IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della Giunta  Comunale  di  Lipari  (ME)  del  18
novembre 2016, n. 83; 
  Vista la nota protocollo n. 42551 del 4 maggio 2017  con  la  quale
l'ufficio  territoriale  del  Governo  di  Messina   esprime   parere
favorevole all'emissione del decreto; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota n. 21142 del 19 aprile 2017; 
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le  ragioni
espresse nei succitati atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di
Lipari, di veicoli a motore appartenenti a  persone  non  stabilmente
residenti  nelle  isole  del  comune  stesso,  secondo  il   seguente
calendario: 
    dal 17 giugno 2017 al 31 ottobre 2017 divieto  per  le  isole  di
Alicudi, Panarea e Stromboli; 
    dal 17 giugno 2017 al 30 settembre 2017 divieto per le  isole  di
Lipari, Vulcano e Filicudi.