IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    l'art. 214, comma 2, lettere  d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di   prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    l'art. 216, comma 1 e comma  27,  che  prevedono  rispettivamente
che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione  di  impatto
ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in  vigore
del suddetto decreto legislativo n.  50/2016  secondo  la  disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo  n.  163/2006,  sono   concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11 e all'art. 216, comma 27,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del  previgente  decreto  legislativo  n.
163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il  primo
Programma   delle   infrastrutture    strategiche,    che    include,
nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi  urbani»,  l'infrastruttura
«Torino metropolitana», e,  nell'allegato  2,  la  «Metropolitana  di
Torino (tratte 3, 4, 6)» e vista la delibera 1° agosto  2014,  n.  26
(Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato  ha
espresso parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  al  Documento  di
economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella  «Tabella  0
Programma    delle    infrastrutture    strategiche»,     nell'ambito
dell'infrastruttura «Torino -  metropolitana»,  l'intervento  «Torino
metropolitana, tratta 3, Collegno-Cascine Vica»; 
  Considerato che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa  nell'Intesa
generale quadro tra il Governo e la  Regione  Piemonte,  sottoscritta
l'11 aprile 2003, al punto «Sistemi urbani e metropolitane»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e integrazioni e  i
compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo  decreto  sono  stati
trasferiti alle direzioni generali  competenti  del  Ministero,  alle
quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    la  legge  16  gennaio  2003,   n.   3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    la  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n.  217,  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
    le delibere 27 dicembre  2002,  n.  143  (Gazzetta  Ufficiale  n.
87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  140/2003)  e  29
settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le  quali
questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del  CUP  e
ha stabilito che il CUP deve essere riportato su  tutti  i  documenti
amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed  informatici  relativi  a
progetti d'investimento  pubblico  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del  citato  decreto  legislativo  n.  163/2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 50/2016; 
    la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n.  15  (Gazzetta
Ufficiale n. 155/2015), che, ai sensi del comma 3 del richiamato art.
36 del decreto-legge n. 90/2014, aggiorna le modalita'  di  esercizio
del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio
2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige  Gazzetta
Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, con  il  quale  e'  stato  costituito  il  Comitato  di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)  e
vista la nota 5  novembre  2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
coordinatore del predetto CCASGO ha esposto le linee guida varate dal
Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la legge della Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40,  con
la quale, tra l'altro,  i)  all'art.  4,  sono  stati  individuati  i
progetti da sottoporre alla fase di verifica dell'impatto  ambientale
«quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette», tra  i
quali  figurano  i  progetti  di  competenza  del   Comune   di   cui
all'allegato B3, che comprendono i  «sistemi  di  trasporto  a  guida
vincolata  (tramvie  e  metropolitane)  o  linee   simili   di   tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto  di
passeggeri» e ii) all'art. 10, e' stato previsto che, «ove  occorra»,
«l'esclusione dalla fase di valutazione» possa essere subordinata  «a
specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei  successivi
provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla
legge  11  novembre  2014,  n.  164,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e visto in particolare l'art. 3, che: 
    ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui
all'art. 18, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    al comma 2, ha stabilito che con uno o piu' decreti del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  siano  finanziati,  a  valere  sulle
risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro,  gli  interventi  di
cui alla lettera c) del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile
2015  e  cantierabili  entro  il  31  ottobre  2015»,   compresa   la
«metropolitana di Torino»; 
    al comma 3-bis  ha  stabilito  che,  ai  fini  della  revoca  dei
finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di  cantierabilita'
si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di
cui al  comma  2,  sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
dell'effettiva disponibilita' delle risorse»; 
    al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto delle  condizioni
fissate  dal  comma  3-bis  determina  la  revoca  del  finanziamento
assegnato; 
  Visto  il  decreto  4  marzo  2015,  n.  82,  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro,  ha  quantificato  i
finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art.
