Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; Vista la delibera del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017 di proroga dello stato di emergenza al 18 agosto 2017 per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2017, n. 9, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari» e, in particolare, il comma 1 che, alla lettera e), stabilisce che il commissario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14; Visto l'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che disciplina, tra l'altro, la concessione di contributi per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, finalizzati, oltre che alla riparazione e al ripristino degli edifici, anche agli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, prevedendo anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture interessate, esplicitamente includendovi, alla lettera a), anche gli immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42/2004; Visto il comma 9 del citato art. 14, il quale prevede che per la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c) si promuove un Protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la ricostruzione, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati; Preso atto che il detto Protocollo di intesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2016, definisce le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione; Visto l'art. 15-bis, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare: il comma 2, il quale dispone che i comuni possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici; il comma 3, il quale prevede che le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici; Vista la circolare esplicativa del citato art. 15-bis emanata dal Dipartimento di protezione civile il 22 dicembre 2016, con la quale si specifica che l'intervento di messa in sicurezza del bene culturale puo' essere realizzato dal proprietario, possessore o detentore dei beni sia pubblici che privati, disponendosi altresi' le modalita' operative attraverso le quali gli enti ecclesiastici attuatori possano immediatamente avviare gli interventi relativi agli edifici di culto, in quanto specificatamente riconosciuti beni culturali immobili; Rilevato che, a seguito delle disposizioni contenute nel citato art. 15-bis e della circolare esplicativa del 22 dicembre 2016, gli enti ecclesiastici, possessori o detentori dei beni culturali utilizzati come luoghi di culto, sono abilitati a porre immediatamente in essere tutti quegli interventi di natura esclusivamente provvisionale finalizzati alla messa in sicurezza degli immobili al fine di evitare l'ulteriore danneggiamento degli stessi; Visto, in particolare, il comma 3-bis del citato art. 15-bis, introdotto dalla legge n. 84 del 2017 di conversione decreto-legge n. 8 del 2017, il quale prevede che: «...Al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4»; Considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la quasi totalita' delle chiese situate nei territori dell'Italia centrale interessati dal terremoto e' stata dichiarata inagibile con ordinanze sindacali, e pertanto l'esercizio del culto nei predetti territori risulta sostanzialmente precluso, con cio' producendosi un ulteriore aggravamento delle condizioni di vita delle popolazioni colpite, anche in ragione del particolare significato e del riferimento identitario che molti degli edifici in questione rivestono nel tessuto sociale delle comunita' locali; Ritenuto che, per le motivazioni suesposte, la celere riapertura di un luogo di culto concorre ad agevolare l'avvio degli interventi di ricostruzione, contribuendo al riconsolidamento dell'aggregato sociale e del tessuto di comunita' in tempi rapidi; Preso atto che, ai sensi del piu' volte citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e della circolare del Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2016, al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, ovvero le competenti diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare interventi provvisionali che consentano anche la riapertura al pubblico delle chiese medesime; Rilevato che il citato comma 3-bis dell'art. 15-bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, introduce per gli interventi in questione, ad evidenti fini di accelerazione e decentramento amministrativo, una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella generale della ricostruzione degli edifici di culto contenuta nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, in quanto stabilisce: a) che gli interventi siano eseguiti direttamente dai proprietari, possessori e detentori degli edifici in questione, anziche' dalla centrale unica di committenza di cui all'art. 18 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 (cosi' come previsto in via generale dal comma 7 dell'art. 14); b) che i progetti degli interventi siano istruiti e approvati dagli uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anziche' dal commissario straordinario come previsto in via generale dal comma 5 dell'art. 14; c) che il provvedimento di concessione dei contributi sia adottato dai presidenti delle regioni - vice commissari, anziche' dal commissario straordinario come stabilito dal comma 5 del medesimo art. 14 (fermo restando che il contributo e' erogato in via diretta, come stabilito dal successivo comma 6); Rilevato che, alla luce del modello procedimentale cosi' delineato, il ruolo del commissario straordinario deve concentrarsi nell'individuazione a monte delle chiese interessate e nell'approvazione degli interventi da eseguire, nonche' nella quantificazione delle risorse economiche necessarie da trasferire alla contabilita' speciale degli uffici speciali per la ricostruzione; Considerato che, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza sulle chiese, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 15-bis cosi' come modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, sara' opportuno verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilita' di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilita' in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere ed alla conseguente convenienza economica; Dato atto che, sulla base delle considerazioni suesposte, il gruppo di lavoro istituito ai sensi dall'art. 3 del richiamato Protocollo di intesa ha definito i seguenti requisiti per la predisposizione di un elenco di interventi urgenti e prioritari, ai fini del relativo inserimento in un apposito programma di interventi immediati: assenza di altri luoghi di culto nell'ambito territoriale di riferimento delle comunita'; apertura