IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con  la  quale  la  societa'  Zambon  S.p.a.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
Xadago; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Zambon S.p.a. ha  chiesto
la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 5 dicembre 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
marzo 2017; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2017 del Consiglio di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale XADAGO e'  rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
    confezione: 50 mg - compressa rivestita con film -  uso  orale  -
blister (PVC/PVDC/alluminio) - 30 compresse - A.I.C.  n.  043906039/E
(in base 10) 19VWZR (in base 32). 
  classe di rimborsabilita': «A». 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 87,75. 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 144,82. 
  confezione: 100 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
blister (PVC/PVDC/alluminio) - 30 compresse - A.I.C.  n.  043906080/E
(in base 10) 19VX10 (in base 32). 
  classe di rimborsabilita': «A». 
  prezzo ex factory (IVA esclusa): € 87,75 
  prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 144,82. 
  Indicazioni terapeutiche: Xadago e' indicato per il trattamento  di
pazienti adulti affetti da  malattia  di  Parkinson  idiopatica  come
terapia aggiuntiva  a  una  dose  stabile  di  levodopa  (L-dopa)  in
monoterapia o in associazione ad altri medicinali per la malattia  di
Parkinson in pazienti fluttuanti in fase da intermedia ad avanzata. 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Pay back alle regioni, da applicare sul fatturato ex  factory,  per
12 mesi, a partire da marzo 2017, a  fronte  di  provvedimento  AIFA,
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa  complessivo  sull'Ex  Factory:  euro  6Mln/anno,  a
partire dal mese di marzo 2017. In caso di superamento  della  soglia
ex factory di euro 6 Mln/anno di fatturato, al netto del pay back  di
cui  sopra,  la  ditta  e'  chiamata  al  ripiano  dello  sfondamento
attraverso  procedura  di  payback.  Il  contratto  si  rinnova  alle
medesime condizioni qualora una  delle  parti  non  faccia  pervenire
all'altra almeno novanta giorni prima  della  scadenza  naturale  del
contratto, una proposta  di  modifica  delle  condizioni;  fino  alla
conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. Ai
fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento  il
calcolo dello stesso verra' determinato sui  consumi  e  in  base  al
fatturato  (al  netto  di  eventuale  Payback  del  5%  e  dell'1,83%
effettivamente versati al momento della verifica  dello  sfondamento)
trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita'  per  i  canali
Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la Convenzionata.
E' fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente  i
dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto  e
il relativo trend dei consumi nel  periodo  considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra' essere  rinegoziato
in riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa,  ovvero
le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a  tutti
gli importi comunque a carico del  SSN,  ivi  compresi,  ad  esempio,
quelli  derivanti  dall'applicazione  della   legge   n.   648/96   e
dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle  Note
Aifa. 
  Per il periodo precedente, ovvero dal mese di marzo 2016 al mese di
febbraio 2017, si applica il tetto di spesa di euro  2,5  Mln,  cosi'
come previsto dal precedente accordo, come da condizioni negoziali.