3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133/2014,  tra  cui  100
milioni di euro per il «sistema  metropolitana  di  Torino  linea  1,
tratta 3 Collegno-Cascine Vica, 1ª fase funzionale acquisto e posa in
opera del sistema VAL (Veicolo Automatico  Leggero)  (90  milioni  di
euro) e  progettazione  preliminare  e  prospezioni  linea  2  Torino
Rebaudengo Mirafiori (10 milioni di euro)», imputati per 5 milioni di
euro sull'anno 2015, 7 milioni di euro sull'anno 2016, 48 milioni  di
euro sull'anno 2017 e 40 milioni di euro sull'anno 2018; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
che in tabella E, relativa  all'evidenziazione  dei  rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi da  iscrivere  in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi
pluriennali,  ha  rimodulato  le  suddette  risorse  destinate   alla
metropolitana di Torino per gli anni 2016  e  2017,  quantificandole,
rispettivamente, in 48 e in 7 milioni di euro; 
  Visto il decreto 2  dicembre  2016,  n.  420,  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze che, tenuto conto della  necessita'  di
realizzare le suddette  opere  del  sistema  VAL  solo  dopo  l'avvio
dell'infrastruttura sulla quale  le  stesse  dovranno  insistere,  ha
precisato che il finanziamento di 100  milioni  di  euro  di  cui  al
richiamato  decreto  n.  82/2015  deve  intendersi   destinato   alla
«metropolitana di Torino: linea 1, tratta 3 Collegno-Cascine Vica, 1°
lotto funzionale Fermi-Collegno centro» per 90 milioni di euro e alla
progettazione preliminare e prospezioni  linea  2  Torino  Rebaudengo
Mirafiori per 10 milioni di euro; 
  Viste le delibere 31 gennaio 2008,  n.  9  (Gazzetta  Ufficiale  n.
14/2009), 8 maggio 2009, n. 12 (Gazzetta Ufficiale n.  170/2009),  26
giugno 2009, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 243/2009 -  errata  corrige
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  257/2009)  e  23  marzo  2012,  n.  24
(Gazzetta  Ufficiale  n.  121/2012),  con  le  quali,   relativamente
all'intervento  denominato  «Prolungamento  della   linea   1   della
metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi», questo Comitato
ha, tra l'altro, approvato il  progetto  preliminare  e  il  progetto
definitivo  e  ha  individuato  a  partire  dal  2012   il   soggetto
aggiudicatore in Infratrasporti.To s.r.l. (Infra.To),  il  cui  unico
socio e' il Comune di Torino; 
  Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 54, con la  quale  e'  stato
approvato il  Piano  operativo  infrastrutture  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, finanziato a carico delle risorse del
Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 e nel cui ambito  e'  stato
previsto  il  finanziamento  di  33,7  milioni   di   euro   per   il
prolungamento ovest della metropolitana di Torino; 
  Vista la nota 19 gennaio 2017, n. 1979, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha   chiesto   l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima seduta  utile  di  questo  Comitato
dell'argomento  «Metropolitana   leggera   automatica   linea   1   -
prolungamento  ovest  Collegno-Cascine  Vica,  1°  lotto   funzionale
Fermi-Collegno centro», trasmettendo  la  documentazione  istruttoria
per l'approvazione del relativo progetto definitivo; 
  Viste le note 27 gennaio 2017, n. 604, 2 febbraio 2017, n. 769,  16
febbraio 2017, n. 1193, 28 febbraio 2017, n. 1477, 28 febbraio  2017,
n. 1496 e 2 marzo 2017, n. 1544, con le quali e' stata  integrata  la
citata documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero e
in particolare: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      che la linea 1 della metropolitana automatica di Torino  e'  in
funzione  nella  tratta  Fermi-Lingotto  ed  e'  in  costruzione   il
prolungamento verso sud, per la tratta Lingotto-Bengasi; 
      che in un quadro programmatico di lungo periodo e' previsto  lo
sviluppo della linea 1 verso ovest, con graduale estensione, fino  ad
arrivare a Rosta, intercettando, ai confini dell'area conurbata,  una
quota significativa di mobilita' proveniente dalle direttrici di Susa
e Giaveno; 
      che, con riferimento all'ora di punta del mattino, nella fascia
oraria 7.30-8.30, con il prolungamento da Fermi (Comune di  Collegno)
a Cascine Vica la linea 1 raggiungerebbe  56.100  passeggeri,  e  con
l'ulteriore prolungamento in corso di realizzazione fino a Bengasi  i
passeggeri aumenterebbero a 59.700; 
      che  la   realizzazione   della   tratta   Fermi-Cascine   Vica
costituisce  una  prima  fase  del  suddetto   prolungamento   ovest,
dall'attuale stazione terminale Fermi, nel Comune di  Collegno  (TO),
fino  alla  stazione  Cascine  Vica,  in  corrispondenza  di   piazza
Togliatti, nel Comune di Rivoli (TO); 
      che,  relativamente  al  progetto  preliminare   del   suddetto
prolungamento, la Regione Piemonte ha adottato la delibera di  giunta
6 marzo 2006,  n.  8-2287,  con  la  quale:  i)  ha  espresso  parere
favorevole sul progetto stesso, ii) ha ritenuto che sussistessero  «i
presupposti per l'intesa  sulla  localizzazione  del  corridoio»  del
relativo  tracciato,  iii)  ha  ritenuto  che  non  sussistessero   i
presupposti per l'esclusione del progetto dalla fase di VIA; 
      che,  rilevata  la  necessita',  tra  l'altro,   di   garantire
l'interscambio  con  la  stazione   ferroviaria   di   Collegno,   la
compatibilita'  del  tracciato  con  un  futuro  interramento   della
tangenziale  ovest  di  Torino  e  la  realizzazione   di   parcheggi
d'interscambio, e' stato elaborato un nuovo progetto, per il quale, a
giugno  2008,  il  Comune  di  Torino  ha  formulato   l'istanza   di
sottoposizione dalla fase di verifica  VIA,  ai  sensi  della  citata
legge regionale n. 40/1998; 
      che il nuovo progetto preliminare prevedeva,  tra  l'altro,  la
realizzazione di circa 3,4 km di galleria di linea, di 4 stazioni  ad
unico livello (Certosa, Collegno centro,  Leumann  e  Cascine  Vica),
sotterranee,  ad  eccezione  di  quella  parzialmente  interrata   di
Certosa, di tre  pozzi  d'intertratta  e  uno  di  fine  tratta,  dei
relativi impianti di sistema, dell'ampliamento dell'attuale  deposito
treni e del parcheggio  d'interscambio  presso  la  stazione  Cascine
Vica; 
      che, rispetto all'iniziale progetto  preliminare,  la  versione
aggiornata del progetto comprendeva tra l'altro il citato  parcheggio
d'interscambio, la revisione del tracciato con riposizionamento della
stazione  Certosa  per  consentire  l'avvicinamento   alla   stazione
ferroviaria di Collegno e l'arretramento della stazione Cascine Vica,
per  rendere  compatibile  il  tracciato  della   metropolitana   con
l'eventuale  interramento  della  tangenziale  ovest  di  Torino   in
corrispondenza dello svincolo Rivoli - Corso Francia; 
      che, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 40/1998, la
VIA su tale progetto e'  di  competenza  dei  Comuni  di  Collegno  e
Rivoli,  territorialmente  interessati,  e  che,  a   seguito   della
richiesta  di  tali  Comuni  di  unificazione  dei  procedimenti   di
rispettiva competenza e dell'endoprocedimento regionale ai sensi  del
decreto legislativo n. 163/2006, il progetto e'  stato  inoltrato  al
Nucleo centrale  dell'Organo  tecnico  regionale,  per  l'avvalimento
della  Regione  Piemonte  ai  fini  della  verifica  di   valutazione
dell'impatto ambientale; 
      che,  tenuto  conto  delle  valutazioni  del  suddetto   Organo
tecnico, con delibera di giunta  27  ottobre  2008,  n.  18-9900,  la
Regione Piemonte i) ha ritenuto  che  tale  progetto  potesse  essere
escluso dalla fase di VIA ai sensi dell'art. 12  della  citata  legge
regionale  n.   40/1998,   subordinatamente   all'ottemperanza   alle
prescrizioni riportate nella  delibera  stessa,  e  ii)  ha  ribadito
quanto espresso nella propria delibera di giunta  6  marzo  2006,  n.
8-2287,  in  merito  alla  sussistenza   dei   presupposti   per   la
localizzazione del tracciato; 
      che, con nota di settembre 2009,  il  progetto  preliminare  e'
stato trasmesso all'allora  Struttura  tecnica  di  missione  e  alla
Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi per  la
richiesta di finanziamento ai sensi della legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza che sia poi stato trasmesso a questo Comitato; 
      che il progetto definitivo dell'intervento interessa una tratta
di  circa  3,7  km,   interamente   sotterranea,   e   comprende   la
realizzazione delle 4 stazioni Certosa, Collegno  centro,  Leumann  e
Cascine Vica, di 4 pozzi d'intertratta e di un pozzo  terminale,  del
parcheggio d'interscambio sotterraneo a 3 livelli presso la  stazione
terminale di Cascine Vica e dell'ampliamento dell'esistente  deposito
treni, collocato nel comprensorio tecnico  di  Collegno,  nonche'  la
fornitura di 8 treni; 
      che tale progetto definitivo ha recepito esigenze intervenute a
valle dell'approvazione del progetto preliminare e,  in  particolare,
i) la richiesta dei Comuni di Collegno e di Rivoli, di  prevedere  la
possibilita' di accedere  ad  entrambe  le  direzioni  di  marcia  da
entrambi i lati di corso Francia, permettendo il sottoattraversamento
pedonale dello stesso, ii) la necessita' di ridurre  l'impatto  della
costruzione della galleria di linea in superficie  (rumore,  polveri,
viabilita',  ...)  e  sul  sistema  dei  sottoservizi  esistenti   in
corrispondenza  del  sottoattraversamento  ferroviario  di   via   S.
Massimo, di corso Pastrengo,  di  via  Risorgimento  (nel  Comune  di
Collegno) e di corso Francia (nei Comuni di Collegno  e  di  Rivoli),
iii)  l'obbligo  di  salvaguardare  il  complesso  della  Certosa  di
Collegno, recentemente assoggettato a provvedimento di tutela, iv) la
necessita' di limitare al minimo l'impatto  sulla  linea  ferroviaria
RF1 Torino-Modane, sottoattraversata in corrispondenza della stazione
Certosa, v) l'obbligo di salvaguardare il deposito tramviario  Regina
Margherita, tra via Risorgimento e corso  Francia,  sottoattraversato
dall'opera in progetto e recentemente assoggettato a vincolo; 
      che il progetto definitivo si differenzia  dal  preliminare  in
particolare per la diversa configurazione sia delle stazioni Collegno
centro, Leumann e Cascine Vica, da realizzare a maggior profondita' e
a due livelli anziche' a uno, sia di una sezione  della  galleria  di
linea, tra l'incrocio di via De Amicis con via S. Massimo  e  Cascine
Vica, anch'essa da realizzare a maggior profondita'  con  conseguente
variazione della tipologia costruttiva, che  passa  da  galleria  con
esecuzione dalla superficie a galleria profonda eseguita a foro cieco
di  tipo  tradizionale,  con  consolidamenti  prevalentemente   dalla
superficie; 
      che l'avviso di avvio  del  procedimento  di  dichiarazione  di
pubblica utilita' e'  stato  notificato  il  22  dicembre  2014  alle
singole ditte, e' stato pubblicato il 24 dicembre 2014 sui quotidiani
«La Stampa» e «La Repubblica» e il medesimo giorno e'  stato  affisso
all'albo pretorio dei comuni di Collegno e Rivoli; 
      che,   su   delega   dei   comuni   di   Rivoli   e   Collegno,
territorialmente  interessati  dalla   realizzazione   della   tratta
Fermi-Cascine  Vica,  che  si  sono  espressi  con   delibera   delle
rispettive giunte 10 febbraio 2015, n. 39, e 11 febbraio 2015, n. 29,
a febbraio  2015  il  Comune  di  Torino  ha  trasmesso  il  progetto
definitivo del prolungamento ovest della linea 1 della  metropolitana
