IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazini ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera Comitato interministeriale per la  programmazione
economica del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del  3  luglio
2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista  la  determinazione  Agenzia  italiana  del  farmaco  del  27
settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - Serie  generale
n. 227 del 29 settembre 2006  concernente  «Manovra  per  il  governo
della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24  novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista  la  determinazione  n.  1475/2016  del  30  novembre   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  297
del 21 dicembre 2016, relativa alla classificazione del medicinale ai
sensi dell'art. 12, comma 5,  legge  8  novembre  2012,  n.  189,  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Mylan S.a.s.  ha  chiesto
la classificazione delle  confezioni  con  A.I.C.  n.  045112012/E  e
A.I.C. n. 045112036/E; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 13 marzo 2017; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
aprile 2017; 
  Vista la deliberazione n. 10 in data 18 maggio 2017  del  consiglio
di amministrazione dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  adottata  su
proposta del direttore generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  MYSILDECARD  nelle  confezioni  sotto  indicate  e'
classificato come segue. 
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: adulti: 
  Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare
di classe funzionale II e III dell'OMS,  al  fine  di  migliorare  la
capacita' di fare esercizio fisico. L'efficacia e'  stata  dimostrata
nell'ipertensione polmonare primaria  e  nell'ipertensione  polmonare
associata a malattia del tessuto connettivo. 
popolazione pediatrica: 
  Trattamento di pazienti pediatrici di eta' compresa tra 1 e 17 anni
con ipertensione  arteriosa  polmonare.  L'efficacia  in  termini  di
miglioramento  della  capacita'  di  fare  esercizio  fisico   o   di
emodinamica polmonare e' stata dimostrata nell'ipertensione polmonare
primaria e nell'ipertensione polmonare associata a malattia  cardiaca
congenita. 
  Confezioni: 
    20 mg -  compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -  blister
(PVC/AL) - 90 compresse - A.I.C. n. 045112012/E (in base  10)  1C0QQD
(in base 32). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo  ex  factory  (IVA
esclusa): € 400,86. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 751,82; 
    20 mg -  compressa  rivestita  con  film -  uso  orale -  blister
(PVC/AL) - 90×1 compresse (dose unitaria) - A.I.C. n. 045112036/E (in
base 10) - 1C0QR4 (in base 32). Classe di rimborsabilita': A.  Prezzo
ex factory (IVA esclusa): € 400,86. Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 751,82. 
  La  classificazione  di  cui  alla   presente   determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Mysildecard» e'  classificato,  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).