IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, modificativo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 422 del 1997; Visto l'art. 1, comma 300, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013; Considerato che i criteri di cui al comma 3 del richiamato art. 16-bis sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante: a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione afilla domanda ed il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica; Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale organismo tecnico di raccordo fra lo stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3 del richiamato art. 16-bis, e' stato emanato in data 11 marzo 2013 ed all'art. 4, comma 1, prevede che le percentuali di ripartizione, di cui alla tabella 1 ad esso allegata, come modificato per effetto dell'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014 sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola e' stato modificato ed integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015; Tenuto conto dei dati economici e trasportisti degli anni 2012, 2013 e 2014, prodotti dall'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e contenuti nella relazione alle Camere del 2015; Considerato che in data 29 settembre 2016 la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha evidenziato «l'esigenza di rivedere i criteri che a normativa vigente, sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, anche sulla base delle previsioni dell'art. 16-bis che ne consente la revisione proprio a partire dal 2016, nella direzione di una mitigazione dei principi di penalizzazione dei principi recati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2013»; Considerato che in data 10 novembre 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato che «Le Regioni, altresi', ritengono che non possa essere oggetto di intesa l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che le percentuali di ripartizione, di cui alla tabella 1 ad esso allegato, sono rideterminate con cadenza triennale sulla base dei lati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL. Cio' perche' i dati economici e trasportistici sino a oggi acquisiti non sono sufficienti a motivare una nuova ripartizione «base» del fondo.»; Considerato che gli stessi enti territoriali hanno rappresentato che gli indicatori, attualmente utilizzati, se non mitigati, potrebbero produrre a regime, per talune Regioni, nonostante il processo di efficientamento attivato con esito positivo, penalizzazioni e minori trasferimenti che comprometterebbero l'efficientamento stesso e con esso la regolarita' e la continuita' dei servizi di trasporto pubblico locale; Tenuto conto che in ogni caso la rivisitazione degli obiettivi annuali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non puo' prescindere da un efficientamento del settore progressivo e strutturale; Considerato, pertanto, necessario apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, al fine di ovviare alle criticita' rappresentate dalle Regioni; Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 19 gennaio 2017; Decreta: Art. 1 L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015, dal titolo «Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario» e' sostituito dall'articolo di seguito riportato: «Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire «un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico» e del punto c) finalizzato a conseguire «la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata» e' verificato attraverso l'incremento annuale del «load factor» calcolato su base regionale con il seguente indicatore: numero di passeggeri trasportati/chilometri di servizio. L'indicatore in parola e' verificato introducendo un fattore di conversione per le diverse modalita' di trasporto. L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se il rapporto e' incrementato rispetto al valore dell'anno precedente oppure se e' incrementato rispetto al valore della media dei tre anni precedenti. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire «il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi» e' verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,015 per rapporti di partenza inferiore o uguali allo 0,20 ovvero 0,01 per rapporti di partenza superiore allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35. L'obiettivo misurato con il presente indicatore si intende raggiunto se l'incremento previsto e' raggiunto rispetto all'anno precedente ovvero rispetto alla media dei tre anni precedenti.. Qualora l'incremento del rapporto di cui ai precedenti periodi, sia superiore all'obiettivo minimo previsto, viene considerato negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Incrementi inferiori, rispetto allo stesso obiettivo, pur comportando l'applicazione della penalita' per l'anno di riferimento, sono considerati negli anni successivi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo medesimo. Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura superiore allo 0,35, e' ammissibile una riduzione del rapporto, che comunque non puo' essere inferiore allo 0,35, non superiore a 0,025. Tale riduzione deve essere recuperata nel biennio successivo all'anno in cui si e' verificata, pena l'applicazione della penalita'. Lo scostamento tra i valori degli indicatori relativamente al rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura viene arrotondato alla terza cifra decimale. Per le regioni aventi un rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura inferiore allo 0,35 tale arrotondamento viene effettuato per eccesso alla terza cifra decimale. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire «la definizione di livelli occupazionali appropriati» e' verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite. Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato art. 16-bis finalizzato a conseguire «la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica» e' verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti. Alle regioni che hanno subito eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, i criteri di penalizzazione di cui al presente decreto non si applicano nell'anno in cui l'evento si e' verificato e nell'anno successivo, qualora si protragga lo stato di emergenza. Inoltre, per tali Regioni, e' sospesa per un anno l'applicazione della penalita' riferita all'anno precedente. Qualora in un anno si verifichi in una regione un evento straordinario di carattere internazionale, che comporti un incremento del numero dei passeggeri superiore o uguale al 10 per cento rispetto al numero dei passeggeri dell'anno precedente, tale anno non e' preso in considerazione ai fini della verifica degli indicatori di cui al presente articolo. Ai fini della medesima verifica si prende a riferimento l'anno precedente a quello dell'evento. Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi, relativi all'intero complesso dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalita' di cui al successivo art. 5. Alla determinazione dei ricavi concorrono anche le eventuali compensazioni per le agevolazioni tariffarie sostenute dalle Regioni e dagli enti locali».