al Ministero e alle altre amministrazioni ed  enti  interessati  alla
realizzazione dell'intervento; 
      che il citato progetto definitivo del prolungamento ovest della
linea 1 e' stato approvato in linea tecnica dai Comuni di Torino (con
delibera di giunta 17  febbraio  2015,  n.  589/034),  Collegno  (con
delibera di giunta 18 marzo 2015, n. 65) e Rivoli  (con  delibera  di
giunta 31 marzo 2015, n. 92); 
      che la Conferenza di servizi, convocata il 14  settembre  2015,
e' stata conclusa il 5 ottobre 2015 e che, secondo il  Ministero,  le
prescrizioni  scaturite  dalla  Conferenza  stessa  «non   comportano
modifiche sostanziali al progetto» e gli «eventuali  ulteriori  costi
potrebbero essere  assorbiti»  dalla  voce  «imprevisti»  del  quadro
economico; 
      che, con nota di settembre 2015, la Soprintendenza archeologica
del Piemonte ha espresso le valutazioni di propria competenza, tenuto
conto che il  progetto  preliminare  dell'intervento  non  era  stato
integrato con le indagini archeologiche preventive; 
      che con delibera di giunta 19  ottobre  2015,  n.  22-2277,  la
Regione Piemonte, ha, tra l'altro,  evidenziato  che  non  emergevano
«elementi urbanistici ostativi al prosieguo dell'iter procedurale» ed
espresso parere favorevole, con prescrizioni e  raccomandazioni,  sul
progetto definitivo dell'intero prolungamento Collegno-Cascine Vica; 
      che, ad aprile 2016,  il  sindaco  di  Torino,  considerate  le
risorse  statali  e   regionali   gia'   indicate   disponibili   per
l'intervento, ha chiesto l'assegnazione di ulteriori risorse  statali
per consentire il finanziamento di  un  primo  lotto  funzionale  del
succitato prolungamento; 
      che l'intero prolungamento puo' essere  suddiviso  in  3  lotti
funzionali, di cui il primo, a proseguimento della tratta  esistente,
comprende la tratta dalla stazione Fermi a Collegno  centro,  con  le
due stazioni Certosa e Collegno centro; 
      che, in particolare,  il  1°  lotto  funzionale  Fermi-Collegno
centro,  del   cui   progetto   definitivo   il   Ministero   propone
l'approvazione, ha  una  lunghezza  di  circa  1,7  km,  parte  dalla
predisposizione del «salto  di  montone»  realizzato  nel  tratto  di
galleria artificiale tra il comprensorio tecnico  di  Collegno  e  la
linea stessa, in corrispondenza della stazione Fermi, e comprende  le
due 2 stazioni  Certosa  e  Collegno  centro,  2  pozzi  ventilazione
d'intertratta ed il pozzo terminale di fine tratta del lotto stesso; 
      che  in  tale  lotto  la  stazione   Collegno   centro   assume
temporaneamente le funzioni di capolinea, a breve distanza  dall'asse
della predetta stazione e'  collocato  il  pozzo  terminale  di  fine
tratta e, a 10 m da tale pozzo, e'  stata  collocata  la  fine  della
linea,  con  previsione  dell'inversione   dei   treni   tramite   la
comunicazione semplice ubicata nel retrostazione; 
      che nel  progetto  del  lotto  in  esame  non  e'  prevista  la
fornitura di ulteriori veicoli e che cio' non altera le modalita'  di
esercizio della linea; 
      che, con nota di giugno 2016, Infra.To, soggetto  aggiudicatore
dell'intervento, ha trasmesso al Ministero il progetto definitivo del
1° lotto funzionale Fermi-Collegno centro; 
      che con voto  27  luglio  2016,  n.  75,  il  Comitato  tecnico
permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi ha espresso  parere  favorevole,  con  osservazioni,  in  linea
tecnico-economica sull'intero progetto definitivo  del  prolungamento
dalla stazione Fermi (Comune di Collegno) a Cascine  Vica  e  sul  1°
