Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 14; Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84, e, in particolare, l'art. 18-octies; Visto l'art. 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 18-octies del decreto-legge n. 8 del 2017, che: a) alla lettera a-bis) del primo comma, prevede il finanziamento, mediante la concessione di contributi a carico delle risorse di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, degli interventi relativi agli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; b) nei commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, contiene la disciplina delle modalita' di realizzazione e di finanziamento degli interventi afferenti gli immobili aventi le caratteristiche previste dalla lettera a-bis) del primo comma del medesimo articolo; Visto il comma 3-sexies del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, in base al quale: a) con ordinanza commissariale, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, devono essere definite le procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, come individuati da ciascun presidente di regione - vice commissario secondo le modalita' stabilite dal comma 3-ter del medesimo art. 14; b) una volta effettuati gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, gli immobili devono essere tempestivamente destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessita' di consentire: a) ai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria di procedere sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018; b) l'immediato avvio degli interventi di riparazione con miglioramento sismico relativi agli immobili di proprieta' pubblica, aventi la caratteristiche di cui alla lettera a) che precede; Dispone: Art. 1 Individuazione degli edifici di proprieta' pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente ordinanza, i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice commissari, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, procedono: a) all'individuazione di tutti gli edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo; b) alla stima degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico previsti dalla precedente lettera a) da eseguirsi sugli edifici pubblici non di proprieta' statale. 2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun vice commissario provvede a trasmettere al commissario straordinario l'elenco degli edifici individuati ai sensi della lettera a) del comma 1, con la specifica indicazione delle risorse economiche occorrenti per l'effettuazione degli interventi. 3. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, ovvero dalla ricezione dell'ultimo degli elenchi trasmessi dai vice commissari, se anteriore, il commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, a titolo di anticipazione, di una somma fino al 50% del totale degli oneri economici complessivi stimati da ciascun vice commissario per l'effettuazione degli interventi relativi agli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 2. 4. Con cadenza trimestrale, ciascun vice commissario provvede a comunicare al commissario straordinario, anche ai fini dell'effettuazione di ulteriori trasferimenti sulle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, in caso di insufficienza delle somme disponibili: a) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico avviati nel trimestre precedente; b) il numero degli interventi di riparazione con miglioramento sismico ultimati nel trimestre precedente; c) il numero degli edifici di proprieta' pubblica riparati ed effettivamente destinati, nel trimestre precedente, al soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 5. Il commissario straordinario, sulla base delle comunicazioni previste dal precedente comma 4 e previa deliberazione della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede al trasferimento sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice commissari delle ulteriori risorse occorrenti per il finanziamento degli interventi afferenti gli edifici inseriti negli elenchi di cui al secondo comma della presente disposizione.