LA CORTE DEI CONTI a Sezioni riunite nell'Adunanza del 31 maggio 2017; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli articoli 2 e 4; Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; Visto il Testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e le successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e le successive modifiche; Visto il regolamento (n. 1/2012) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 30 luglio 2012; Visto il regolamento (n. 1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010 e successive modificazioni e integrazioni; Udito il relatore Presidente di Sezione Fabio Viola; Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del vigente regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2010, al fine di adeguarlo, tenendo altresi' conto del nuovo assetto organizzativo e funzionale della Corte dei conti stessa, alle intervenute modifiche del quadro normativo in materia di procedimento amministrativo; Delibera il seguente regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Se l'organo o l'ufficio competente ravvisa la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 4. Il presente regolamento e' diretto, per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, agli uffici di supporto alle sezioni di controllo, alle segreterie delle Sezioni giurisdizionali e delle procure, agli uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.