lotto funzionale, dalla stazione Fermi a Collegno  centro,  e  parere
favorevole ai  fini  del  rilascio  del  nulla  osta  ai  fini  della
sicurezza   sul   progetto   definitivo    delle    relative    opere
infrastrutturali e delle opere non di  sistema,  subordinatamente  ad
alcune considerazioni; 
      che, con delibera di giunta 13 febbraio 2017,  n.  26-4664,  la
Regione ha ribadito che non esistono  elementi  urbanistici  ostativi
all'intesa sulla localizzazione del  progetto  definitivo  in  esame,
coerentemente con  quanto  riportato  nelle  precedenti  delibere  di
giunta 6 marzo 2006, n. 8-2287, 27 ottobre 2008,  n.  18-9900,  e  19
ottobre 2015, n. 22-2277; 
      che il Comune di Collegno, con delibera di giunta  24  febbraio
2017, n. 46, integrativa della precedente delibera n. 65/2015,  e  il
Comune di Rivoli, con delibera di giunta 24  febbraio  2017,  n.  62,
integrativa della precedente delibera n. 92/2015, hanno i) confermato
che il progetto definitivo e' conforme al preliminare  sul  quale  e'
stata espletata la fase di verifica della procedura  di  VIA  di  cui
alla legge regionale n. 40/1998,  le  cui  risultanze,  vale  a  dire
l'esclusione del progetto, con prescrizioni, dalla successiva fase di
valutazione,  sono  confluite  nella   deliberazione   della   giunta
regionale 27 ottobre 2008, n.  18-9900,  e  ii)  ritenuto  verificata
l'ottemperanza alle prescrizioni ambientali riportate nella  predetta
delibera di giunta n.  18-9900,  comprensive  di  quelle  conseguenti
all'espletamento della fase di verifica della procedura di VIA; 
      che tra gli elaborati di progetto sono incluse, tra l'altro, le
planimetrie generali esplicative relative ai sottoservizi  (elaborati
MTL1T3A0 DSOTGENS000.1 e  MTL1T3A0  DSOTGENS000.2),  e  le  relazioni
generali  relative  all'indagine  sottoservizi  (elaborato   MTL1T3A0
DSOTGENR001), allo spostamento dei sottoservizi  (elaborato  MTL1T3A0
DOTGENR001), e ai relativi rimborsi  degli  enti  gestori  (elaborato
MTL1T3A0 DZOOGENR004), nonche' la relazione relativa  agli  espropri,
agli  asservimenti  e  alle   occupazioni   temporanee,   comprensiva
dell'elenco delle ditte espropriate (elaborato MTL1T3A0 DESPGENR001); 
      che  il  Ministero  ha  proposto,  in  apposito  allegato  alla
relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto definitivo relativo al
solo 1° lotto  funzionale,  esponendo  le  motivazioni  nei  casi  di
mancato o parziale recepimento delle stesse; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      che il soggetto aggiudicatore  e'  Infra.to,  societa'  il  cui
unico socio e' il Comune di Torino; 
      che il CUP dell'intervento e' J34C03000000001; 
      che la procedura di affidamento dell'appalto prevede  una  gara
per la redazione del progetto esecutivo e  successivamente  una  gara
per l'esecuzione dei lavori relativi alle opere civili, mentre per le
opere di sistema e il materiale rotabile si  ricorrera'  allo  stesso
sistemista che ha operato per le altre tratte,  in  quanto  unico  in
grado di fornire il sistema VAL; 
      che, come riportato nella scheda di  delibera  n.  63/2003,  il
cronoprogramma dell'intervento prevede un totale di 60 mesi, di cui 6
mesi per le residue attivita' progettuali e autorizzative, 6 mesi per
gara e appalto dei lavori, 46 mesi per la realizzazione delle opere e
2 mesi per la messa in esercizio; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      che il costo del progetto preliminare approvato dal  Comune  di
Torino nel  2009,  relativo  all'intero  prolungamento  Fermi-Cascine
