IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Vista l'istanza e le successive  integrazioni  con  cui  l'Istituto
«Accademia della psicoterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire
e ad  attivare  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  in
Pescara - via Monte Midia, 10 - per un numero massimo  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per  l'intero
corso, a 60 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella
riunione  del   30  maggio  2017,   ha   espresso   parere   negativo
sull'istanza di  riconoscimento,  rilevando  che  la  proposta  della
Scuola introduce una serie di  elementi,  riguardanti  sia  costrutti
teorici che prospettive di ricerca,  che  mostrano  come  al  modello
tradizionale   di   riferimento   vengano   aggiunte    significative
modificazioni  di   non   comprovata   diffusione   nella   comunita'
terapeutica  e  scientifica;  che,  pertanto,   non   sono   presenti
caratteristiche  di  riferimento  e  di  riconoscimento  del  modello
proposto dalla Scuola tali da poterlo considerare accettabile a norma
di regolamento; 
  Ritenuto  che,  per  i  motivi   sopraindicati,   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Accademia della
psicoterapia», con sede in Pescara - via Monte Midia, 10 - per i fini
di cui all'art. 4 del regolamento adottato con  decreto  11  dicembre
1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato  parere  contrario  della
Commissione  tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del   predetto
provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 giugno 2017 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Mancini