IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011 n. 123  dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141,  con  cui
il prof. Mario  Melazzini  e'  stato  confermato  Direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2,  comma  160,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista  la  determinazione  n.  1353/2014  del  12  novembre   2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  283  del  5  dicembre  2014,
relativa alla specialita' medicinale SOVALDI; 
  Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13  maggio  2015,  relativa  alla
specialita' medicinale HARVONI; 
  Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio  2015  tra
AIFA e la societa'  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio per le specialita' medicinali Sovaldi e Harvoni, in cui  si
prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni
ivi specificate; 
  Considerata  la  rilevante  posizione  debitoria  delle   strutture
sanitarie  ospedaliere,  nei  confronti  della  Gilead,  per  fatture
relative all'acquisto di Sovaldi/Harvoni che, in alcune Regioni,  non
sono state ancora evase e per le quali  non  e'  possibile  procedere
alla restituzione tramite payback, non essendo le stesse ancora state
pagate/saldate; 
  Vista la valutazione del CPR dell'AIFA, adottata nella  seduta  del
30 settembre - 1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste
sulla base dell'accordo prezzo/volume di Sovaldi  e  Harvoni  tramite
emissione  di  note  di  credito,  anziche'  tramite  payback,   gia'
consentito ed attuato con Det. AIFA n. 982/2015; 
  Vista  la  determinazione  n.  227/2016  del  12   febbraio   2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19  febbraio  2016,  di
riforma  della  precedente  determinazione  n.  1427/2015,   il   cui
contenuto e' richiamato integralmente; 
  Visti i verbali sottoscritti in data 13 dicembre 2016 e in data  23
febbraio 2017 tra AIFA e  la  societa'  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio delle specialita'  medicinali  Sovaldi  e
Harvoni, in cui e' stato identificato un meccanismo di rimborso per i
trattamenti avviati oltre i 50.000 previsti dal precedente accordo, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Applicazione meccanismo prezzo/volume 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del  meccanismo  di  rimborso  per  le
specialita' medicinali  Sovaldi  e  Harvoni,  l'azienda  farmaceutica
dovra' provvedere all'emissione di note  di  credito  alle  strutture
sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli  importi  dovuti  alle
Regioni  riportati  nell'allegato  elenco  (all.  1),  che  e'  parte
integrante della presente determinazione.