IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determinazione n. 345/2016 del 10 marzo  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo
2016, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art.
12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali  per  uso
umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  Vertex  Pharmaceuticals
(Europe) Limited ha chiesto la classificazione delle  confezioni  con
A.I.C. n. 044560011/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 12 settembre 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
marzo 2017; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    ORKAMBI e' indicato per  il  trattamento  della  fibrosi  cistica
(FC), in pazienti di eta' pari o superiore a 12 anni omozigoti per la
mutazione F508 del nel gene CFTR. 
  Il  medicinale  «Orkambi»  nelle  confezioni  sotto   indicate   e'
classificato come segue. 
  Confezione: 
    200 mg/125 mg - compressa  rivestita  con  film  -  uso  orale  -
blister (ACLAR/PVC/alluminio)  -  112  (4x28)  compresse  (confezione
multipla); 
    A.I.C. n. 044560011/E (in base 10) 1BHVNC (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «A»; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12.994,00; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 21.445,30. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale (ivi comprese le strutture di natura  privato-convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale) sul  prezzo  ex  factory  netto,
come da condizioni negoziali. 
  Ulteriore sconto da applicare sul prezzo netto di vendita, ogni  12
mesi,  tramite  procedura  di  payback  alle  regioni  a  fronte   di
provvedimento AIFA, come da condizioni negoziali.  Il  calcolo  dello
stesso verra' determinato sulla  base  dei  consumi  ed  in  base  al
fatturato (al netto degli eventuali pay-back del 5%  e  dei  pay-back
effettivamente  versati)  trasmessi  attraverso   il   flusso   della
tracciabilita', di cui al decreto del Ministero della salute  del  15
luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DpC,  istituito  ai
sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto
ministeriale n. 245/2004. 
  Tetto di spesa complessivo sull'Ex Factory: € 33Mln/anno, calcolato
di comune accordo  sulla  stima  fornita  dall'azienda  dei  pazienti
eleggibili al trattamento  con  il  farmaco  «Orkambi».  In  caso  di
superamento della soglia ex factory di € 33 Mln/anno di fatturato, al
netto di tutti gli sconti negoziati, pay-back e riduzioni transitorie
di legge, nei  12  mesi,  la  ditta  e'  chiamata  al  ripiano  dello
sfondamento  attraverso  procedura  di   payback.   Ai   fini   della
determinazione dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo
dello stesso verra' determinato sulla base dei consumi ed in base  al
fatturato (al netto degli eventuali payback  del  5%  e  dei  payback
effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento),
trasmessi attraverso  il  flusso  della  tracciabilita',  di  cui  al
decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004,  per  i  canali
Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi
della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal  decreto
ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla Parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia'  commercializzati,  avra'  inizio
dal  mese  della  pubblicazione  del  provvedimento  nella   Gazzetta
Ufficiale, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione,  dal  mese
di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.
I tetti  di  spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche. 
  L'azienda  rinuncia  formalmente  al  contenzioso  gia'  avviato  e
pendente dinanzi al TAR del Lazio, RG 9/2/2017-74060 A, proposto  per
l'annullamento del provvedimento AIFA del 6 dicembre 2016, protocollo
n.  123452   nella   parte   in   cui   la   Commissione   consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA «non  ha  riconosciuto  l'innovativita'
terapeutica  del  farmaco»,  nonche'  ad   ogni   eventuale   pretesa
risarcitoria connessa alla pratica sopra definita. 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Le condizioni negoziali sopra indicate  relative  alla  specialita'
medicinale in oggetto, hanno validita' di 12 mesi,  decorrenti  dalla
data di pubblicazione della relativa determinazione di autorizzazione
e classificazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
o dal diverso termine  ivi  stabilito.  Le  condizioni  negoziali  si
rinnovano per ulteriori 12 mesi, qualora una delle parti  non  faccia
pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima  della  scadenza
naturale del presente  contratto,  una  proposta  di  modifica  delle
condizioni,  conformemente  a  quanto  disposto  dal  punto  7  della
deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3. Qualora una  delle  parti,
almeno novanta giorni prima della scadenza  naturale  del  contratto,
faccia pervenire all'altra una proposta di modifica delle  condizioni
negoziali gia' vigenti, l'AIFA apre il processo negoziale secondo  le
modalita' previste al punto 5 della deliberazione  CIPE  1°  febbraio
2001, n. 3, e fino alla conclusione del procedimento resta  operativo
l'accordo precedente.  Il  rinnovo  tacito  si  applica  a  tutte  le
condizioni di cui all'accordo negoziale, ivi compresa quella relativa
al tetto di spesa.