IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni
di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in  provincia
di Matera, nonche' la delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  10
luglio 2014 con la quale il predetto  stato  di  emergenza  e'  stato
prorogato fino al 5 gennaio 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi  nei  giorni  7  ed  8  ottobre  2013  nel
territorio  dei  comuni  di  Bernalda,  Montescaglioso,  Pisticci   e
Scanzano Jonico in Provincia di Matera»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 239 del 22 aprile 2015, recante «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro della  Regione  Basilicata  nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
determinatasi in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni
di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico, in provincia
di Matera»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di criticita' in rassegna, anche in un  contesto  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire  il  completamento  delle  attivita'  gia'
programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014, e successive modifiche
ed integrazioni, il dirigente dell'Ufficio di protezione civile della
Regione Basilicata - Soggetto responsabile  ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  239  del  22
aprile  2015,  titolare  della  contabilita'  speciale  n.  5801,  e'
autorizzato a mantenere aperta la predetta  contabilita'  fino  al  2
maggio 2018. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2017 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio