IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art.  1  della  legge  14  luglio  1993,  n.  238,  recante
disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento  dei  contratti
di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie  dello  Stato
italiane S.p.a. (FS S.p.a.), che stabilisce che  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  (da  ora  in  avanti  MIT)   debba
trasmettere al Parlamento, per  l'espressione  del  parere  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di
programma, i contratti  di  servizio  ed  i  relativi  aggiornamenti,
corredati del parere del CIPE; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, con il quale  e'  stata  rilasciata  a  favore
delle Ferrovie dello Stato - Societa' dei  trasporti  e  servizi  per
azioni  e  successivamente,  a  decorrere  dalla   data   della   sua
costituzione, alla societa'  RFI,  la  concessione  per  la  gestione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, alle condizioni  stabilite
nello stesso atto di concessione e nelle integrazioni  apportate  con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 novembre
2002, n. 60T e 19 gennaio 2006, n. 3T, e nel contratto di programma; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilita' 2015), n. 190,
e successive modifiche e integrazioni, che ha assegnato  al  capitolo
di spesa 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze (da ora  in
avanti MEF) un contributo in conto impianti pari a 4.250  milioni  di
euro da destinare  specificatamente  ad  interventi  di  manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria per il periodo 2015-2020, di cui
500 milioni di euro per il 2015 e 750 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni successivi; 
  Visti l'art. 1, comma 294, della legge n. 190 del 23 dicembre  2014
(Legge  di  stabilita'   2015),   che   assegna   ulteriori   risorse
complessivamente pari a 300 milioni di euro (100 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017)  da  attribuire  al  gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria   nazionale,   da   destinare   alla
compensazione degli oneri per  il  traghettamento  ferroviario  delle
merci, dei  servizi  ad  esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
dell'infrastruttura   dovuto   dalle    imprese    ferroviarie    per
l'effettuazione   di   trasporti   delle   merci,   compresi   quelli
transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle   Regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna e Sicilia e l'art. 11,  comma  2-ter  del  decreto-legge  25
novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n.  9,
che ha stabilito che le risorse di  cui  al  citato  comma  294  sono
attribuite direttamente dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti alle imprese ferroviarie dall'anno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,  e  successive
modifiche e integrazioni, di recepimento della direttiva  2012/34/UE,
che prevede: 
    - all'art. 15 
      al comma 1 che «i contratti di programma sono stipulati per  un
periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e  parametri
fondamentali  di  cui  all'allegato  II  del  presente  decreto.   Le
condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai
fini dell'erogazione di fondi  al  gestore  dell'infrastruttura  sono
concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle
more della stipula dei nuovi contratti di programma  per  il  periodo
2016-2020  e  sino  all'efficacia  degli  stessi,  il  contratto   di
programma parte servizi  2012-2014,  stipulato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con rete ferroviaria italiana  S.p.a.,
e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia'  previsti,  per  il
periodo necessario alla stipula del nuovo contratto  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  2016  con  l'aggiornamento  delle   relative
Tabelle». 
      al comma 3 che nei contratti di programma sia disciplinata  «la
concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi  investimenti  ai
fini del miglioramento della qualita'  dei  servizi,  dello  sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei  livelli  di  sicurezza
compatibili  con  l'evoluzione  tecnologica,  e  la  concessione   di
finanziamenti  destinati  alla  manutenzione  ordinaria  e  a  quella
straordinaria finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria.
Il  finanziamento  puo'  essere  assicurato  con  mezzi  diversi  dai
contributi statali diretti, incluso il finanziamento privato». 
    - all'art. 16 
      ai commi 2 e 3 l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura  di
utilizzare un sistema di  contabilita'  regolatoria  che  evidenzi  i
meccanismi di imputazione dei  costi  relativi  a  tutti  i  processi
industriali relativi alla sua attivita'. I  risultati  derivanti  dal
sistema di contabilita' sono comunicati annualmente al MIT, corredati
di tutte le informazioni necessarie alla valutazione  dell'efficienza
della spesa e del rispetto della normativa; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 - «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018», che nel capitolo 1541  (somme  da  corrispondere
alla societa' Ferrovie  dello  Stato  pubblica  amministrazione  o  a
Societa' dalla stessa  controllate  in  relazione  agli  obblighi  di
esercizio dell'infrastruttura  nonche'  del  servizio  via  mare  tra
terminali ferroviari) reca risorse pari a 975,6 milioni di  euro  per
ciascun anno per il periodo  2016-2018  per  le  attivita'  in  conto
esercizio del gestore; 
  Vista la proposta di cui alla nota 8 agosto 2016, n. 30991, con cui
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha  richiesto
l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame
dello schema di «Contratto di programma 2016-2021  -  parte  servizi,
per la disciplina del finanziamento delle  attivita'  di  gestione  e
manutenzione straordinaria della rete», tra il MIT e rete ferroviaria
italiana S.p.a. (da ora in avanti RFI) e  ha  trasmesso  il  suddetto
schema di contratto di programma completo dei relativi allegati; 
  Considerato che il Presidente del Comitato, esaurito  l'ordine  del
giorno, ha segnalato ai presenti che il Ministro delle infrastrutture
e i trasporti ha proposto, sussistendo le condizioni di cui  all'art.
