Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016
sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle  condizioni
di ammissibilita' e delle  disposizioni  di  carattere  generale  per
l'amministrazione del Fondo di garanzia, di  cui  all'art.  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  adottate  dal
Consiglio di gestione nella seduta del 29  luglio  2016,  cosi'  come
modificate nella successiva seduta dell'11 novembre 2016. 
    Le predette disposizioni,  adottate  in  attuazione  del  decreto
ministeriale 29 settembre 2015, completano  la  disciplina  operativa
per l'applicazione del nuovo modello  di  valutazione,  basato  sulla
probabilita' di inadempimento delle  imprese,  ai  fini  dell'accesso
alla garanzia del Fondo in relazione ai  finanziamenti  agevolati  ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69  del  2013  («Finanziamenti
Nuova Sabatini»). 
    Le disposizioni si applicano a decorrere  dal  giorno  successivo
alla pubblicazione del presente  comunicato,  che  viene  effettuata,
secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 7  dicembre
2016,  a  seguito  dell'entrata  in  funzione  della   procedura   di
acquisizione  automatica  dei  dati  contabili  e  fiscali   per   il
funzionamento del nuovo modello di valutazione. 
    Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo  integrale
del decreto e' consultabile nel sito  del  Ministero  dello  sviluppo
economico www.mise.gov.it 
    Nello stesso sito, nonche' nel sito istituzionale  del  Fondo  di
garanzia (www.fondidigaranzia.it) e'  pubblicato  altresi'  il  testo
delle disposizioni operative coordinato con le modifiche dei  criteri
di accesso al Fondo da parte delle imprese creditrici di societa'  in
amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali
di  interesse  strategico  nazionale,  deliberate  dal  Consiglio  di
gestione del Fondo in attuazione del decreto ministeriale 17  ottobre
2016.