IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze  contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce i principi e  i  requisiti  generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo  della  sicurezza
alimentare; 
  Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di  igiene  per
gli alimenti di origine animale; 
  Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo ai controlli ufficiali  intesi  a  verificare  la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e  alimenti  e  alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il  Regolamento  (CE)  1881/2006  della  Commissione  del  19
dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni  contaminanti
nei prodotti alimentari; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione
della direttiva 2004/41/CE,  relativo  ai  controlli  in  materia  di
sicurezza alimentare e applicazione dei  regolamenti  comunitari  nel
medesimo settore e successive modificazioni; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  17  maggio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  143
del 22 giugno 2011,  concernente  «Misure  urgenti  di  gestione  del
rischio  per  la  salute  umana  connesso  al  consumo  di   anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda», che ha  introdotto,  fino
al 21 giugno 2012,  per  gli  operatori  del  settore  alimentare  il
divieto di immettere sul mercato o di commercializzare  al  dettaglio
le  anguille  provenienti  dal   Lago   di   Garda   destinate   alla
alimentazione umana; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  18  maggio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  135
del 12 giugno 2012,  di  proroga  per  mesi  dodici  del  termine  di
validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  7  giugno   2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  149
del 07 giugno 2013, di ulteriore proroga per mesi dodici del  termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  13  giugno  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  147
del 27 giugno 2014, di ulteriore proroga per mesi dodici del  termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  21  maggio  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  135
del 13  giugno  2015,  come  corretta  con  comunicato  diramato  con
G.U.R.I. n. 140/2015,  di  ulteriore  proroga  per  mesi  dodici  del
termine di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  8  giugno   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  151
del 30 giugno 2016, di ulteriore proroga per mesi dodici del  termine
di validita' della citata ordinanza 17 maggio 2011; 
  Visto il documento tecnico, redatto e  trasmesso,  ad  esito  della
strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB  delle
anguille   del   Lago   di   Garda,   dall'Istituto   zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del  Molise  con  nota  n.  18586  del  4
novembre 2016 e condiviso, con nota  0043094  del  10  novembre  2016
della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione del Ministero della salute, con le Regioni Lombardia  e
Veneto e con la Provincia autonoma di Trento; 
  Considerato che in detto  documento  si  propone  di  mantenere  in
vigore le misure di gestione del rischio, sulla base degli esiti  del
monitoraggio, e si evidenzia che la situazione di contaminazione  non
presentera' apprezzabili modifiche prima di  almeno  cinque  anni  da
detto monitoraggio, in considerazione dei lunghi tempi di persistenza
degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille; 
  Tenuto  conto  che  e'  opportuno  mantenere  il  divieto  per  gli
operatori del settore  alimentare  di  immettere  sul  mercato  o  di
commercializzare al dettaglio le anguille  provenienti  dal  lago  di
Garda e destinate alla alimentazione umana, stabilito dalla ordinanza
del 2011; 
  Sentiti  con  la  citata  nota  del  10  novembre  2016  gli   enti
territoriali competenti per il bacino del Lago di Garda; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine  di  validita'  dell'ordinanza  17  maggio  2011  del
Ministro della salute, prorogato da ultimo  con  ordinanza  8  giugno
2016, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.