IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»; Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorita' competente dovra' tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C n. 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante: «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011, recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto proprio decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale sono stati emanati criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerata l'opportunita' di meglio chiarire le modalita' di applicazione dei criteri indicati nel citato decreto n. 141/2016; Considerata l'opportunita' di rivedere i valori dei coefficienti posti a riferimento negli allegati tecnici del citato decreto n. 141/2016, alla luce degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti in merito alla estensione ed onerosita' delle attivita' di ripristino ambientale storicamente resesi necessarie, anche sulla base delle esperienze relative alla bonifica dei siti di interesse nazionale; Considerati i primi esiti istruttori relativi ai procedimenti di validazione delle relazioni di riferimento presentate per gli impianti di competenza statale; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto ministeriale n. 141/2016 1. L'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 141 del 26 maggio 2016 e' sostituito con l'Allegato A al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 28 aprile 2017 Il Ministro: Galletti Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2179