4, comma 3, del regolamento di  questo  stesso  Comitato,  che  nella
seduta odierna venisse esaminato, per il prescritto parere, anche  il
«Contratto di programma RFI 2016-2021-Parte  servizi»,  non  inserito
all'ordine del giorno odierno; 
  Considerato che i Membri di questo  Comitato  presenti  in  seduta,
all'unanimita', hanno concordato sulla trattazione dell'argomento  ai
fini dell'espressione del suddetto parere; 
  Preso atto che: 
    - il contratto di programma 2012-2014 - parte servizi e'  scaduto
il 31 dicembre 2014, e che le parti, nelle more  del  rinnovo,  hanno
proseguito  nell'applicazione  della   disciplina   contrattuale   ai
medesimi patti e condizioni gia' previsti dal  suddetto  contratto  e
che il  MEF,  riconoscendo  alla  richiamata  clausola  carattere  di
proroga del rapporto contrattuale, ha proceduto al versamento a  RFI,
per l'anno 2015, degli importi dovuti  a  valere  sullo  stanziamento
iscritto nel bilancio dello Stato sui pertinenti  capitoli  di  spesa
dello stesso MEF; 
    - problematiche  di  natura  regolamentare  hanno  rallentato  la
definizione di un nuovo schema di contratto, e, al fine di  garantire
continuita' alle attivita' regolate  dal  contratto  stesso,  con  il
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito  dalla  legge  25
febbraio 2016, n. 21, e' stata disposta la proroga del  contratto  di
programma 2012-14, parte servizi, ai medesimi patti e condizioni, per
il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto; 
    - con nota 8 febbraio 2016, n. 676, il MIT ha  rappresentato  che
la norma di cui all'art.  1,  comma  294,  della  suddetta  legge  n.
190/2014, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  oggetto  di
procedura di notifica presso la Commissione europea  e  che  pertanto
nessun contributo puo'  essere  erogato  in  vigenza  della  generale
clausola  di  stand  still,  finche'  non  si  sia  ricevuta   idonea
autorizzazione della Commissione stessa; 
    - con nota 6 maggio 2016, n. 41429, il MEF ha  dato  indicazioni,
affinche' i contributi di cui all'art. 1, comma 294,  della  suddetta
legge n. 190/2014, per le annualita' 2016 e 2017,  siano  corrisposti
direttamente dal MIT alle societa' ferroviarie; 
    - il contratto di programma in esame disciplina il  complesso  di
obbligazioni tra il MIT e RFI relativamente al finanziamento: 
      delle  attivita'  di  manutenzione  ordinaria   necessarie   al
mantenimento in esercizio della rete in condizioni  di  sicurezza  ed
affidabilita',  alle   attivita'   di   circolazione   del   traffico
ferroviario e alle  attivita'  di  «safety,  security  e  navigazione
ferroviaria», prestate dal gestore secondo standard concordati; 
      delle attivita' di  manutenzione  straordinaria  necessaria  al
mantenimento in esercizio della rete in condizioni  di  sicurezza  ed
affidabilita'; 
      degli  altri  obblighi  di  servizio  o  oneri  collegati  alle
attivita' del gestore e derivanti da evoluzioni  della  normativa  di
settore o prescrizioni delle Autorita' competenti; 
    - che il contratto  medesimo  stabilisce,  in  capo  al  gestore,
l'obbligo di comunicare al MIT: 
      entro 24 ore i casi di indisponibilita'  della  linea  per  una
durata maggiore di 6 ore, con le  stesse  modalita'  in  uso  per  la
Protezione civile ed in  maniera  tracciabile  mediante  invio  delle
comunicazioni ad una casella di posta elettronica certificata; 
      il programma di manutenzione ordinaria sulla rete per l'anno in
corso e i risultati del monitoraggio degli interventi di manutenzione
straordinaria con cadenza semestrale; 
      le risultanze della contabilita' regolatoria,  dalle  quali  si
evidenzino i meccanismi di imputazione dei costi; 
      i  risultati  del  monitoraggio  della  qualita'   della   rete
effettivamente garantita durante l'esercizio precedente, da misurarsi
mediante gli indicatori: «livello dei guasti» di cui all'allegato 1a)
e «tempi di primo intervento» di cui all'allegato  1b)  e  1c)  dello
schema di contratto; 
    - nell'apposito allegato 1c allo schema  di  Contratto  all'esame
sono riportati «altri indicatori di performance orientati all'utenza»
mirati, tra l'altro, a misurare il grado di soddisfazione dell'utente
durante la permanenza in stazione 
    - per misurare la qualita' del  servizio  percepita  dall'utente,
puo' essere opportuno far riferimento alle indicazioni formulate  dal
Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  sulla
regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  (NARS)  nel  parere  3
novembre 2015, n. 6, relativo al Contratto di Servizio 2009  -  2014,
sottoscritto dal MIT di concerto con il MEF e Trenitalia S.p.a.; 
