale  n.
281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e   dei   trasporti,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)  e
vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U.  n.  271/2015),  con  la
quale questo  Comitato  ha  approvato  lo  schema  di  Protocollo  di
legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta  del  13
aprile 2015; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita'  2016)
e vista in particolare la tabella E  che  -  ha  rifinanziato  -  sul
capitolo 7122  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  i
contributi in conto impianti concessi a RFI S.p.A. a copertura  degli
investimenti relativi alla rete  tradizionale,  compresi  quelli  per
manutenzione straordinaria di cui all'art. 1, comma 86,  della  legge
266/2005 (legge finanziaria 2006),  con  uno  stanziamento  di  8.300
milioni  di  euro  complessivi,  di  cui  200  milioni  di  euro  per
l'annualita' 2017, 600 milioni di euro per l'annualita' 2018 e  7.500
milioni di euro per l'annualita' 2019 e successive; 
  Considerato che con la delibera  30  agosto  2007,  n.  89,  questo
Comitato ha approvato il progetto preliminare  del  «Quadruplicamento
della linea  ferroviaria  Verona  -  Fortezza  di  accesso  sud  alla
galleria   del   Brennero   sull'asse   ferroviario    Monaco-Verona»
limitatamente ai lotti 1 e 2, e ha  assegnato  un  contributo  di  53
milioni di euro per la progettazione definitiva dei medesimi lotti  1
e 2; 
  Considerato che la Corte dei Conti, nella adunanza del 13  febbraio
2008,  ha  deliberato  di  ricusare  il  visto   e   la   conseguente
registrazione  della  suddetta  delibera,  non  sussistendo  adeguati
affidamenti  in  ordine  alla  copertura  del   restante   fabbisogno
finanziario dell'opera e che con successiva delibera 29  marzo  2008,
n.  32,  questo  Comitato  ha  nuovamente   approvato   il   progetto
preliminare del «Quadruplicamento ferroviario», ma  anche  in  questa
occasione la Corte dei Conti, nella adunanza del 13 novembre 2008, ha
negato la registrazione della delibera sostanzialmente per i medesimi
motivi della precedente ricusazione; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 82 (G.U. n. 62/2011), con la
quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del  lotto
1 «Fortezza  -  Ponte  Gardena»  del  «Quadruplicamento  della  linea
Fortezza - Verona», inclusivo di un sub-lotto funzionale del costo di
50 milioni di  euro,  denominato  «Fluidificazione  del  traffico  ed
interconnessione con la linea esistente»; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 6 (G.U. n. 119/2013), con la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  progetto  definitivo  del
sub-lotto    funzionale    «Fluidificazione    del    traffico     ed
interconnessione con la linea esistente» del citato lotto 1  Fortezza
- Ponte Gardena; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 40 (G.U. n. 87/2014),  con  la
quale questo Comitato  ha  assegnato  risorse  per  gli  investimenti
relativi alla rete ferroviaria nazionale ai  sensi  dell'art.  7-ter,
comma 2, del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43  «Disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno  2013,
n. 71, e in particolare ha assegnato l'importo di 70 milioni di  euro
per la «circonvallazione di Trento» nell'ambito del «quadruplicamento
della linea ferroviaria Fortezza - Verona»; 
  Vista la nota 18 novembre 2016, n. 43425, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine  del  giorno  della  prima  riunione  utile  del  Comitato
dell'argomento   concernente   il   progetto   definitivo   dell'Asse
ferroviario Monaco-Verona: accesso sud  alla  Galleria  di  base  del
Brennero. quadruplicamento della linea Fortezza - Verona  -  lotto  1
Fortezza - Ponte Gardena», trasmettendo  la  relativa  documentazione
istruttoria; 
  Vista la nota 25 gennaio 2017, n. 429, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  ha  inviato  chiarimenti  e  ha
integrato la documentazione istruttoria e vista la  nota  6  febbraio
2017, n. 721 con la quale il medesimo ministero ha fornito  ulteriori
chiarimenti in merito al cofinanziamento dell'Unione europea; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      che il «quadruplicamento della  linea  ferroviaria  Fortezza  -
Verona» si  configura  come  uno  dei  progetti  individuati  in  via
preliminare  per  la  Rete  centrale  nel   settore   dei   trasporti
dell'Unione europea, cosi' come definito dai citati regolamenti  (UE)
n. 1315/2013 e 1316/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013; 
      che l'attuale linea doppio binario tra  Fortezza  e  Verona  si
sviluppa per circa 185 km, con velocita' di tracciato comprese tra 80
km/h e 130 km/h e pendenze fino al 23 per mille, proprio nella tratta
tra Fortezza e Ponte Gardena; 
      che il progetto di investimento per il «quadruplicamento  della
linea Fortezza - Verona» e' pianificato  per  essere  realizzato  per
fasi funzionali successive e sono  stati  individuati  quattro  lotti
funzionali prioritari: 
        - lotto 1: Fortezza - Ponte Gardena; 
        - lotto 2: circonvallazione di Bolzano; 
        - lotto 3: circonvallazione di Trento; 
        - lotto 4: ingresso a Verona da nord; 
      che la realizzazione per fasi del suddetto quadruplicamento  da
Fortezza a Verona ha portato alla individuazione di  ulteriori  lotti
di completamento: 
        - lotto 5: Bronzolo (localita' Ora) - Trento (nord); 
        - lotto 6: Rovereto (localita' Mori) - Pescantina (VR); 
        - lotto 7: Ponte Gardena (nord) - Prato Isarco (sud); 
      che il progetto  si  prefigge  l'obiettivo  di  ottimizzare  il
collegamento ferroviario Monaco -  Verona,  eliminando  i  «colli  di
bottiglia», tra cui quelli di Fortezza e Ponte Gardena,  dovuti  alla
elevata pendenza della linea; 
      che il lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena comprende la tratta  di
nuova  linea  tra  Fortezza   e   Ponte   Gardena   e   le   relative
interconnessioni con la linea esistente a  Fortezza  sud  e  a  Ponte
Gardena nord,  per  uno  sviluppo  di  circa  25  km,  piu'  rami  di
interconnessione alla linea storica; 
      che il tracciato del quadruplicamento si  caratterizza  per  la
presenza di opere quasi interamente in sotterraneo  e  costituite  da
due principali gallerie naturali di linea denominate  rispettivamente
«Scaleres» e «Gardena», intervallate da un breve tratto allo scoperto
in attraversamento della valle dell'Isarco; 
      che la velocita' di tracciato e' di  225  km/h  e  la  pendenza
massima longitudinale di linea e' del 12,50 per mille; 
      che le opere principali da realizzare sono le seguenti: 
        - il sistema di  galleria  «Scaleres»,  galleria  naturale  a
doppia canna di lunghezza pari  a  15,4  km  circa,  comprendente  le
gallerie di interconnessione di Fortezza, il posto  di  comunicazione
semplice «Scaleres», la «finestra» di Aica-Varna  e  le  gallerie  di
smarino «Forch», la «finestra» di Albes, i  cunicoli  trasversali  di
collegamento  nonche'  altre  opere  funzionali  al  sistema  e  alla
galleria; 
        - il «ponte Isarco» tra le gallerie «Scaleres»  e  «Gardena»,
di lunghezza di circa  220  m,  che  si  configura  come  l'opera  di
maggiore significativita' architettonica dell'intero lotto; 
        - il sistema  di  galleria  «Gardena»,  galleria  naturale  a
doppia canna di lunghezza pari a 6,3 km circa per il binario  pari  e
di 5,8 km per il  binario  dispari,  comprendente  la  «finestra»  di
Chiusa,  il  posto  di   comunicazione   doppio,   le   gallerie   di
interconnessione  di  Ponte  Gardena,  i  cunicoli   trasversali   di
collegamento  nonche'  altre  opere  funzionali  al  sistema  e  alla
galleria; 
        - il piazzale di imbocco dell'interconnessione  di  Fortezza,
compresa la viabilita' di  accesso,  il  piazzale  di  imbocco  della
«finestra» di Varna, compresa la viabilita' di imbocco,  il  piazzale
di imbocco della «finestra» di  Albes,  il  piazzale  di  imbocco  di
Gardena nord, compresa la  viabilita'  di  accesso,  il  piazzale  di
imbocco  della  «finestra»  di  Chiusa,  il   piazzale   di   imbocco
dell'interconnessione di Ponte Gardena,  compresa  la  viabilita'  di
accesso; 
        -  interventi  di  inserimento  architettonico  paesaggistico
della  infrastruttura  in  corrispondenza  dell'impianto   di   Ponte
Gardena; 
        - interventi di compensazione delle  sorgenti  a  rischio  di
impauperimento (acquedotti integrativi); 
      che il progetto definitivo e'  integrato  dalla  relazione  del
progettista attestante  la  rispondenza  al  progetto  preliminare  e
l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera n. 82/2010; 
      che le principali variazioni rispetto al progetto  preliminare,
introdotte a seguito del recepimento delle prescrizioni, riguardano: 
        - lo spostamento della «finestra» Aica-Varna e  del  relativo
cantiere; 
        - l'area di deposito in Val Riga; 
        - lo schema organizzativo degli scavi e dei trasporti; 
        - il ponte sul fiume Isarco; 
        - gli acquedotti integrativi; 
