IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, e in particolare, l'art. 20, paragrafo 13; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE; Dato atto che la menzionata decisione, in particolare, prevede l'istituzione e il funzionamento di un sistema comune di raccolta delle informazioni (Common Entry Gate - «EU-CEG»), predisposto dalla Commissione europea; Visto l'Accordo sul livello dei servizi sottoscritto con la Commissione europea l'11 maggio 2016 con cui l'Italia si avvale del sistema «EU-CEG» per la raccolta delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni dei prodotti delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, direttiva 2014/40/UE; Dato atto che, a seguito della sottoscrizione da parte dell'Italia del menzionato Accordo, gli obblighi informativi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE», sono assolti dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica mediante l'utilizzo del sistema «EU-CEG», a cui il Ministero della salute accede secondo quanto previsto dal menzionato Accordo; Visto il richiamato decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e, in particolare, l'art. 26, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 20 della medesima direttiva 2014/40/UE; Ritenuto di dover dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente decreto da attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13, e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE.