LA CORTE DEI CONTI 
                          a Sezioni riunite 
 
  nell'Adunanza del 31 maggio 2017; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni ed in particolare gli articoli 2 e 4; 
  Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione; 
  Visto il Testo unico delle leggi della Corte  dei  conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e le successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  (n.  14/2000)  per  l'organizzazione  delle
funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle  Sezioni
riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e le successive modifiche; 
  Visto  il  regolamento  (n.  1/2012)  concernente   la   disciplina
dell'autonomia finanziaria della Corte dei  conti,  deliberato  dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti  nell'adunanza  del  30  luglio
2012; 
  Visto  il  regolamento  (n.  1/2010)  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei
conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio
2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Udito il relatore Presidente di Sezione Fabio Viola; 
  Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del
vigente  regolamento  relativo  ai  procedimenti  amministrativi   di
competenza della Corte dei conti, deliberato  dalle  Sezioni  riunite
nell'adunanza del 4 novembre 2010,  al  fine  di  adeguarlo,  tenendo
altresi' conto del nuovo assetto  organizzativo  e  funzionale  della
Corte  dei  conti  stessa,  alle  intervenute  modifiche  del  quadro
normativo in materia di procedimento amministrativo; 
 
                              Delibera 
 
il seguente regolamento di attuazione degli  articoli  2  e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai procedimenti  amministrativi
di competenza della Corte dei conti. 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  della  Corte  dei  conti,   sia   che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti  di  competenza  della  Corte  dei  conti  devono
concludersi con un provvedimento emanato nel termine  stabilito,  per
ciascun provvedimento, nella tabella allegata, che costituisce  parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contiene,   altresi',
l'indicazione  dell'organo  od  ufficio  competente  e  delle   fonti
normative. In caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nella
tabella allegata, lo stesso si concludera' nel  termine  previsto  da
altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.  241
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3.  Se  l'organo  o  l'ufficio  competente  ravvisa  la   manifesta
irricevibilita', inammissibilita',  improcedibilita'  o  infondatezza
della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere  in
un sintetico riferimento al punto di  fatto  o  di  diritto  ritenuto
risolutivo. 
  4. Il presente regolamento  e'  diretto,  per  quanto  riguarda  il
diritto di informazione degli interessati, agli  uffici  di  supporto
alle  sezioni   di   controllo,   alle   segreterie   delle   Sezioni
giurisdizionali  e  delle  procure,  agli  uffici  di  controllo   ed
all'ufficio per le relazioni con il pubblico.