IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2,  lettera  p),  della  predetta  legge  n.
196/2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 2, della  predetta  legge  n.  196/2009,
introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90
del 2016, in base al quale con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
«sono individuate ...» le  «...  gestioni  operanti  su  contabilita'
speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...» e
«...  le  somme  eventualmente  giacenti  sulle  gestioni   contabili
soppresse, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su  loro
richiesta, limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di
eventuali obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno
trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»; 
  Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90  del
2016, in base al quale il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge  31  dicembre
2009, n. 196 e'  adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del  2016  e
la  riconduzione  al  regime  di  contabilita'  ordinaria  ovvero  la
soppressione  in  via  definitiva  delle  gestioni   contabili   sono
effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, con  il  quale  sono
individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti  di
tesoreria da sopprimere in via definitiva, la cui  lista,  unitamente
alla data entro la quale e' operata  la  soppressione,  e'  riportata
nell'allegato 2 del medesimo decreto; 
  Considerato che, ai  sensi  del  citato  art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, le  somme
eventualmente  giacenti  sulle  gestioni  contabili  soppresse,  sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  possono  essere
riassegnate alle  amministrazioni  interessate,  su  loro  richiesta,
limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno   trenta
giorni prima della predetta soppressione e che, entro i trenta giorni
precedenti  alla   data   di   soppressione,   l'amministrazione   di
riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato l'importo eventualmente da riassegnare; 
  Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, in base al quale  le
liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2,  possono  essere
modificate con successivi decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ma che, qualora le predette liste debbano essere  modificate
unicamente con riferimento  alla  data  entro  la  quale  operare  la
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o  la  soppressione,
fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui  all'art.  7,
comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica
e' effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni interessate; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Sentite  le   amministrazioni   interessate   che,   con   apposite
comunicazioni inviate al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, hanno fatto richiesta di un periodo  di  tempo  ulteriore,  in
particolare  per  l'accertamento  dell'importo   delle   obbligazioni
giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della
predetta soppressione; 
  Ritenuto di dare seguito alle richieste delle amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della data entro la  quale  operare  la  soppressione  delle
  gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria 
  1. Per le gestioni di tesoreria di cui all'elenco allegato, la data
entro la quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 febbraio 2017 richiamato nelle premesse,  e'  operata
la soppressione in via definitiva  e'  posticipata  al  30  settembre
2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2017 
 
                                                  Il Ministro: Padoan