IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1-bis, comma 3, del  decreto  legislativo  29  ottobre
1999, n. 461, e successive modificazioni, recante la  «Individuazione
della rete autostradale e stradale nazionale, a norma  dell'art.  98,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112»,  il  quale
prevede che «Alle integrazioni della rete autostradale e stradale  di
interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade  o
tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del  tracciato,
si provvede, fatte salve le norme  in  materia  di  programmazione  e
realizzazione di opere autostradali, sentito il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e  progetti
negli strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  nazionale  in
materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le  nuove
strade o tronchi nonche' le varianti che  alterano  i  capisaldi  del
tracciato  sono  classificati  di  interesse  nazionale  e,  per   le
varianti, e' contestualmente definita  l'eventuale  declassificazione
del tronco sotteso alla  variante,  senza  trasferimento  di  risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato
o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa
in esercizio, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti si provvede all'inserimento delle nuove  strade  o  tronchi
nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto  e,
in caso di variante,  alla  eventuale  declassificazione  del  tronco
sotteso alla variante»; 
  Viste le note CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, CDG-0219916-P del
28 aprile 2017 e CDG-0259606-P del 19 maggio 2017, con  le  quali  la
societa'  ANAS  S.p.A.  ha  chiesto  il   cambio   di   denominazione
dell'autostrada A3 tratto «Salerno-Reggio Calabria» in autostrada  A2
«Autostrada del Mediterraneo» con caposaldo di itinerario iniziale al
km 8,035 del  raccordo  autostradale  R.A.  02  «Salerno-Avellino»  e
caposaldo di itinerario finale a Villa San Giovanni; 
  Considerato  che  la  suddetta  richiesta  comporta,   oltre   alla
ridenominazione del tratto di autostrada A3 gestito da ANAS, anche la
ridenominazione della diramazione Napoli,  della  diramazione  Reggio
Calabria e del raccordo autostradale R.A. 02, con  relativa  modifica
dei capisaldi di itinerario; 
  Considerato che la rete interessata dalla ridenominazione  e'  gia'
classificata quale rete di  interesse  nazionale,  sebbene  varino  i
capisaldi di itinerario e che tale variazione, quindi,  non  comporta
alcuna modifica o  integrazione  della  rete  stradale  esistente  ma
determina una differente classificazione  di  un  tratto  della  rete
esistente, limitato a soli 8 km del raccordo  autostradale  R.A.  02,
che da rete «stradale» diventa rete «autostradale»; 
  Considerato che, in relazione  ai  suddetti  8  km,  l'art.  1  del
decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  del  22  agosto  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 31  ottobre  1967,  ha
gia' riconosciuto  il  predetto  R.A.  02  come  autostrada,  con  la
denominazione  di  «Raccordo  autostradale   Salerno-Avellino»,   che
successivamente e' stato inserito nella tabella della rete stradale; 
  Ritenuto, pertanto, che alla fattispecie in oggetto,  che  modifica
le tabelle allegate al  decreto  legislativo  n.  461  del  1999,  e'
possibile  applicare  il  disposto  dell'ultimo  capoverso  dell'art.
1-bis, comma 3, e procedere alla ridenominazione richiesta  dall'ANAS
tramite decreto del Ministro; 
  Vista la nota n. 4334 del 17 maggio u.s., con la quale la Direzione
generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza
nelle infrastrutture  stradali  ha  interessato  della  questione  il
sottocomitato per la toponomastica, tenuto conto  delle  implicazioni
che il cambio  di  denominazione  comporta  sulla  segnaletica  delle
autostrade in concessione (A3  Napoli-Pompei-Salerno,  gestito  dalla
societa' Autostrade Meridionali, e A30  Caserta-Salerno,  gestita  da
ASPI), interferite dalla rete oggetto della proposta; 
  Visto il parere rilasciato in data 26 maggio 2017, con il quale  il
sottocomitato per la toponomastica  ha  espresso  il  proprio  avviso
favorevole  alla   richiesta   di   cambio   di   denominazione   con
prescrizioni; 
  Considerato che  tra  le  prescrizioni  del  succitato  parere  del
Sottocomitato e' stato anche richiesto che gli oneri derivanti  dalla
modifica  ricadano  a  totale  carico  delle   risorse   direttamente
acquisite dall'ANAS; 
  Tenuto conto delle motivazioni addotte dall'ANAS nella citata  nota
CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, in ordine al fatto che l'utilizzo
di un'unica denominazione per la tratta Napoli-Pompei-Salerno  e  per
la tratta Salerno-Reggio Calabria causa non solo disorientamento  tra
gli utenti, ma anche incertezza sull'individuazione del luogo ove far
convergere, in caso di sinistro, i soccorsi e le forze dell'ordine; 
  Tutto quanto sopra visto e considerato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Ridenominazione autostrada A2 
                e cambio dei capisaldi di itinerario 
 
  1. L'autostrada A3, tratto ricadente tra lo svincolo  di  Fratte  e
Villa San Giovanni, ed il raccordo autostradale R.A. 02,  tratto  tra
lo svincolo con la A30 in localita' Fisciano (Salerno) e lo  svincolo
di Fratte (Salerno), sono ridenominate autostrada A2 «Autostrada  del
Mediterraneo» con  i  seguenti  capisaldi  di  itinerario:  km  0,000
svincolo con l'A30 in localita' Fisciano (Salerno) - km 432,200 Villa
San Giovanni (Reggio Calabria). 
  2. Ai  fini  delle  indicazioni  da  riportarsi  sulla  segnaletica
stradale, i capisaldi sono costituiti da «Salerno» in direzione  nord
e «Reggio Calabria» in direzione sud.