IL DIRETTORE GENERALE 
                     per la vigilanza sugli enti 
                       il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze della relazione di mancata  revisione  disposta
nei confronti della cooperativa «Eurocarni societa' cooperativa»  con
sede in Milano conclusa in data 19 dicembre 2016 con la  proposta  di
adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dalle citate risultanze ispettive e' emerso che  la
cooperativa si e' sottratta alla revisione  ordinaria  in  quanto  il
revisore ha avuto solo un primo contatto con l'ente  presso  la  sede
legale  dove  peraltro  risultava  domiciliato  il  consulente  della
cooperativa stessa, successivamente revocato dall'incarico; 
  Considerato altresi' che il revisore ha  provveduto  a  trasmettere
con   raccomandata   inviata   presso   il   domicilio   del   legale
rappresentante dell'ente la diffida a consentire l'ispezione, che  e'
risultata regolarmente notificata; 
  Tenuto conto inoltre, che dalla consultazione  del  registro  delle
imprese e del sistema Parix si e' riscontrato il mancato assolvimento
da parte dell'ente dei propri  oneri  tributari  e  contributivi,  il
mancato versamento del contributo di revisione e il mancato  deposito
del bilancio relativo all'esercizio 2015; 
  Vista la nota n. 50254, trasmessa via Pec in data 14 febbraio 2017,
con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' stato comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata regolarmente  consegnata  nella  casella  di
posta certificata della cooperativa; 
  Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito  della
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 19 aprile 2017; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Davide Albonico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore  unico  della  societa'   cooperativa   «Eurocarni
societa'  cooperativa»  con  sede  in  Milano  -  C.F.   07549300965,
costituita in data 8 settembre 2011, e' revocato.