IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a  norma  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, di
modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA)  (decreto  ministeriale  n.  245/2004)  in  attuazione
dell'art. 17, comma 10, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Giovanni Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Giovanni   Melazzini   e'   stato   confermato   direttore   generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione 17 marzo  2014  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.76 del 1° aprile 2014, di  inserimento  dell'associazione
dei farmaci chelanti,  deforoxamina  e  deferiprone  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
(legge 23 dicembre 1996, n. 648); 
  Vista la determinazione 8 luglio 2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014 di sospensione  dell'associazione
dei farmaci  chelanti  deferoxamina  e  deferiprone  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Considerato che la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA  nella
seduta  del  13-15  marzo  2017  ha  espresso  parere  favorevole  al
re-inserimento  in  648  dell'associazione  dei  farmaci  deferiprone
(Ferriprox) e deferoxamina (Desferal) a  seguito  dell'estensione  di
indicazione  terapeutica  del  medicinale  Ferriprox,   a   base   di
deferiprone, (procedura n. EMEA/H/C/000236/II/0103)  in  associazione
con un altro chelante nei pazienti  affetti  da  talassemia  maggiore
quando la monoterapia con un chelante  del  ferro  e'  inefficace,  o
quando  la   prevenzione   o   il   trattamento   delle   conseguenze
potenzialmente  fatali  del  sovraccarico  di  ferro  (principalmente
sovraccarico cardiaco) giustifica la correzione rapida o intensiva; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno consentire nuovamente la prescrizione
dell'associazione dei farmaci chelanti deferoxamina e  deferiprone  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale  per  i  pazienti  con
grave  compromissione   della   funzione   cardiaca   imputabile   al
sovraccarico di ferro; 
  Ritenuto, pertanto,  di  includere  nuovamente  l'associazione  dei
farmaci  chelanti  deferoxamina   e   deferiprone   nell'elenco   dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per il trattamento del sovraccarico marziale in pazienti politrasfusi
con talassemia intermedia o major; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'annullamento  della  determinazione  8  luglio   2014   (Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014) di sospensione dell'associazione
dei farmaci  chelanti  deferoxamina  e  deferiprone  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.