IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, dalla quale  si  rileva  che  l'ente  non
persegue lo scopo mutualistico in quanto  la  compagine  sociale  non
viene coinvolta nella gestione della cooperativa che  si  concretizza
nel concedere in affitto il terreno agricolo di proprieta'  dell'ente
alla S.S.  riconducibile  al  socio  ed  amministratore  unico  della
cooperativa; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, dalla quale si evince che la cooperativa  non
deposita i bilanci da oltre due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 20 gennaio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del Codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di  incarichi  ex  artt.
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del Codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Societa' Agricola  Cooperativa  Trepponti»
con sede in Loria (Treviso),  (codice  fiscale  n.  01330290386),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del Codice civile.