al culto dell'edificio alla data del 24 agosto 2016; livello di danneggiamento modesto, anche risolvibile con interventi strutturali di carattere locale; Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 1° febbraio, del 15 marzo e del 21 aprile 2017, nelle quali e' stato individuato un primo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunita' per consentire la continuita' dello stesso in tempi brevi; Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2017, n. 113, e, in particolare, l'art. 1, con cui sono stati individuati ed approvati i criteri per la formazione del programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuita' del culto; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» e, in particolare, gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58; Ritenuto opportuno e necessario approvare un secondo programma di interventi immediati che consenta la contestuale esecuzione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili e degli eventuali interventi definitivi finalizzati alla riapertura al pubblico delle chiese che hanno subito danni modesti, allo scopo di consentire al piu' presto la continuita' dell'esercizio del culto per le comunita' colpite dagli eventi sismici; Visti, in particolare, i verbali delle riunioni del citato gruppo di lavoro del 5 giugno 2017 e del 15 giugno 2017, nelle quali e' stato individuato un secondo elenco di chiese da inserire nell'ambito del programma di interventi immediati finalizzato a garantire, secondo i criteri condivisi, di cui all'art. 2 del suddetto Protocollo, un luogo di culto alle comunita' per consentire la continuita' dello stesso in tempi brevi; Visto l'elenco delle chiese predisposto in base ai requisiti precedentemente concordati, di cui all'allegato A alla presente ordinanza, in cui sono indicati la localizzazione comunale, l'ente attuatore e la denominazione dell'edificio; Visto il protocollo d'intesa per la promozione ed il potenziamento della collaborazione volta ad azioni di restauro conservativo, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di proprieta' del Fondo edifici di culto, sottoscritto in data 11 gennaio 2013, tra il Ministero dell'interno - Dipartimento delle liberta' civili e dell'immigrazione ed il Ministero per i beni e le attivita' culturali; Rilevato che il costo massimo dei lavori previsti, come stabilito dal citato art. 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, e' stato fissato in € 300.000,00 per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, sulla scorta delle indicazioni acquisite circa i costi presuntivi degli interventi, e' stata approvata la ripartizione di massima fra le varie diocesi interessate delle risorse necessarie all'effettuazione degli interventi immediati, come da tabella in allegato B alla presente ordinanza; Precisato che il costo complessivo del programma di interventi immediati finalizzato a garantire la riapertura al culto delle chiese in questione e' posto a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016; Rilevato che i soggetti attuatori degli interventi previsti nel programma degli interventi immediati che si approva con la presente ordinanza sono individuati: a) negli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti cosi' come stabilito nella lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, territorialmente competenti, in ragione del fatto che gli stessi dispongono delle capacita' amministrative, tecniche e operative necessarie per porre in atto le opere previste nei tempi rapidi coerenti con la finalita' del programma; b) con riguardo alle chiese di proprieta' pubblica, negli enti pubblici proprietari ovvero, relativamente alle chiese del Fondo edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Ritenuta la necessita' di prevedere, in considerazione della differente natura dei soggetti attuatori, diverse modalita' di approvazione dei progetti e di esecuzione degli interventi e disciplinare le modalita' di trasferimento in favore delle contabilita' speciali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 delle risorse economiche occorrenti per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza e dall'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 15 giugno 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, in quanto va garantita la continuita' di culto in quei centri che non hanno neanche una chiesa agibile, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della legge 24 novembre 2000, n. 340; Dispone: Art. 1 Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediati per garantire la continuita' dell'esercizio del culto. 1. E' approvato, sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, il secondo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuita' delle attivita' di culto nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come descritto nell'allegato A alla presente ordinanza, da eseguire mediante la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, finalizzati alla riapertura al culto delle chiese, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo rilasciate nell'ambito delle Conferenze disciplinate dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. Sara' cura dei soggetti attuatori verificare, in fase di esecuzione degli interventi immediati, la possibilita' di procedere alla contestuale realizzazione di opere definitive e non provvisorie secondo quanto disposto dalla presente ordinanza, qualora ne emerga la possibilita' in relazione alla prevedibile ottimizzazione dei tempi di cantiere e dalla conseguente convenienza economica. 2. Gli interventi indicati nell'allegato A riportano: la localizzazione comunale dell'edificio, il soggetto attuatore e la denominazione dell'edificio. 3. Il costo complessivo del primo programma di interventi immediati finalizzati a consentire la continuita' delle attivita' di culto, al loro di tutte le spese, e' pari ad € 29.152,500,00 (ventinovemilionicentocinquantaduemilacinquento/00). Detta somma sara' ripartita: a) per gli interventi attuati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra le diocesi interessate come precisato nell'allegato B alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascuna diocesi; b) per gli interventi attuati dagli enti pubblici proprietari ovvero dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le chiese di proprieta' del Fondo edifici di culto di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 222, fra i soggetti attuatori come precisato nell'allegato C alla presente ordinanza, i cui importi sono da intendersi come limite massimo delle risorse utilizzabili da ciascun soggetto attuatore.