Vica, ammontava a 304,320 milioni di euro (al netto dell'IVA); 
      che il costo del progetto definitivo del suddetto collegamento,
elaborato in base a prezziari 2014 della Regione Piemonte e  di  Rete
Ferroviaria Italiana, ammonta a 304,320 milioni  di  euro  (al  netto
dell'IVA), di cui 147,210 milioni di euro per opere civili e impianti
non di sistema e 157,110 milioni di euro per impianti  di  sistema  e
materiale rotabile; 
      che i  maggiori  costi  del  progetto  definitivo  rispetto  al
preliminare, soprattutto per  opere  civili,  sono  stati  compensati
dalla riduzione  di  costo  delle  voci  «viabilita'  e  sistemazioni
superficiali»,     «sottoservizi»     e     «imprevisti»,     nonche'
dall'ottimizzazione e dalla conseguente  riduzione  dei  costi  delle
opere di sistema, con invarianza del costo totale del progetto; 
      che il costo del progetto  non  include  l'IVA,  in  quanto  il
soggetto aggiudicatore e' in grado di recuperarla; 
      che, tenuto conto delle limitate risorse  disponibili  e  della
necessita' di avviare tempestivamente l'intervento, il  Ministero  ha
proposto l'approvazione del  progetto  definitivo  del  succitato  1°
lotto funzionale  dell'intervento,  il  cui  costo  ammonta  a  123,7
milioni di euro, di cui 68,949 milioni di euro  per  opere  civili  e
impianti non di sistema e 54,751 milioni  di  euro  per  impianti  di
sistema; 
      che  un'iniziale  proposta  di  finanziamento  del  lotto,  poi
superata, prevedeva l'utilizzo di i) 107 milioni di euro  di  risorse
statali, di cui 90 milioni di euro a valere sulle risorse di  cui  al
decreto-legge  n.   133/2014,   previa   adozione   di   un   decreto
interministeriale che destinasse al lotto stesso il finanziamento che
il  decreto  interministeriale  n.  82/2015  assegnava  solo  per  la
fornitura del sistema VAL, e  17  milioni  di  euro  a  valere  sulle
risorse derivanti dalla revoca  del  finanziamento  assegnato  ad  un
intervento del Comune di Latina, ai sensi  della  legge  26  febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni e integrazioni, e  ii)  16,7
milioni di euro a carico della Regione  Piemonte,  che  avrebbe  reso
disponibile uno «stralcio anticipatorio» delle risorse del  Programma
attuativo regionale (PAR) a carico  del  Fondo  sviluppo  e  coesione
(FSC) 2014-2020; 
      che il finanziamento dell'intervento e' invece  stato  previsto
nella proposta finale sottoposta al CIPE i) per 90 milioni di euro  a
carico delle richiamate risorse di cui al decreto-legge n.  133/2014,
come previsto dal decreto interministeriale n. 420/2016,  e  ii)  per
33,7  milioni  di  euro  a  carico  delle  risorse   FSC   2014-2020,
nell'ambito del Piano operativo infrastrutture  e  trasporti  di  cui
alla delibera di questo Comitato n. 54/2016; 
  Vista la nota 3 febbraio 2017, n. 3280, con la quale  il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha  comunicato  di
aver formulato parere favorevole sull'intervento,  con  prescrizioni,
tramite l'allora Soprintendenza belle arti e paesaggio per il  Comune
di Torino, che si e' espressa con nota del 22 settembre 2015; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 3 marzo 2017,  n.  1068,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta l'avviso favorevole del ministero dell'economia
e delle finanze e degli altri  Ministri  e  Sottosegretari  di  Stato
presenti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
  1.1 Ai sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli
articoli 214, comma 11, e 216, comma 27, del decreto  legislativo  n.