        - le  opere  per  l'inserimento  architettonico/paesaggistico
dell'infrastruttura ferroviaria a Ponte Gardena; 
      che sono altresi' state introdotte modifiche ed  ottimizzazioni
che non alterano le caratteristiche tecnico-funzionali  dell'opera  e
non comportano mutamenti nella localizzazione dell'opera; 
      che il soggetto  aggiudicatore  in  data  14  ottobre  2015  ha
trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, che la  trasmissione  e'  stata  estesa  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al  Ministero
per i beni e le  attivita'  culturali,  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni e agli enti gestori di opere interferenti e
che l'ultima data di ricezione del progetto da  parte  di  una  delle
amministrazioni e' il 2 novembre 2015; 
      che in data 1° dicembre 2015 con  nota  n.  4352  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie  ha  convocato  per  il  17
dicembre 2015 la conferenza di servizi istruttoria; 
      che  l'avvio  del  procedimento  volto  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita' e' avvenuto mediante annuncio con pubblicazione  in
data 23 ottobre 2015 sul quotidiano  «La  Repubblica»,  a  diffusione
nazionale, e sul quotidiano «L'Adige», a diffusione locale; 
      che la Provincia autonoma di Bolzano, con delibera di Giunta 19
gennaio 2016, n. 40,  ha  espresso  parere  favorevole  sul  progetto
definitivo del lotto 1  Fortezza  -  Ponte  Gardena  alle  condizioni
imposte dal comitato ambientale della stessa Provincia nel parere  n.
37/2015  e  subordinatamente  all'accettazione   delle   integrazioni
proposte dalla Giunta stessa; 
      che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare - Direzione generale per le  valutazioni  ambientali,  sulla
base  degli  esiti  dell'istruttoria  svolta  dalla  Commissione   di
verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS,  contenuti  nel  parere  n.
2118 dell'8 luglio 2016, con decreto n. 293 del 6  ottobre  2016,  ha
determinato: 
        - con riferimento alla verifica di ottemperanza  ex  articoli
166 e 185 del decreto legislativo n. 163/2006, la  sussistenza  della
sostanziale  coerenza  del  progetto  definitivo  con   il   progetto
preliminare di cui alla delibera n. 82/2010; 
        -  l'esito  positivo  della  verifica  di  ottemperanza  alle
prescrizioni e raccomandazioni  contenute  nella  medesima  delibera,
subordinato al rispetto di ulteriori prescrizioni  e  raccomandazioni
da ottemperarsi in sede di  approvazione  esecutiva  e  realizzazione
dell'opera e da verificarsi nell'ambito della procedura  di  Verifica
di attuazione; 
        - con riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da
scavo (PUT), l'approvazione  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  del
decreto  ministeriale  161/2012,  condizionata  all'ottemperanza   di
prescrizione da soddisfarsi prima dell'inizio dei lavori o  in  corso
d'opera; 
      che,   in   particolare,   le   prescrizioni   del    Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prevedono che 
        -  il  PUT,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  dovra'  essere
integrato  e  aggiornato  in  fase  di  progettazione  esecutiva,  in
particolare per cio' che riguarda il bilancio di sintesi,  effettuato
per singola litologia, riportando la provenienza  e  la  destinazione
dei materiali,  ai  fini  di  collegare  le  quantita'  riportate  ai
rispettivi siti di produzione e di utilizzo; 
        - con riferimento ai siti di deposito, occorre - tra  l'altro
- definire le capacita' di deposito  effettive  dei  singoli  siti  e
sviluppare, in accordo con gli uffici competenti della  Provincia  di
Bolzano, un progetto di sistemazione finale delle aree di deposito; 
      che il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  -
Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio,  con  nota  10
ottobre 2016, protocollo n. 14194, ha formulato parere favorevole sul
progetto  in  esame  a  condizione  che  siano  rispettate  tutte  le
prescrizioni  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Alto  Adige
contenute nella nota protocollo n. 36.10/716946 del 28 dicembre  2015
dell'Ufficio  beni  archeologici  e  nella  delibera   della   Giunta
provinciale n. 40 del 19 gennaio 2016; 
      che  in  particolare  il  suddetto  parere  dell'Ufficio   beni
archeologici  della  Provincia  di  Bolzano  del  28  dicembre   2015
subordina la valutazione favorevole a condizione che  ogni  movimento
terra ai sensi del Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  n.
