IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 8  febbraio  1988,  n.  27,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 aprile 1988,  n.  109,  che  all'art.  5,
commi 2 e  3  stabilisce,  tra  l'altro,  che  una  quota  del  Fondo
sanitario  nazionale  (FSN)   di   parte   corrente   sia   riservata
all'erogazione di borse di studio  per  la  formazione  specifica  in
medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 86/457 del 15 settembre 1986; 
  Visto il decreto-legge 30  maggio  1994,  n.  325,  convertito  con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il  quale  dispone,
all'art.  3,  che  i  fondi  riservati,  destinati  alla   formazione
specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art.  5  del
decreto-legge n. 27/1988,  siano  utilizzati  per  l'assegnazione  di
borse di studio ai medici che partecipano ai corsi  di  formazione  e
per il finanziamento degli oneri  connessi  all'organizzazione  degli
stessi corsi; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  (Conferenza
Stato-Regioni),  l'assegnazione  annuale  delle   quote   del   Fondo
sanitario nazionale di  parte  corrente  a  favore  delle  Regioni  e
Province Autonome di Trento e Bolzano, a  norma  dell'art.  3,  commi
143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle Regioni, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni; 
  Vista la normativa che stabilisce che le Regioni a statuto speciale
e le Province  autonome  provvedono  al  finanziamento  del  Servizio
sanitario nei propri territori, senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e  Province  Autonome  di
Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma  3;
Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996,  art.
1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art.
1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale,  ai
sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, e' stata  applicata
l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria  pari  al  49,11
per cento; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga previa intesa
della Conferenza Stato-Regioni, a norma dell'art. 1, della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e   in
particolare il titolo IV, Capo I «Formazione  specifica  in  medicina
generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi
di formazione specifica in medicina generale,  della  durata  di  tre
anni,  riservati  a  laureati  in  medicina  e  chirurgia   abilitati
all'esercizio professionale; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
la quale,  all'art.  1,  comma  561,  dispone,  tra  l'altro,  che  a
decorrere dall'anno  2015  l'importo  di  38.735.000  euro  destinato
all'assegnazione delle borse di studio  in  medicina  generale  venga
ripartito annualmente, con i criteri definiti nell'ultima proposta di
riparto sulla  quale  e'  stata  sancita  l'Intesa  della  Conferenza
Stato-Regioni, all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano a  titolo  di
finanziamento  della  quota  indistinta  del   fabbisogno   sanitario
standard regionale; 
  Vista la normativa che stabilisce che  le  Regioni  e  le  Province
Autonome provvedono  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nei
propri territori, senza alcun apporto a  carico  del  bilancio  dello
Stato (Regione Valle d'Aosta e Province Autonome di Trento e  Bolzano
ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma  3;  Regione  Friuli
Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1,  comma  144;
Regione Sardegna ai sensi della legge  n.  296/2006,  art.  1,  comma
836), ad eccezione della Regione Siciliana per  la  quale,  ai  sensi
della legge n. 296/2006,  art.  1,  comma  830,  e'  stata  applicata
l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria  pari  al  49,11
per cento; 
  Vista la delibera adottata in data odierna che,  nel  ripartire  le
risorse disponibili  per  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale per l'anno 2015, accantona al punto 2.3 del  deliberato  la
somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse  di  studio
triennali per i medici di medicina generale; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 2535 del 15 marzo  2016
con la quale e' stata trasmessa la proposta di' riparto, a valere sul
FSN 2015, delle risorse destinate al  finanziamento  delle  borse  di
studio in medicina generale per  la  terza  annualita'  del  triennio
2013-2016, la seconda annualita' del triennio 2014-2017  e  la  prima
annualita' del triennio 2015-2018; 
  Considerato che il finanziamento complessivamente  disponibile  per
l'anno 2015, pari a 38.735.000 euro, e' destinato  per  la  somma  di
34.154.662 euro al rimborso delle spese sostenute  per  le  borse  di
studio e per la somma di 4.580.338 euro al rimborso  delle  spese  di
organizzazione dei corsi; 
  Vista l'intesa della  Conferenza  Stato-Regioni  sulla  sopracitata
proposta di riparto delle risorse destinate  al  finanziamento  delle
borse di studio in medicina generale, sancita  nella  seduta  dell'11
febbraio 2016 (Rep. Atti n. 27/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  l'odierna  nota  n.  1068  del  3  marzo  2017,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  A  valere  sulle  disponibilita'  del   FSN   2015   vincolate   al
finanziamento delle borse  di  studio  in  medicina  generale,  viene
ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la  Regione  Siciliana
la somma di 38.735.000 euro,  riguardante  la  terza  annualita'  del
triennio 2013-2016, la seconda annualita' del triennio 2014-2017 e la
prima annualita' del triennio 2015-2018. Di  tale  somma,  34.154.662
euro sono destinati al rimborso delle spese sostenute per le borse di
studio e 4.580.338 euro sono destinati al  rimborso  delle  spese  di
organizzazione dei corsi. 
  Si  allega  la  relativa   tabella   di   riparto   delle   risorse
sopraindicate.  Tale  tabella  costituisce  parte  integrante   della
presente delibera. 
 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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