50/2016,  e  del  decreto  legislativo  n.  163/2006   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  da   cui   deriva   la   sostanziale
applicabilita'  della  previgente  disciplina,  di  cui  al   decreto
legislativo  in  ultimo  citato,  a   tutte   le   procedure,   anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare  ai
sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  167,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni  e  integrazioni,
nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327/2001, e' approvato, con le prescrizioni e  le
raccomandazioni di cui al successivo punto 1.6, anche ai  fini  della
compatibilita'   ambientale,   della   localizzazione    urbanistica,
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione di pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo  della
«Metropolitana leggera automatica di Torino  linea  1,  prolungamento
Fermi-Cascine Vica - 1° lotto funzionale Fermi-Collegno centro». 
  1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione
di tutte le opere, prestazioni  e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato al precedente punto 1.1. 
  1.3 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni  fine  urbanistico  e
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  punto  1.1,  come
riportato nella precedente presa d'atto,  e'  quantificato  in  123,7
milioni di euro, al netto di IVA. 
  1.5 L'efficacia dell'approvazione del progetto definitivo di cui al
punto 1.1 e' subordinata alla registrazione, da parte della Corte dei
conti, del decreto interministeriale n. 420/2016, che ha destinato al
progetto stesso 90 milioni di euro a valere  sulle  risorse  previste
dal decreto-legge n. 133/2014, e della delibera di questo Comitato n.
54/2016,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Piano   operativo
infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, finanziato a carico delle risorse del FSC 2014-2020 e  nel
cui ambito sono stati destinati al suddetto progetto 33,7 milioni  di
euro. 
  1.6 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda
parte  del  medesimo  allegato  1.   L'ottemperanza   alle   suddette
prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite  di
spesa di cui al precedente  punto  1.4.  Il  soggetto  aggiudicatone,
qualora ritenga di  non  poter  dare  seguito  a  qualcuna  di  dette
raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo
da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,  se
del caso, misure alternative. 
  1.7 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, il programma di risoluzione delle interferenze  di  cui
agli elaborati progettuali allegati alla  documentazione  istruttoria
trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  1.8 Le indicazioni relative al piano  particellare  degli  espropri
sono ugualmente allegate alla  documentazione  istruttoria  trasmessa
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
2. Disposizioni finali 
  2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto di cui al precedente punto 1.1. 
  2.2 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.6. I competenti  uffici  della  Regione  Piemonte  procederanno  ad
effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle  prescrizioni
e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai
sensi della vigente normativa regionale. 
  2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 e poste dallo stesso Ministero. 
  2.5 In relazione alle indicazioni  di  cui  alla  citata  nota  del
coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle  grandi  opere,  i  bandi  di  gara  per  l'affidamento   della
progettazione  esecutiva  e  dell'esecuzione  delle  opere   dovranno
contenere  una  clausola  che   ponga   a   carico   dell'appaltatore
adempimenti ulteriori  rispetto  alla  vigente  normativa,  intesi  a
rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, e che  preveda  forme
di monitoraggio durante l'esecuzione delle opere stesse: i  contenuti
di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  2.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il  monitoraggio
ai sensi del  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato
flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1  della
legge n. 144/1999. A regime, tracciato e  modalita'  di  scambio  dei
dati saranno  definiti  con  un  protocollo  tecnico  tra  Ragioneria
generale dello Stato e DIPE,  da  redigersi  ai  sensi  dello  stesso
decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  2.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  2.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il Segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 21 giugno 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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