42/2004 sia preventivamente concordato con l'Ufficio precisando  che,
come  da  pregressi  contatti  informali  con  il  responsabile   per
l'Archeologia di ltalferr, sono state individuate - tra le altre - in
particolare nel  territorio  di  Ponte  Gardena  aree  potenzialmente
archeologiche  che  dovranno  essere   preventivamente   sondate   ed
eventualmente  scavate  in  modo  sistematico  e  che  tempistica   e
modalita' degli interventi che comportino sbancamenti dovranno essere
comunicati con congruo anticipo e pianificati congiuntamente; 
      che il Commissario straordinario per le «opere  di  accesso  al
tunnel del  Brennero»,  considerate  alcune  criticita'  espresse  in
conferenza di servizi da  parte  degli  enti  locali  e  al  fine  di
favorire la condivisione del progetto con il territorio, ha  promosso
incontri con la Provincia di Bolzano,  i  comuni  interessati  e  RFI
S.p.A.; 
      che in esito a detti incontri la Provincia autonoma di Bolzano,
con  nota  13  ottobre  2016,  n.  1/75.01/554055,  ha  espresso   la
condivisione  totale  della  Provincia  al  progetto,  pure  con   le
limitazioni riguardanti l'organizzazione dei cantieri e dei trasporti
sulle strade pubbliche; 
      che  con  una  nota  del  19  ottobre   2016   il   Commissario
straordinario  ha  tra  l'altro  rappresentato  la  possibilita'   di
individuare soluzioni tecnico-operative  alternative  alla  logistica
costruttiva nel primo tratto della galleria Gardena (in  area  Funes)
anche prevedendo una nuova dislocazione del cantiere da cui  accedere
mediante un  cunicolo  costruttivo,  richiesta  poi  confluita  nella
prescrizione n. 45 di cui all'allegato 1 della presente  delibera,  e
ha manifestato la  necessita'  di  verificare  l'effettivo  grado  di
utilizzazione delle interconnessioni del lotto 1 con la  stazione  di
Fortezza, al fine di valutare un eventuale ridimensionamento  tecnico
funzionale della stessa; 
      che con nota 27 gennaio 2017, n.  1/75.01/56635,  la  Provincia
Autonoma di Bolzano, con riferimento al citato parere  del  Ministero
dei beni  e  delle  attivita'  culturali  del  10  ottobre  2016,  ha
confermato la piena condivisione del progetto definitivo dell'opera; 
      che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni  richieste
dagli  Enti  istituzionali  e   proposto   le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni, esponendo i motivi del  mancato  recepimento  o  del
recepimento parziale di alcune osservazioni; 
    sotto l'aspetto attuativo 
      che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo
n. 163/2006, e' individuato nella Societa' Rete Ferroviaria  Italiana
p.A.; 
      che il CUP assegnato all'intera opera  «quadruplicamento  della
linea Fortezza - Verona» e' J94F04000020001; 
      che, la procedura di affidamento prevista e' l'appalto ai sensi
del citato decreto legislativo n. 50/2016; 
      che al fine di agevolare e dare impulso all'adozione degli atti
connessi alla realizzazione delle «opere di  accesso  al  tunnel  del
Brennero» e di promuovere le relative azioni di indirizzo e  supporto
e le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati,
con decreto Presidente del Consiglio dei  ministri  del  24  dicembre
2015, registrato dalla Corte dei conti in data 22  gennaio  2016  con
provvedimento n. 171, e'  stato  nominato  Commissario  straordinario
dell'opera l'ing. Ezio Facchin; 
      che in sede di approvazione del progetto preliminare del  lotto
1 Fortezza - Ponte  Gardena  questo  Comitato  ha  preso  atto  della
individuazione  di  un  sub  lotto  funzionale  «Fluidificazione  del
traffico ed interconnessione con la  linea  esistente»  del  medesimo
lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena»; 
      che il suddetto sub lotto  prevede  l'anticipazione  di  alcuni
interventi previsti nel progetto preliminare del richiamato lotto  1,
da realizzare negli impianti di Fortezza e Ponte Gardena e costituiti
da: 
        nell'impianto di Fortezza: 
          -  adeguamento  della  «radice»  sud  della   stazione   di
Fortezza,    limitatamente    alle    predisposizioni    civili    ed
impiantistiche, all'allaccio dell'interconnessione sud,  compresa  la
riconfigurazione  dell'Apparato  Centrale  Computerizzato  (ACC)   ed
esclusi gli interventi di competenza di Brenner Basistunnel (BBT SE); 
        nell'impianto di Ponte Gardena: 
          - nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della  stazione  di
Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi fino all'assetto definitivo  a
quattro  binari  compresi  marciapiedi,  sottopasso  di  stazione   e
impianti sussidiari; 
          - nuovo ACC, comprese le riconfigurazioni per  la  gestione
delle fasi realizzative; 
          -  tratto  del  ramo  pari   dell'interconnessione,   parte
all'aperto, parte in  trincea  e  parte  in  galleria  artificiale  a
semplice binario, sottopassante la linea  storica  in  esercizio,  da
realizzarsi per fasi al fine di evitare interferenze con  l'esercizio
