IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287,  concernente  «Riordinamento
dei giudizi di assise», come modificata dalla legge 21 febbraio 1984,
n. 14; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica»; 
  Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181,  concernente  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, recante interventi  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
sistema giudiziario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 2, della  legge  innanzi
citata, secondo il quale «Il Ministro  della  giustizia,  sentito  il
Consiglio superiore della magistratura, provvede con  propri  decreti
alla  rideterminazione  delle  piante  organiche  del  personale   di
magistratura»; 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  155,  recante
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Vista la nota del 6 aprile 2017, come integrata in  data  2  maggio
2017, con cui il presidente del Tribunale di  Roma  ha  richiesto  la
soppressione di tre delle sei sezioni di Corte di assise, nonche'  la
contestuale trasformazione di due posti di presidente di  sezione  in
altrettanti posti di giudice, al fine di incrementare le  risorse  di
giudici da assegnare ai diversi settori dell'Ufficio; 
  Considerato che l'analisi dei flussi relativi  alle  sopravvenienze
nelle corti di assise e alle loro pendenze nel quadriennio  2013-2016
attesta un andamento  costante  ed  in  linea  con  le  capacita'  di
sollecita trattazione da parte delle due sezioni di assise da qualche
anno operanti nonche' di una terza sezione in funzione  di  eventuale
supporto; 
  Valutato,  inoltre,  che  la  trasformazione  dei  due   posti   di
presidente  di  sezione  in  altrettanti  posti  di   giudice,   come
prospettata dal presidente del Tribunale di Roma,  appare  del  tutto
condivisibile alla stregua delle esigenze  organizzative  di  cui  al
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, concernente «Disposizioni  urgenti
per  l'accelerazione  dei  procedimenti  in  materia  di   protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale»; 
  Ritenuto,  pertanto,  che   risulta   necessario   procedere   alla
soppressione di tre sezioni di Corte di assise del Tribunale di  Roma
ed alla riduzione, nell'ambito della relativa pianta organica, di due
posti di presidente di sezione con il  contestuale  e  corrispondente
incremento di due posti di giudice; 
  Considerato che, per eccezionali ragioni di urgenza, connesse  alla
imminente scadenza del termine di deposito da  parte  del  presidente
del Tribunale di Roma del Progetto tabellare  per  il  2017-20,  puo'
ritenersi gia' acquisito il prescritto parere del Consiglio superiore
della magistratura, cosi' come espresso nella delibera di plenum  del
17 maggio 2017, sulla base della richiesta  direttamente  indirizzata
al medesimo organo da parte del citato presidente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Presso il Tribunale di Roma sono soppresse tre delle attuali sei
sezioni in funzione di Corte di assise. 
  2. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari
della Corte di assise presso il Tribunale di  Roma  sono  determinati
dalla tabella allegata al presente  decreto,  che  modifica,  per  la
parte di interesse, la vigente  tabella  N  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757.