IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  (Conferenza
Stato-regioni),  l'assegnazione  annuale  delle   quote   del   Fondo
sanitario  nazionale  di  parte  corrente  alle  Regioni  e  Province
autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato-regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244  (legge  finanziaria  2008)
che all'art. 2, comma 283, al fine di  dare  attuazione  al  riordino
della medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza  sanitaria
negli istituti penali minorili,  nei  centri  di  prima  accoglienza,
nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici  giudiziari  -  prevede
che siano definite con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro per le riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-regioni,   le
modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento,  dal   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  al   Servizio   sanitario
nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei  rapporti  di  lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in
materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  (DPCM)
del 1° aprile 2008, emanato in attuazione  della  legge  n.  244/2007
sopra citata, recante «Modalita' e criteri per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, delle risorse finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita' penitenziaria»  ed  in  particolare
l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle
funzioni sanitarie afferenti alla sanita' penitenziaria,  le  risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro  per
l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno  2009  e  in  167.800.000
euro a decorrere dall'anno 2010; 
  Visto, altresi', lo stesso art. 6 del DPCM sopra citato,  il  quale
prevede, al comma 2, che dette risorse  finanziarie  siano  ripartite
tra le regioni sulla  base  anche  della  tipologia  delle  strutture
penitenziarie e dei  servizi  minorili  presenti  sul  territorio  di
competenza, nonche' dei flussi di  accesso  ai  medesimi,  secondo  i
criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome
di Trento e Bolzano gli oneri siano a  carico  dei  rispettivi  fondi
sanitari provinciali; 
  Visto l'art. 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147  (legge  di
stabilita' 2014), ed in particolare il comma  513,  che  modifica  il
comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia) elevando da 9  decimi  a
9,19 decimi il  gettito  fiscale  dell'imposta  erariale  di  consumo
relativa ai  prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati  nella
regione stessa e consentendo in tal modo di provvedere  autonomamente
al finanziamento della sanita'  penitenziaria,  rendendo  efficaci  e
completandone, in applicazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274 (norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia   in   materia   di   sanita'
penitenziaria), il definitivo trasferimento. Di conseguenza,  a  tale
scopo, lo stesso art. 1, comma 513, della legge di  stabilita'  2014,
ridetermina il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale in  riduzione  dell'importo  di  2.375.977  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2014; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che fissa al 31
marzo 2015 il termine  della  chiusura  degli  Ospedali  psichiatrici
giudiziari (OPG); 
  Visto l'art. 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' 2015), ed in particolare il comma 562,  il  quale  dispone
che a decorrere dall'anno 2015 il riparto dell'importo  destinato  al
finanziamento  delle  funzioni  trasferite  al   Servizio   sanitario
nazionale in applicazione del riordino della medicina  penitenziaria,
di cui all'art. 2, comma 283, lettera c),  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, deve tenere conto di eventuali modifiche  dei  relativi
criteri condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione  permanente
sulla sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato  A  del
DPCM 1° aprile 2008; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222,  recante  le
norme di attuazione dello statuto speciale  della  Regione  Siciliana
per  il  trasferimento  delle  funzioni   in   materia   di   sanita'
penitenziaria,  entrato  in  vigore  il  5  febbraio  2016,   ed   in
particolare  l'art.  7,  comma  2,  il  quale   stabilisce   che   il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  ed  il  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono  chiamati
a svolgere, fino al  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori
dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito; 
  Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente  il
riparto tra le Regioni e le Province  autonome  delle  disponibilita'
del Fondo sanitario  nazionale  per  l'anno  2016,  che  ha  disposto
l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento
della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma  283,
della legge n. 244/2007; 
  Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017
con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute
relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, dell'importo di  165.424.023  sopra  citato  destinato  al
finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2016; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta del 22 dicembre  2016  (rep.  atti  n.
146/CU); 
  Considerato che nella citata proposta del Ministro della salute  il
finanziamento  originario  complessivo,  al  lordo  della   riduzione
operata dalla legge di stabilita'  2014,  pari  a  167.800.000  euro,
viene destinato, cosi' come avvenuto per il precedente anno 2015, per
15.798.416 euro agli  ospedali  psichiatrici  giudiziari  (OPG),  per
8.674.888 ai centri clinici e  per  143.326.696  a  titolo  di  quota
indistinta; 
  Considerato  che,  in  attesa  delle  decisioni   del   Tavolo   di
consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria (tavolo  di  cui
all'allegato A del suddetto DPCM 1° aprile 2008) per un aggiornamento
dei criteri di riparto, la somma di 165.424.023 euro viene  ripartita
con i medesimi criteri adottati per l'anno 2015; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, che  il  trasferimento  delle  risorse  alle  Regioni  a
statuto speciale sia subordinato al trasferimento delle  funzioni  in
materia di medicina penitenziaria sulla  base  delle  relative  norme
attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo  le  norme
di cui al medesimo DPCM; 
  Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni
risultano gia' trasferite,  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010, per cui  le
risorse  finanziarie  loro  spettanti  possono  essere  integralmente
trasferite; 
  Considerato che per la Regione Siciliana, in applicazione del  gia'
citato  art.  7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.   222/2015
concernente le «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in  materia  di
sanita' penitenziaria», viene assegnata, con il presente riparto,  la
sola quota corrispondente al periodo che va dal 5 aprile 2016  al  31
dicembre 2016; 
  Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione  del
richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili; 
  Considerato che  alla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  non  viene
trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto  la  stessa  provvede
con risorse proprie, cosi' come stabilito dal  gia'  citato  art.  1,
comma 513, della legge n. 147/2013; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota n. 1068 in data odierna,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di euro 165.424.023,00 -  destinato  al  finanziamento
della  medicina  penitenziaria  con  delibera  di   questo   Comitato
concernente il riparto tra le Regioni e le  Province  autonome  delle
disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  l'anno   2016,
adottata in data odierna -  viene  ripartito  tra  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano come  riportato  nella  tabella
allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2.  Nell'ambito  della  ripartizione  di  cui  al  punto  1,  viene
assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario,  nonche'  alle  regioni
Sardegna, Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di  euro  159.592.888,
ripartito tra  le  medesime  secondo  quanto  indicato  nella  citata
tabella, allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1,  l'importo  di
euro 4.895.723 relativo alla Regione Siciliana resta accantonato  per
tenere conto di quanto disposto dall'art. 7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, citato in  premessa.  La  quota
relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari  a  euro
935.412, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma  109,  della
legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo  n.
252/2010 richiamati in premessa. 
 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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