IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 1-bis, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante la «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», il quale prevede che «Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante»; Viste le note CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, CDG-0219916-P del 28 aprile 2017 e CDG-0259606-P del 19 maggio 2017, con le quali la societa' ANAS S.p.A. ha chiesto il cambio di denominazione dell'autostrada A3 tratto «Salerno-Reggio Calabria» in autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» con caposaldo di itinerario iniziale al km 8,035 del raccordo autostradale R.A. 02 «Salerno-Avellino» e caposaldo di itinerario finale a Villa San Giovanni; Considerato che la suddetta richiesta comporta, oltre alla ridenominazione del tratto di autostrada A3 gestito da ANAS, anche la ridenominazione della diramazione Napoli, della diramazione Reggio Calabria e del raccordo autostradale R.A. 02, con relativa modifica dei capisaldi di itinerario; Considerato che la rete interessata dalla ridenominazione e' gia' classificata quale rete di interesse nazionale, sebbene varino i capisaldi di itinerario e che tale variazione, quindi, non comporta alcuna modifica o integrazione della rete stradale esistente ma determina una differente classificazione di un tratto della rete esistente, limitato a soli 8 km del raccordo autostradale R.A. 02, che da rete «stradale» diventa rete «autostradale»; Considerato che, in relazione ai suddetti 8 km, l'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 22 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 31 ottobre 1967, ha gia' riconosciuto il predetto R.A. 02 come autostrada, con la denominazione di «Raccordo autostradale Salerno-Avellino», che successivamente e' stato inserito nella tabella della rete stradale; Ritenuto, pertanto, che alla fattispecie in oggetto, che modifica le tabelle allegate al decreto legislativo n. 461 del 1999, e' possibile applicare il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 1-bis, comma 3, e procedere alla ridenominazione richiesta dall'ANAS tramite decreto del Ministro; Vista la nota n. 4334 del 17 maggio u.s., con la quale la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha interessato della questione il sottocomitato per la toponomastica, tenuto conto delle implicazioni che il cambio di denominazione comporta sulla segnaletica delle autostrade in concessione (A3 Napoli-Pompei-Salerno, gestito dalla societa' Autostrade Meridionali, e A30 Caserta-Salerno, gestita da ASPI), interferite dalla rete oggetto della proposta; Visto il parere rilasciato in data 26 maggio 2017, con il quale il sottocomitato per la toponomastica ha espresso il proprio avviso favorevole alla richiesta di cambio di denominazione con prescrizioni; Considerato che tra le prescrizioni del succitato parere del Sottocomitato e' stato anche richiesto che gli oneri derivanti dalla modifica ricadano a totale carico delle risorse direttamente acquisite dall'ANAS; Tenuto conto delle motivazioni addotte dall'ANAS nella citata nota CDG-0139421-P del 26 novembre 2015, in ordine al fatto che l'utilizzo di un'unica denominazione per la tratta Napoli-Pompei-Salerno e per la tratta Salerno-Reggio Calabria causa non solo disorientamento tra gli utenti, ma anche incertezza sull'individuazione del luogo ove far convergere, in caso di sinistro, i soccorsi e le forze dell'ordine; Tutto quanto sopra visto e considerato; Decreta: Art. 1 Ridenominazione autostrada A2 e cambio dei capisaldi di itinerario 1. L'autostrada A3, tratto ricadente tra lo svincolo di Fratte e Villa San Giovanni, ed il raccordo autostradale R.A. 02, tratto tra lo svincolo con la A30 in localita' Fisciano (Salerno) e lo svincolo di Fratte (Salerno), sono ridenominate autostrada A2 «Autostrada del Mediterraneo» con i seguenti capisaldi di itinerario: km 0,000 svincolo con l'A30 in localita' Fisciano (Salerno) - km 432,200 Villa San Giovanni (Reggio Calabria). 2. Ai fini delle indicazioni da riportarsi sulla segnaletica stradale, i capisaldi sono costituiti da «Salerno» in direzione nord e «Reggio Calabria» in direzione sud.