IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, dalla quale  si  rileva  che  l'ente  non
persegue lo scopo mutualistico, gli unici  proventi  derivano  da  un
locale di proprieta' concesso in locazione ad un  unico  socio  e  la
compagine sociale non viene coinvolta nella gestione delle  attivita'
della cooperativa; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Preso atto  della  nota  dell'11  gennaio  2016  con  la  quale  la
Cooperativa faceva pervenire le proprie controdeduzioni  nelle  quali
chiedeva di interrompere il procedimento finalizzato all'adozione del
provvedimento proposto; 
  Vista la nota n. 109384 trasmessa con posta certificata in data  19
aprile   2016   con   la   quale   questo   ufficio   non   ritenendo
sufficientemente  esaustive  le  motivazione   addotte   dal   legale
rappresentante richiedeva chiarimenti; 
  Considerato che dalla succitata richiesta non sono  stati  prodotti
ulteriori chiarimenti e/o osservazioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 2 gennaio 2017 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del Codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di  incarichi  ex  artt.
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del Codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa  dell'art.  2545-septiesdecies  del  Codice
civile, con nomina del commissario liquidatore - Soc. coop.  «Circolo
Ricreativo   Braido   e   Turchetto   -   Societa'   cooperativa    a
responsabilita' limitata», con sede  in  Vittorio  Veneto  (Treviso),
(codice fiscale n. 00678010265), e' sciolta per atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile.