IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 126 del 3 giugno 2015 con il quale il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che il citato laboratorio con nota del 30 maggio 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che per le prove esame microscopico (corpi estranei, impurita' biologiche) e saggio di stabilita' sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di un metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuta la necessita' di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015; Decreta: Art. 1 Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio «Analytical Food», ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, e' autorizzato, sono sostituite dalle seguenti: =================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +===============================+=================================+ | Acidita' totale | OIV-MA-AS313-01 R2015 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Acidita' volatile | OIV-MA-AS313-02 R2015 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Acido sorbico | OIV-MA-AS313-14A R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04B R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Anidride solforosa | OIV-MA-AS323-04A R2012 | +-------------------------------+---------------------------------+ | | decreto ministeriale 12 marzo | | Esame microscopico (corpi | 1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 | |estranei, impurita' biologiche)| del 14 luglio 1986 Met. II | +-------------------------------+---------------------------------+ | | OIV-MA-AS2-03B R2012 + | | | OIV-MA-AS311-02 R2009, | | Estratto non riduttore | OIV-MA-AS2-03B R2012 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Estratto secco totale | OIV-MA-AS2-03B R2012 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Massa volumica e densita' | | | relativa a 20 °C | OIV-MA-AS2-01A R2012 par. 5 | +-------------------------------+---------------------------------+ | pH | OIV-MA-AS313-15 R2011 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Piombo | OIV-MA-AS322-12 R2006 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Rame (>0,05 mg/l) | OIV-MA-AS322-06 R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ | | decreto ministeriale 12 marzo | | | 1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 | | |del 14 luglio 1986 Met. III par. | | Saggio di stabilita' | 3.3 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Titolo alcolometrico volumico | OIV-MA-AS312-01A R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ | |regolamento CE 491/2009 allegato | | | I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A | | | R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009, | | |regolamento CE 491/2009 allegato | | Titolo alcolometrico volumico | I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A | | totale | R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ |Zuccheri (glucosio e fruttosio)| OIV-MA-AS311-02 R2009 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Zuccheri (saccarosio) | OIV MA-AS311-03 R2003 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Zuccheri totali (saccarosio + | OIV MA-AS311-02 R2009 + OIV | | glucosio + fruttosio) | MA-AS311-03 R2003 | +-------------------------------+---------------------------------+ | Sovrappressione a 20 °C | OIV-MA-AS314-02 R2003 | +-------------------------------+---------------------------------+