  Considerato che questo  Comitato  ha  ritenuto  di  condividere  la
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti,
formulando  il  proprio  parere  il  10  agosto  2016,  trasmesso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE  del  11
novembre 2016, n. 5134; 
  Vista la comunicazione  resa  a  questo  Comitato  in  merito  alla
richiesta della Corte dei Conti, formulata con  nota  n.  273  del  3
gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri
espressi da questo stesso Comitato nella seduta del 10 agosto 2016; 
  Considerato che questo Comitato prende atto della  comunicazione  e
ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza  modificare  il
contenuto di tali  pareri  e  adottando  la  numerazione  progressiva
dell'anno corrente,  con  esclusione  dei  pareri  riferiti  ad  atti
approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016; 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame
della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato,  contenente
le  valutazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella   presente
delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia
e delle finanze e dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti; 
 
                              Delibera: 
 
  di formulare parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge 14
luglio 1993, n. 238, sullo schema di Contratto di programma 2016-2021
- parte servizi per la disciplina del finanziamento  delle  attivita'
di gestione e manutenzione straordinaria della rete tra il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  e  rete  ferroviaria  italiana
S.p.a.. 
  Questo comitato, per la quota parte di  fabbisogni  non  finanziata
per la quale non sussistano obblighi dello Stato, raccomanda: 
    1. a decorrere dal 2017 e per il periodo regolato, che le  parti,
in  sede  di  aggiornamento  dell'atto  contrattuale,  procedano   ad
un'analisi della dinamica dei costi e dell'efficientamento  aziendale
per  verificare   e   dimensionare   l'effettivo   fabbisogno   della
manutenzione ordinaria nel limite delle  risorse  che  si  renderanno
disponibili; 
    2. che  l'estensione  del  progetto  «Gate»  ed  eventuali  altre
iniziative finalizzate a migliorare e garantire la sostenibilita' del
servizio di assistenza a passeggeri a ridotta mobilita' (PRM)  e  dei
servizi di «safety», i cui fabbisogni, per un importo di 220  milioni
di euro, sono esposti nell'Allegato 4a, siano  regolati  in  apposito
atto integrativo, previa verifica  della  sussistenza  delle  risorse
finanziarie necessarie; 
    3. che gli interventi di manutenzione straordinaria  relativi  al
2021, il cui fabbisogno e' evidenziato nell'Allegato 4a, in  caso  di
indisponibilita' delle risorse siano soggetti a  revisione  ai  sensi
dell'art. 6; 
    4. di espungere il riferimento all'esercizio  2015  nell'Allegato
4a, in quanto soggetto alla disciplina del contratto 2012-2014, e  di
depurare tali importi e  ricalcolare  i  totali,  anche  al  fine  di
evidenziare l'effettiva portata finanziaria del contratto 2016-2021; 
    5. di correggere gli importi nel rigo 5 e rigo 9 - anno 2016; 
    6. che,  per  misurare  gli  indicatori  di  performance  di  cui
all'Allegato 1c, si faccia riferimento alle  proposte  formulate  dal
NARS nell'allegato 1 al citato parere n. 6/2015,  ed  in  particolare
nei paragrafi relativi agli indici di  qualita'  dei  componenti,  al
grado di soddisfazione dell'utente e  al  supporto  delle  tecnologie
mobili per i processi aziendali, in cui si individuano meccanismi  di
monitoraggio della qualita' percepita, anche mediante  l'utilizzo  di
sistemi web. 
  Il Comitato raccomanda, altresi', di inserire la seguente clausola:
«Il concessionario effettua il  monitoraggio  finanziario,  fisico  e
procedurale ai sensi del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.
229. Il medesimo  soggetto  assicura,  altresi',  a  questo  Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per  contenuti  e  modalita'
con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui  al
citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144». 
  Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato,  la
conservazione  della  documentazione  riguardante   l'oggetto   della
presente delibera e a verificare, prima di procedere  alla  redazione
del decreto di approvazione del Contratto, che la stesura tenga conto
delle  raccomandazioni  formulate  nel  parere  di  questo  Comitato,
motivando debitamente gli eventuali scostamenti. 
 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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