stesso, comprensivo di espropri ed eventuali interventi sulla  sponda
sinistra del fiume Isarco; 
          - adeguamento di opere idrauliche interessanti la  stazione
di Ponte Gardena, da realizzarsi per fasi contestualmente al PRG; 
      che detto sub-lotto  funzionale,  di  cui  questo  Comitato  ha
approvato il progetto  definitivo  con  la  delibera  n.  6/2013,  e'
stralciato dal lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena di cui alla  presente
delibera; 
      che il cronoprogramma dell'opera prevede una durata di un  anno
e cinque mesi per attivita' progettuali e autorizzative  residue,  di
10 mesi per la gara e per l'appalto, di sette anni  e  3  mesi  dalla
consegna dei lavori alla ultimazione di tutte le opere e  di  8  mesi
per la messa in servizio  dopo  l'ultimazione  dei  lavori,  per  una
durata complessiva delle attivita' di 10 anni e 2 mesi; 
    sotto l'aspetto finanziario 
      che il costo a  vita  intera  del  lotto  1  Fortezza  -  Ponte
Gardena, oggetto della proposta di  approvazione,  e'  pari  a  circa
1.478 milioni di euro; 
      che il quadro economico sintetico e' il seguente: 
 
                                                    (milioni di euro) 
    
 
      =========================================================
      |               voce                |      importo      |
      +===================================+===================+
      |opere civili                       |            813,903|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |sovrastruttura ferroviaria         |             61,846|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |impianti tecnologici               |            192,172|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |progettazione esecutiva (per       |                   |
      |appalto su progetto esecutivo)     |             18,000|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |sub-totale lavori                  |          1.085,921|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |oneri per la sicurezza             |             83,613|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |opere ristori socio-ambientali:    |                   |
      |opere di mitigazione di impatto    |                   |
      |ambientale individuati nell'ambito |                   |
      |della procedura VIA                |               0,95|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |opere ristori socio-ambientali:    |                   |
      |monitoraggio ambientale            |               3,38|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |opere ristori socio-ambientali:    |                   |
      |ulteriori opere mitigative         |                   |
      |prescritte in sede di verifica di  |                   |
      |ottemperanza                       |               0,21|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |opere ristori socio-ambientali:    |                   |
      |eventuali opere e misure           |                   |
      |compensative dell'impatto          |                   |
      |territoriale e sociale             |                   |
      |dell'Allegato 2 (della relazione   |                   |
      |istruttoria ndr)                   |              24,79|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |opere ristori socio ambientali     |             29,330|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |progettazione (preliminare,        |                   |
      |definitiva, verifica progettazione |                   |
      |esecutiva                          |             32,548|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |contributi di legge                |              6,656|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |direzione lavori                   |             52,094|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |costi interni RFI fino alla        |                   |
      |consegna dell'opera                |              1,720|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |acquisizione aree                  |              5,130|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |fornitura materiali RFI            |             28,018|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |somme a disposizione per           |                   |
      |risoluzione di interferenze conto  |                   |
      |terzi                              |             18,531|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |imprevisti                         |            105,542|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |spese generali del committente     |             28,496|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |sub-totale somme a disposizione    |            308,066|
      +-----------------------------------+-------------------+
      |TOTALE LIMITE DI SPESA             |          1.477,600|
