IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 3 aprile 2014  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE, e in particolare, l'art. 20, paragrafo 13; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2183  della  Commissione
del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica
delle  sigarette  elettroniche  e  dei  contenitori  di  liquido   di
ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20,  paragrafo  13  e  25,
paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; 
  Dato atto che la  menzionata  decisione,  in  particolare,  prevede
l'istituzione e il funzionamento di un  sistema  comune  di  raccolta
delle informazioni (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto  dalla
Commissione europea; 
  Visto  l'Accordo  sul  livello  dei  servizi  sottoscritto  con  la
Commissione europea l'11 maggio 2016 con cui l'Italia si  avvale  del
sistema «EU-CEG» per la raccolta delle informazioni sugli ingredienti
e sulle emissioni dei prodotti delle  sigarette  elettroniche  e  dei
contenitori di liquido di ricarica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5,
direttiva 2014/40/UE; 
  Dato atto che, a seguito della sottoscrizione da parte  dell'Italia
del menzionato Accordo, gli obblighi informativi di cui  all'art.  21
del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,  recante  «Recepimento
della direttiva  2014/40/UE  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva  2001/37/CE»,  sono  assolti  dai   fabbricanti   e   dagli
importatori  dei  prodotti  delle  sigarette   elettroniche   e   dei
contenitori di liquido di ricarica mediante  l'utilizzo  del  sistema
«EU-CEG», a cui il  Ministero  della  salute  accede  secondo  quanto
previsto dal menzionato Accordo; 
  Visto il richiamato decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6,  e,
in particolare, l'art. 26, comma 2, che prevede che con  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
delle finanze, dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, e' data attuazione agli  atti  di  esecuzione
della Commissione europea adottati ai sensi dell'art.  25,  paragrafo
2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di
cui all'art. 20 della medesima direttiva 2014/40/UE; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alla  citata  decisione   di
esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Oggetto e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto da attuazione alla decisione  di  esecuzione
(UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che  istituisce
un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e  dei
contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli  articoli
20,  paragrafo  13,  e  25,  paragrafo  2,  della  citata   direttiva
2014/40/UE.