IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 22  febbraio  1999,  n.
67, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante
norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e
la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo
delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2014,  n.  188,  recante
disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'art. 13  della  legge
11 marzo 2014, n. 23, e in particolare l'art. 1, comma  2,  il  quale
prevede che con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,
tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei  prezzi  di
vendita, possono essere variate le aliquote di base di cui al comma 1
dell'art. 39-octies del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  e
successive modificazioni, nonche' la misura percentuale prevista  dal
comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2,5  punti
percentuali ed a euro 5,00; 
  Visto  il  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,   contenente
disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica e, in particolare
l'art. 5 che prevede che  le  variazioni  delle  componenti  e  delle
misure  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a),  del   decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in  misura  tale
da assicurare un gettito su base annua non inferiore  83  milioni  di
euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2018; 
  Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.
39-quinquies del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi  di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in  riferimento  al  prezzo
medio ponderato delle sigarette che, per il  2016,  e'  pari  a  euro
238,00 il chilogrammo convenzionale, comportando, ai sensi  dell'art.
39-octies,  commi  1,  3  e  4,  dello  stesso  decreto  legislativo,
l'aumento dell'importo dell'accisa di circa  €  0,39  il  chilogrammo
convenzionale per tutti i prezzi per i quali  la  somma  dell'importo
dell'IVA  e  dell'accisa  risulta  superiore  all'importo  dell'onere
fiscale minimo di cui al comma 6 del medesimo art. 39-octies; 
  Considerato che, al fine di assicurare le entrate di cui all'art. 5
del  citato  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  tenuto  conto
dell'andamento dei  consumi  e  del  livello  dei  prezzi,  si  rende
necessario   un   articolato   intervento   che   preveda   l'aumento
dell'aliquota di base per il  calcolo  dell'accisa  sulle  sigarette,
dell'aliquota della componente specifica, dell'onere  fiscale  minimo
sulle sigarette, dell'accisa minima sul tabacco  trinciato  a  taglio
fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonche' dell'accisa minima
sui sigari e sigaretti; 
  Vista la proposta del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli trasmessa con nota prot. n. 5847/RU del 16 maggio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Rideterminazione dell'aliquota di base 
     e dell'importo specifico fisso dell'accisa sulle sigarette 
 
  1. Per i prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni,  l'aliquota  di  base  indicata  nell'allegato  I  del
medesimo decreto legislativo e' fissata nella  misura  del  59,1  per
cento. 
  2. La misura percentuale prevista  dall'art.  39-octies,  comma  3,
lettera a) del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive modificazioni, e' pari al 10,5 per cento.