      +-----------------------------------+-------------------+
 
        
      che l'ammontare complessivo delle prescrizioni formulate  dalle
amministrazioni   interessate   e   accolte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e' pari a  11,7  milioni  di  euro  e
trova copertura finanziaria  all'interno  del  quadro  economico  del
progetto, in parte, per  le  richieste  che  costituiscono  opere  di
mitigazione dell'impatto ambientale o  misure  compensative,  per  un
importo  di  5,2  milioni  di  euro,  nella   voce   «opere   ristori
socio-ambientali»,  entro  il  limite  del   2%   dell'intero   costo
dell'opera, e in parte, per un importo  stimato  di  6,5  milioni  di
euro, nella voce «imprevisti», che dovra' essere  ricostituita  prima
dell'inizio dei lavori; 
      che il cronoprogramma finanziario e' il seguente: 
 
                                                    (milioni di euro) 
    
    

                       2015 e prec.    29
                       2016             0
                       2017             7
                       2018             9
                       2019            45
                       2020           130
                       2021           230
                       2022           250
                       2023           250
                       2024           210
                       2025           160
                       2026           118
                       2027            40
                       totale       1.478
    
    
      che la copertura finanziaria del costo del lotto 1  Fortezza  -
Ponte Gardena e' la seguente: 
        - 14 milioni di euro a valere su  risorse  del  contratto  di
programma  (cdp)  -  parte  investimenti  -   tra   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. 2012-2016 - aggiornamento
2016, allocate  sul  progetto  ferroviario  «potenziamento  linee  di
accesso al Brennero -  lotto  1  quadruplicamento  Fortezza  -  Ponte
Gardena»; 
        - 14 milioni di euro a valere su risorse della Unione europea
destinate al  finanziamento  della  Rete  transeuropea  di  trasporto
(TEN-T) per il periodo 2007-2013; 
        - 1.450 milioni di euro a valere su una parte  delle  risorse
finanziarie stanziate dalla legge n. 208/2015  (legge  di  stabilita'
2016) sul capitolo di bilancio n. 7122 del Ministero dell'economia  e
delle finanze (piano gestionale 2), come rifinanziamento della  legge
n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, comma 86, contributo in
conto impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A.; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta  del
Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da  riportare
nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro  dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  1 Approvazione del progetto definitivo 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11,  e  216,
commi 1 e 27, del decreto  legislativo  n.  50/2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da cui
deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,  di
cui al decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,
anche  autorizzative,  avviate  prima  del  19  aprile  2016,  e   in
particolare  degli  articoli  del  decreto  legislativo  n.  163/2006
riportati per le singole disposizioni. 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n.  163/2006,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
nonche' ai sensi  dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
approvato, anche ai fini della dichiarazione  di  pubblica  utilita',
con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del  «lotto  1
Fortezza - Ponte Gardena» del «quadruplicamento della linea  Fortezza
- Verona» nell'ambito dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona: accesso
sud alla Galleria di base del Brennero». 
  1.2 L'approvazione di cui  al  punto  1.1  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. 
  1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni,  l'importo  di  1.478
milioni di euro circa, al  netto  di  IVA,  come  sintetizzato  nella
precedente  «presa  d'atto»,   costituisce   il   limite   di   spesa
dell'intervento di cui al punto 1.1. 
  1.4 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato
1, che forma parte integrante  della  presente  delibera,  mentre  le
raccomandazioni sono  riportate  nella  seconda  parte  del  predetto
allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar
seguito  a  qualcuna  delle  suddette  raccomandazioni,  fornira'  al
riguardo puntuale motivazione, in modo  da  consentire  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le   proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. L'ottemperanza alle  prescrizioni  non  potra'  comunque
comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente  punto
1.3. 
  1.5 Ai sensi dell'art. 170, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e' contestualmente approvato  il  programma  di  risoluzione
delle interferenze. 
