IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in  data  15
febbraio 2005, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici
amministrativi della giustizia amministrativa» e successive modifiche
e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12  aprile
2005, n. 84; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre  2016,  n.  197,  istitutivo
dell'Ufficio per il processo amministrativo; 
  Viste  le  delibere  assunte  dal  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa nelle sedute del 12 aprile e 5 maggio 2017; 
 
                               Adotta 
 
il presente decreto, contenente modifiche al decreto  del  Presidente
del  Consiglio  di  Stato  in  data  15  febbraio  2005,  recante  il
«Regolamento di  organizzazione  degli  uffici  amministrativi  della
giustizia amministrativa»: 
                               Art. 1 
 
 
              Istituzione dell'ufficio per il processo 
 
  1. Nel decreto del Presidente del Consiglio di  Stato  15  febbraio
2005  e  successive  modificazioni,  recante   il   «Regolamento   di
organizzazione   degli   uffici   amministrativi   della    giustizia
amministrativa», dopo l'art. 22, e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Ufficio per il processo amministrativo). - 1.  Presso
ogni sezione  giurisdizionale  del  Consiglio  di  Stato,  presso  la
sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana, presso ogni Tribunale amministrativo  regionale
e  sezioni  staccate  e'  istituito   l'ufficio   per   il   processo
amministrativo ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016,
n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016,  n.
197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'ufficio per il
processo amministrativo e' istituito presso ogni sezione esterna. 
  2. All'ufficio per il processo e' assegnato personale di segreteria
di area funzionale III, individuato dal dirigente della  sezione  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa  o  dal
Segretario generale del  Tribunale  amministrativo  regionale  tra  i
funzionari in servizio  presso  lo  stesso  Ufficio  giurisdizionale,
nonche' coloro  che  svolgono,  presso  il  Consiglio  di  Stato,  il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  Siciliana  e  i
tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate,  il  tirocinio
formativo a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
o la formazione professionale a norma  dell'art.  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio  disciplinato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  17  marzo
2016, n. 70. 
  3. L'ufficio per il processo e' una struttura organizzativa interna
degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  Siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi  regionali.  Dipende  funzionalmente  dal   presidente
dell'ufficio giudiziario o, nell'ipotesi del Consiglio di Stato,  del
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  o   delle   sezioni
staccate, dai rispettivi presidenti di sezione. 
  Ove  necessario,  il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  e   il
Presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio  adottano
misure  di  raccordo  tra  gli  uffici  delle  varie  sezioni,  anche
promuovendo  periodiche   riunioni.   Per   le   attivita'   connesse
all'Ufficio per il processo,  il  Presidente,  come  individuato  nel
secondo periodo del  presente  comma,  puo'  nominare  un  magistrato
delegato, che,  in  sua  vece,  cura  l'organizzazione  dell'ufficio,
programma la relativa attivita'  e  vigila  sullo  svolgimento  della
stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai magistrati e li coordina  in
relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del processo. 
  Il criterio organizzativo generale e' che ciascun  magistrato  deve
poter contare  sulla  collaborazione  di  una  unita'  amministrativa
dedicata e di un tirocinante, ove presenti. 
  4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia  amministrativa  cura
la ricognizione e la rielaborazione delle migliori prassi, formulando
linee-guida relative all'attivita' degli uffici del processo. 
  5. L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti: 
  a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; 
  b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali; 
  c) compilazione della scheda del fascicolo di causa,  indicante  la
materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione  della
scheda puo'  essere  limitata  a  determinate  tipologie  di  affari,
individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo
i criteri fissati dal presidente o suo delegato, come individuato  al
comma 3, sentiti i magistrati affidatari; 
  d) assistenza ai giudici nelle attivita' preparatorie  relative  ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di  giurisprudenza,  di
legislazione, di dottrina e di documentazione; 
  e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o  possano
delinearsi contrasti di giurisprudenza; 
  f)  per  l'espletamento  dei  propri  compiti,  come  elencati  nel
presente comma, utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti
dall'ufficio  statistica  del  Servizio  dell'informatica,  anche  su
richiesta del presidente o suo delegato, come individuato al comma 3; 
  g) raccolta  di  materiale  e  documentazione  per  l'inaugurazione
dell'anno giudiziario; 
  h) preparazione di report sui procedimenti in corso  e  di  sintesi
delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione,  anche  in
raccordo con l'ufficio studi; 
  i) ogni altro compito, rientrante in quelli per  legge  assegnabili
ai tirocinanti, utile al  perseguimento  del  primario  obiettivo  di
smaltimento dell'arretrato. 
  6. Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'ufficio
per il processo e ai tirocinanti di cui  al  comma  2  la  necessaria
dotazione informatica, stabilendo per questi ultimi le  modalita'  di
utilizzo e  restituzione.  Il  Servizio  per  l'informatica  assicura
altresi' la  necessaria  accessibilita'  al  sistema  e  il  supporto
formativo e di assistenza. 
  7. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa  e  il
Segretario generale della giustizia amministrativa si  avvalgono  del
supporto dell'ufficio studi,  massimario  e  formazione,  nell'ambito
delle  sue  competenze,  per   il   conseguimento   delle   finalita'
dell'ufficio per  il  processo  e  per  l'espletamento  dei  relativi
compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d),  e)
e h) del precedente comma 5».