IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di  gestione
commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile   nei
confronti   della   societa'   cooperativa   «Societa'    Cooperativa
Agroservizi»; 
  Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI  dalla
quale sono emersi gli estremi per  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile in quanto sono emersi  l'assenza
della natura mutualistica dell'ente e di  democrazia  interna  tra  i
soci,   nonche'   gravi   irregolarita'   di   gestione   fiscale   e
amministrativa; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci fin dalla data di costituzione; 
  Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che in data 23 marzo 2016 e' stato assolto l'obbligo di
cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione
dell'avvio del procedimento; 
  Preso atto della nota n. 103597 del 13 aprile 2016 con la quale  il
legale rappresentante faceva  pervenire  le  proprie  controdeduzioni
nelle quali dichiarava l'intenzione di attivarsi al fine di sanare le
irregolarita' emerse nel corso della revisione; 
  Vista la nota n. 154743 del 31 maggio  2016  con  la  quale  questo
ufficio  non  ritenendo  sufficientemente  esaustive  le  motivazione
addotte dal legale rappresentante richiedeva chiarimenti; 
  Considerato che dalla succitata richiesta non sono  stati  prodotti
ulteriori chiarimenti e/o osservazioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 2 marzo 2017 favorevole  all'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Societa' Cooperativa Agroservizi» con sede
in Pontelongo (PD) (codice fiscale 04651910285), e' sciolta per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.