  1.6 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze
e  agli  espropri  e'  inclusa  negli  allegati  alla  documentazione
istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. Copertura finanziaria e altri aspetti finanziari 
  2.1 La copertura finanziaria dell'intervento approvato al punto 1.1
e' assicurata dalle seguenti risorse: 
    - 14 milioni di  euro  a  valere  su  risorse  del  contratto  di
programma  2012-2016  tra  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti e RFI S.p.A. - parte  investimenti  -  aggiornamento  2016,
allocate sul progetto ferroviario «potenziamento linee di accesso  al
Brennero - lotto 1 quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena». 
    - 14 milioni di euro a valere su  risorse  della  Unione  europea
destinate al  finanziamento  della  Rete  transeuropea  di  trasporto
(TEN-T) per il periodo 2007-2013. 
    - 1.450 milioni di euro a  valere  su  una  parte  delle  risorse
autorizzate dall'art. 1, comma 86, della  legge  n.  266/2005  (legge
finanziaria 2006) che  prevede  che  «il  finanziamento  concesso  al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a  copertura  degli
investimenti relativi alla rete  tradizionale,  compresi  quelli  per
manutenzione straordinaria, avviene, a partire  dalle  somme  erogate
dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti (...)»,
come rifinanziato dalla legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (legge  di
stabilita' 2016)  -  tabella  E,  alla  voce  «rifinanziamento  legge
finanziaria 266 del  2005  art.  1  comma  86:  contributo  in  conto
impianti alle Ferrovie dello Stato S.p.A. cap. 7122». 
  2.2 Il soggetto aggiudicatore  dovra'  utilizzare  prioritariamente
gli eventuali ribassi di  gara  per  la  ricostituzione  dell'importo
della voce «imprevisti» del  quadro  economico,  che  per  circa  6,5
milioni di euro sono stati utilizzati per finanziare parte del  costo
delle prescrizioni. 
  2.3 Gli oneri per la risoluzione  di  tutte  le  interferenze  sono
inclusi nel quadro economico dell'opera e  saranno  riconosciuti  nel
limite dei 18,5 milioni di euro a tal fine gia' previsti  nel  quadro
economico. 
  2.5 Nell'allegato 2, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, e' riportato l'elenco delle  opere  e  misure  compensative
dell'impatto territoriale e sociale la cui realizzazione  e'  stimata
in 24,79 milioni di euro. 
  3. Altre Disposizioni 
  3.1 Resta fermo che le eventuali varianti in sede di  progettazione
esecutiva  rilevanti   sotto   l'aspetto   localizzativo,   ancorche'
conseguenti all'ottemperanza alle prescrizioni  formulate  da  questo
Comitato in sede di approvazione  del  progetto  definitivo,  saranno
sottoposte alla approvazione del medesimo Comitato nel rispetto delle
disposizioni dell'art.  169,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
163/2006. 
  3.2 Il prossimo contratto di programma  dovra'  riportare  costi  e
coperture finanziarie distinte per il lotto 1 Fortezza - Verona e  il
sub-lotto    funzionale    «fluidificazione    del    traffico     ed
interconnessione con la linea esistente» del lotto 1 Fortezza - Ponte
Gardena. 
  4 Disposizioni finali 
  4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente  punto
1.1. 
  4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo,
delle prescrizioni di cui al punto 1.4. 
  4.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso ministero. 
  4.5 In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
Coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, il bando di gara  per  l'affidamento  dei  lavori
dovra'  contenere  una  clausola  che  ponga  adempimenti   ulteriori
rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti  le
verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione  delle
informazioni  antimafia   anche   nei   confronti   degli   eventuali
sub-appaltatori  e  sub-affidatari   indipendentemente   dai   limiti
d'importo  fissati  dalla  vigente  normativa,   nonche'   forme   di
monitoraggio durante la realizzazione  dei  lavori;  i  contenuti  di
detta clausola sono specificati  nell'allegato  3,  che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  4.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1  della
legge n. 144/1999. A regime, tracciato e  modalita'  di  scambio  dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  4.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  4.8 Il CUP assegnato al «quadruplicamento della  linea  ferroviaria
Fortezza - Verona e'  da  considerarsi  associato  al  solo  lotto  1
Fortezza - Ponte Gardena. Il soggetto  aggiudicatore  richiedera'  un
CUP specifico per  il  sub-lotto  «Fluidificazione  del  traffico  ed
interconnessione con la linea esistente» e per i lotti successivi. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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